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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21714/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a due fratelli diversi avvisi di accertamento IRPEF per più annualità, contestando che avessero finanziato in modo infruttifero una società di cui erano soci per importi ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo che le somme provenivano in larga parte da prestiti di parenti e amici e contestando anche i calcoli dell'Ufficio. Dopo un primo grado parzialmente favorevole ai contribuenti, la CTR aveva accolto l'appello, annullando integralmente gli avvisi. In cassazione l'Agenzia deduceva tre violazioni di legge: l'inutilizzabilità e inattendibilità degli elementi probatori valorizzati dalla CTR; l'errore della CTR per avere annullato gli avvisi invece di rideterminare il tributo eventualmente dovuto; l'erronea applicazione della disciplina presuntiva dell'accertamento sintetico e della ripartizione del reddito su più anni.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché i contribuenti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, documentando l'adesione alla definizione agevolata delle controversie prevista dal D.L. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata e senza diniego dell'Ufficio entro il termine previsto né istanza di trattazione del giudizio. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018 e dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, sia per la natura estintiva della pronuncia sia perché l'Agenzia delle Entrate non è comunque tenuta al relativo versamento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata delle controversie e ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il processo tributario deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
  • La mancata notificazione del diniego dell'Ufficio entro il termine previsto e l'assenza di istanza di trattazione del giudizio entro il termine successivo consolidano l'effetto estintivo della definizione agevolata.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non è assimilabile a una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato, norma di stretta interpretazione.
  • Nel giudizio tributario, ove la controversia sia definita in via agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla disciplina di definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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