Cassazione Civile, Ordinanza n. 21714/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a due fratelli diversi avvisi di accertamento IRPEF per più annualità, contestando che avessero finanziato in modo infruttifero una società di cui erano soci per importi ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo che le somme provenivano in larga parte da prestiti di parenti e amici e contestando anche i calcoli dell'Ufficio. Dopo un primo grado parzialmente favorevole ai contribuenti, la CTR aveva accolto l'appello, annullando integralmente gli avvisi. In cassazione l'Agenzia deduceva tre violazioni di legge: l'inutilizzabilità e inattendibilità degli elementi probatori valorizzati dalla CTR; l'errore della CTR per avere annullato gli avvisi invece di rideterminare il tributo eventualmente dovuto; l'erronea applicazione della disciplina presuntiva dell'accertamento sintetico e della ripartizione del reddito su più anni.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché i contribuenti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, documentando l'adesione alla definizione agevolata delle controversie prevista dal D.L. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata e senza diniego dell'Ufficio entro il termine previsto né istanza di trattazione del giudizio. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018 e dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, sia per la natura estintiva della pronuncia sia perché l'Agenzia delle Entrate non è comunque tenuta al relativo versamento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
invocato per contestare l'utilizzo di determinati mezzi di prova nel processo tributario
art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato con riferimento al metodo di calcolo del reddito e alla sua ripartizione in più anni d'imposta
art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973
invocato per censurare la base presuntiva dell'accertamento e la prova delle disponibilità finanziarie
artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per sostenere che il giudice tributario, rilevato un errore di calcolo, dovesse rideterminare il tributo anziché annullare l'atto
art. 6 D.L. n. 119 del 2018, conv. in legge
norma sulla definizione agevolata delle controversie e sulla cessazione della materia del contendere
art. 7 D.L. n. 119 del 2018, conv. in legge
richiamato nella domanda di adesione alla definizione agevolata
art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992
base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018
termine entro cui l'Ufficio poteva notificare il diniego della definizione
art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
prevede l'effetto estintivo del giudizio in caso di perfezionamento della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile perché la pronuncia è di estinzione e la norma opera in ipotesi tipizzate e di stretta interpretazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il raddoppio del contributo unificato richiamata ai fini dell'esclusione della sua applicazione
art. 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. n. 119 del 2018
le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata delle controversie e ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il processo tributario deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
- La mancata notificazione del diniego dell'Ufficio entro il termine previsto e l'assenza di istanza di trattazione del giudizio entro il termine successivo consolidano l'effetto estintivo della definizione agevolata.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non è assimilabile a una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato, norma di stretta interpretazione.
- Nel giudizio tributario, ove la controversia sia definita in via agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla disciplina di definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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