Cassazione Civile, Ordinanza n. 26213/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto in primo grado il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato le domande con ordinanza resa all'esito di rito sommario di cognizione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo che l'impugnazione dovesse essere proposta con citazione e che, comunque, l'atto fosse stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) tempestività dell'impugnazione e, comunque, errore scusabile/prospective overruling per l'incertezza interpretativa sulla forma dell'appello; 2) omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni sulla condizione personale; 3) violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 per mancata concessione della protezione sussidiaria; 4) violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998 per mancato riconoscimento della protezione umanitaria e del divieto di espulsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche a voler applicare l'orientamento successivo delle Sezioni Unite sulla forma dell'appello mediante ricorso, nel caso concreto risultava comunque superato il termine di trenta giorni: la sentenza impugnata indicava la comunicazione dell'ordinanza al difensore l'11 novembre 2016, mentre l'atto di appello era stato notificato il 13 gennaio 2017 e depositato il 23 gennaio 2017. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto perché attinenti al merito della domanda di protezione, mentre la sentenza d'appello aveva definito il giudizio solo con una pronuncia di rito, senza esaminare il merito dell'impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale. Non è stata liquidata spesa in favore dell'intimato, che non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma del rito sommario di cognizione applicato in primo grado
richiamato per individuare l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario
la Corte ne afferma l'applicabilità al termine breve di trenta giorni per l'appello e chiarisce che il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; precisa inoltre il tema della forma dell'impugnazione nel contesto della protezione internazionale
richiamato quale termine lungo applicabile in mancanza di notificazione dell'ordinanza alla parte contumace
invocato nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
invocato per omesso/erroneo esame di fatti e dichiarazioni rilevanti
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'errore scusabile e del prospective overruling
richiamato dal ricorrente quale base normativa della protezione sussidiaria
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente quale base normativa della protezione umanitaria
richiamato dal ricorrente per il divieto di espulsione verso Paesi in cui vi siano rischi di persecuzione o grave danno
richiamato dalla Corte come norma rilevante nel regime processuale delle controversie in materia di protezione internazionale, come modificata dal d.lgs. n. 142/2015
art. 27, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 142/2015
richiamato dalla Corte per il riferimento al "deposito del ricorso" e per la ricostruzione del regime dell'appello
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato dal testo dell'art. 702 quater c.p.c. per gli effetti di giudicato dell'ordinanza non appellata nei termini
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale definito con ordinanza resa in rito sommario, l'appello va proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la tempestività va verificata in concreto sulla base della data di perfezionamento della presa di contatto richiesta dalla forma dell'impugnazione adottata.
- L'errore sulla forma dell'impugnazione può essere rilevante solo se, tramite gli atti compiuti entro il termine decadenziale, si sia comunque realizzata la presa di contatto prescritta con il giudice o con la parte destinataria; non è sanabile oltre il termine di impugnazione.
- Quando il giudice d'appello definisce la controversia con una pronuncia di rito, i motivi di ricorso per cassazione che investono il merito della pretesa sostanziale sono inammissibili, perché presuppongono un esame che il giudice di merito non ha compiuto.
- Nel controllo di legittimità sulla tardività dell'appello, è decisiva la verifica della data di comunicazione/notificazione dell'ordinanza e della data di notificazione o deposito dell'atto di gravame, restando irrilevanti deduzioni di merito non idonee a superare la decadenza processuale.
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