Cassazione Civile, Sentenza n. 20650/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento 2004 basato sugli studi di settore che aveva rilevato maggiori ricavi; in cassazione la ricorrente contestava principalmente la validita della notificazione dell'invito a comparire (comma 3-bis art. 10 legge 146/1998) per: a) notifica effettuata all'indirizzo del suo domicilio personale anziché alla sede dell'impresa individuale; b) indirizzo indicato sulla busta era incompleto/errato e la compiuta giacenza non sarebbe stata correttamente attestata; c) omessa o insufficiente motivazione da parte della CTR in ordine all'effettivo svolgimento del contraddittorio e alla rilevanza dei vizi di notifica
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido l'accertamento e regolare la notificazione dell'invito a comparire: 1) per le imprese individuali il destinatario degli atti tributari e' la persona fisica titolare, quindi la notifica al domicilio fiscale indicato nella dichiarazione della contribuente e' corretta; 2) l'Amministrazione non e' tenuta a verificare l'esattezza dell'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi; 3) la CAD prodotta attestava la temporanea assenza e l'immissione nella cassetta postale, consentendo di ritenere perfezionata la notificazione anche se l'indirizzo risultava privo di civico; 4) alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza documentale o perché riguardavano questioni giuridiche e non fatti nel senso richiesto dall'art. 360 c.p.c.; la ricorrente e' stata condannata alle spese
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (studi di settore)
Gli studi di settore costituiscono elementi per presunzioni semplici ai fini dell'accertamento; il loro utilizzo non determina automaticamente l'accertamento senza ulteriore valutazione e elementi
art. 10, comma 3-bis, legge 8 maggio 1998, n. 146
Prevede l'invito a comparire nel procedimento tributario; la decisione conferma che la notifica di tale invito segue le regole ordinarie di notificazione al domicilio fiscale del destinatario
art. 58, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stabilisce l'indicazione del domicilio fiscale nella dichiarazione; la Corte ha ritenuto che l'amministrazione non sia obbligata a verificare l'aggiornamento o la corrispondenza dell'indirizzo dichiarato
art. 60, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Dispone che le notificazioni agli obbligati tributari devono farsi nel domicilio fiscale; applicato alla persona fisica titolare dell'impresa individuale
art. 6, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Riferimento alle garanzie procedurali e al contraddittorio invocato dalla ricorrente; la Corte ha valutato la questione alla luce delle garanzie difensive ma ha giudicato la notifica e il contraddittorio regolari
art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890
Regola la 'compiuta giacenza' e l'attestazione postale; la Corte ha ritenuto che l'avviso (CAD) e' idoneo a comprovare la temporanea assenza e l'immissione nella cassetta postale, convalidando la notificazione
Richiamato in relazione alla prova e alla documentazione sulle notifiche; la Corte ha rilevato difetti di autosufficienza documentale del ricorso quando mancavano trascrizioni/allegati necessari per valutare la regolarita della notifica
art. 360 cod. proc. civ. (salvo modifiche)
Fornisce i motivi di impugnazione per cassazione (n.3 violazione di norme di diritto; n.5 omessa o insufficiente motivazione); la Corte ha valutato l'ammissibilita e la fondatezza dei motivi alla luce di tali norme
Massime di principio
- Per l'impresa individuale gli atti tributari (incluso l'invito a comparire) devono essere notificati al domicilio fiscale della persona fisica titolare; non e' richiesta una notifica separata alla 'ditta' o alla sede dell'impresa
- L'Amministrazione finanziaria puo' validamente notificare all'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi; non e' tenuta a verificarne l'esattezza o l'aggiornamento
- La prova della compiuta giacenza mediante avviso postale (CAD) con attestazione dell'ufficiale postale sulla temporanea assenza e sull'immissione nella cassetta postale e' generalmente sufficiente, anche se l'indirizzo sull'involucro e' parziale, purché il postino abbia individuato il destinatario
- In cassazione, le doglianze sulla ritualita' della notificazione richiedono l'autosufficienza del ricorso: vanno trascritti e/o allegati integralmente gli atti e gli avvisi postali necessari per consentire la verifica senza atti esterni
- Il motivo per omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda omissioni su fatti determinanti in senso storico-naturalistico, non semplici questioni o argomentazioni giuridiche
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