Cassazione Civile, Sentenza n. 20691/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I Ministeri impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva liquidato l'indennizzo dovuto a Sintesi S.p.A. per l'acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, contestando in particolare: (i) l'esclusione della legittimazione passiva di Itinera (concessionaria) nella liquidazione dell'indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo, per cui i Ministeri sostenevano che la Corte avrebbe dovuto ritenere la responsabilità concorrente del concessionario; (ii) la quantificazione, con applicazione dell'interesse del 5% annuo sul valore venale dell'area per il periodo di occupazione senza titolo, ritenuta inadeguata perché il danno doveva essere valutato in base alla effettiva redditività o al contratto di affittanza agricola. Sintesi, in ricorso incidentale, chiedeva invece che gli interessi sulla parte relativa all'occupazione senza titolo decorressero non dalla domanda ma dalle singole annualità dovute.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei Ministeri, ha rigettato il ricorso incidentale di Sintesi e ha assorbito il ricorso condizionato di Itinera. Le Sezioni Unite hanno confermato i seguenti punti essenziali: (a) l'indennizzo previsto dall'art. 42-bis è di natura intrinsecamente indennitaria e le sue voci (valore venale, pregiudizio non patrimoniale, interesse del 5% annuo per l'occupazione senza titolo) costituiscono un unicum devoluto alla competenza della Corte d'appello in unico grado; (b) la previsione dell'interesse del 5% annuo è una misura forfettaria modificabile in base alla prova di diversa entità del danno, e non determina un vulnus di tutela; (c) nel giudizio indennitario sono legittimati passivi le autorità che hanno adottato il provvedimento di acquisizione (ossia il debitore dell'indennizzo), mentre questioni di responsabilità concorrente di terzi (es. concessionari) rilevano in separato giudizio ordinario o ove risulti che il soggetto sia stato conferito del compito/potere di pagamento/acquisizione; (d) la Corte d'appello può valutare gli interessi in base alla natura indennitaria dell'importo (nella specie ha disposto interessi dalla domanda sulla somma liquidata). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. espropriazioni), art. 42-bis
"a titolo di risarcimento del danno"
La Corte interpreta l'art. 42-bis nel senso che la previsione dell'interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione senza titolo costituisce una voce forfettaria e indennitaria del complessivo indennizzo dovuto solo dopo l'adozione del provvedimento di acquisizione; tale voce è modificabile in presenza della prova di diversa entità del danno
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29
La norma disciplina la competenza per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative: le controversie in materia indennitaria (compresa l'acquisizione sanante) sono devolute alla Corte d'appello in unico grado
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 50 e art. 37
Riferimenti al sistema delle indennità espropriative: il parametro comparativo dimostra la natura indennitaria e forfettaria delle poste accessorie e giustifica la disciplina applicata all'art. 42-bis
codice di procedura civile, art. 360 (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamato come parametro processuale per le censure (vizi di diritto o omissione di motivazione), ma i motivi dei Ministeri sono stati ritenuti inammissibili per mancata specificità o perché attengono a valutazioni di merito
Corte costituzionale, sent. n. 71/2015
La Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina dell'acquisizione sanante e ha confermato che la trasformazione in indennizzo non impedisce la tutela giurisdizionale del proprietario; la pronuncia è usata dalle Sezioni Unite a supporto della natura indennitaria dell'istituto
Massime di principio
- La somma prevista dall'art. 42-bis (compresa l'«interesse» del 5% annuo per l'occupazione senza titolo) è una voce indennitaria del complessivo indennizzo che sorge con l'adozione del provvedimento di acquisizione e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Corte d'appello) in unico grado.
- Il parametro del 5% annuo è forfettario ma derogabile: il proprietario può dimostrare un danno maggiore (per ottenere un aumento), mentre l'amministrazione può provare che il danno è inferiore; la prova della diversa entità del danno è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
- Nel giudizio indennitario sono legittimati passivi l'autorità che ha adottato il provvedimento di acquisizione (cioè il debitore dell'indennizzo); eventuali ragioni di responsabilità o concorso di altri soggetti (es. concessionari) vanno dedotte e perseguiti in separato giudizio ordinario, salvo che risulti che il soggetto terzo sia stato espressamente investito del potere/deposito/pagamento.
- Se si contesta la legittimità stessa del provvedimento di acquisizione (insussistenza dei presupposti), la controversia attiene alla sfera amministrativa e può essere devoluta al giudice amministrativo per ottenere restituzione o risarcimento in senso risarcitorio.
- Dal punto di vista probatorio, per ottenere l'indennizzo ai sensi dell'art. 42-bis è sufficiente dimostrare l'occupazione materiale senza titolo; per ottenere una maggiore o minore liquidazione occorre produrre prove specifiche sull'entità effettiva del danno (perdita di reddito, contratto di affitto valido, ecc.).
- Sulle decorrenze degli interessi e sulla rivalutazione monetaria incide la natura indennitaria della posta: il giudice di merito valuta se e come applicare rivalutazioni o interessi e può ritenere sufficiente il decorso dagli atti introduttivi (nella specie, la Corte ha riconosciuto interessi dalla domanda sulla somma liquidata).
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