Cassazione Civile, Sentenza n. 20649/2021 del 20/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla revoca parziale (per importo eccedente la regola de minimis) di un 'ulteriore' credito d'imposta concesso ai datori di lavoro per l'incremento dell'occupazione in zone svantaggiate (art.7 L. 388/2000, art.63 L. 289/2002). La CTR aveva accolto il ricorso della società ritenendo che la norma nazionale dovesse essere interpretata come disciplina di aiuti a favore di lavoratori svantaggiati, non soggetta al limite quantitativo della regola de minimis e cumulabile con altri aiuti. L'Agenzia impugna in Cassazione tale decisione per aver erroneamente escluso l'applicazione della regola de minimis prevista dal richiamo normativo; parimenti Vis s.p.a. impugna separatamente il diniego della definizione agevolata ai sensi dell'art.6 d.l. 119/2018 sostenendo vizi di motivazione, errati presupposti e incompetenza territoriale dell'ufficio.
La decisione
Il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vis s.p.a. avverso il diniego della definizione agevolata per mancato rispetto del termine perentorio di 60 giorni (decorso dalla notificazione del provvedimento). Quanto al ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, la Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'art.7 L. 388/2000, richiamato dall'art.63 L. 289/2002, abbia recepito la regola comunitaria de minimis (soglia corrispondente a circa 100.000 ECU/C su un triennio) fissando dunque un limite quantitativo all'ulteriore credito d'imposta; la CTR ha errato nel ritenere l'agevolazione esente dal limite. Di conseguenza la sentenza della CTR è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente (ossia conferma la legittimità della revoca parziale). Le spese relative al diniego della definizione agevolata e al giudizio di legittimità seguono la soccombenza; le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7 (comma 10)
Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni ... spetta un ulteriore credito d'imposta... All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06 ... e ad esso sono cumulabili altri benefici purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
La Corte interpreta l'art.7 come avere recepito esplicitamente la regola de minimis quale limite quantitativo all'ulteriore credito d'imposta; il legislatore nazionale ha inteso limitare l'agevolazione entro soglie predeterminate.
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63 (comma 1, lett. c)
Per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388/2000.
Il richiamo all'art.7 mantiene anche il vincolo della regola de minimis previsto in quell'articolo, perciò le proroghe non derogano al limite quantitativo originario.
Comunicazione della Commissione 96/C68/06 (regola de minimis)
Aiuti di importo poco elevato, in particolare al di sotto della soglia di 100.000 ECU (poi €100.000) su un periodo di tre anni, non sono soggetti all'obbligo di notifica e non concorrono al divieto di aiuti di Stato.
La Corte ritiene che il legislatore nazionale, rinviando a tale comunicazione, abbia adottato il criterio comunitario quale limite quantitativo per l'agevolazione nazionale.
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (comma 12)
Il diniego della definizione agevolata è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
La Corte considera tale termine perentorio e dunque l'impugnazione proposta oltre il termine si dichiara inammissibile; il termine risponde a esigenze di certezza del diritto e non può essere derogato.
art. 152 cod. proc. civ.
La Corte osserva che, benché l'art.152 preveda che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori salvo diversa indicazione, il giudice deve comunque valutare caso per caso se un termine sia perentorio in ragione della funzione che persegue.
d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (comma 8)
"Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo della regola de minimis gli aiuti ... rientranti in un regolamento di esenzione per categoria"
La Corte rileva che tale disposizione si applica a ipotesi diverse (aiuti concessi in misura superiore alla regola de minimis) e non è rilevante per l'ulteriore credito d'imposta che invece è stato legislativamente determinato in misura corrispondente alla regola de minimis.
Trattato CE (artt. 81-89 e in particolare art. 87-88)
Il Trattato disciplina gli aiuti di Stato; la Corte prende atto della normativa comunitaria ma ritiene compatibile la scelta del legislatore nazionale di fissare un limite secondo la regola de minimis.
regolamento (CE) n. 69/2001 e regolamento (CE) n. 2204/2002
I regolamenti comunitari sono stati richiamati nel dibattito ma non impediscono al legislatore nazionale di limitare l'agevolazione mediante richiamo alla comunicazione de minimis; la Corte non ritiene che la successiva disciplina di esenzione per categoria deroghi automaticamente alla limitezza stabilita dall'art.7 nazionale.
Massime di principio
- Se una norma nazionale richiama espressamente la comunicazione comunitaria 'de minimis', il beneficio fiscale può essere soggetto al relativo limite quantitativo anche se la finalità normativa nazionale è di favorire l'occupazione.
- I termini per impugnare i provvedimenti amministrativi relativi a definizioni agevolate (art.6 d.l. 119/2018) sono perentori quando la norma vuole garantire certezza del diritto: l'impugnazione oltre il termine è inammissibile.
- La tecnica del rinvio a norme di altro ordinamento (es. comunicazioni o regolamenti comunitari) è legittima e consente al legislatore nazionale di fissare limiti o condizioni ulteriori purché compatibili con l'ordinamento comunitario.
- L'eccezione che un aiuto sia destinato a 'lavoratori svantaggiati' non consente automaticamente di escluderlo dalla regola de minimis se la norma nazionale dispone altrimenti; conta il testo della disciplina nazionale richiamata.
- I profili processuali (competenza territoriale, motivazione dell'atto, vizi procedurali) possono essere rilevanti ma non suppliscono alla inammissibilità derivante dal mancato rispetto dei termini processuali per l'impugnazione.
- La Corte può cassare una sentenza di merito e decidere la causa nel merito senza rinvio se non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori (art. 384 c.p.c., secondo comma).
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