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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32716/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA relative all’anno 2006, emessa nei confronti del contribuente. In primo grado la cartella era stata annullata per difetto di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento. In appello, però, la sentenza era stata riformata perché la commissione regionale aveva ritenuto dimostrato che l’avviso di accertamento fosse stato ritirato personalmente dal contribuente, sulla base dell’avviso di ricevimento postale, con conseguente perfezionamento della notifica e superamento delle ulteriori doglianze. Nel ricorso per cassazione, proposto dal tutore del contribuente ormai interdetto, si deducevano tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato quali attività previste dall’art. 140 c.p.c. avessero reso perfezionata la notifica e perché l’avviso di ricevimento fosse idoneo a provare la notifica di quello specifico avviso; 2) e 3) violazione dell’art. 60, comma 3, d.P.R. 600/1973, dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR non avesse verificato l’avvenuto deposito in casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta e la spedizione della raccomandata informativa, e che mancasse comunque la prova della riferibilità dell’avviso di ricevimento all’atto da notificare, con erronea ripartizione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la nullità della motivazione, osservando che la CTR aveva indicato chiaramente il proprio percorso logico-giuridico: aveva ritenuto perfezionata la notifica perché il plico postale era stato ritirato personalmente dal contribuente, come risultante dall’avviso di ricevimento. Ha poi dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il secondo e il terzo motivo: inammissibili nella parte in cui non si confrontavano con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello sul ritiro personale del plico; infondati perché, anche ove non fossero state seguite pedissequamente tutte le scansioni dell’art. 140 c.p.c., al più si sarebbe avuta una nullità della notifica comunque sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., essendo pacifico che il contribuente aveva avuto piena conoscenza dell’atto. La Corte ha inoltre rilevato che la contestazione sulla non riferibilità dell’avviso di ricevimento all’avviso di accertamento era rimasta una mera allegazione priva di prova, mentre, a fronte dell’incontestata ricezione del plico, l’onere di dimostrare il contrario gravava sul contribuente. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma esclusa la sua violazione perché la motivazione della CTR è stata ritenuta comprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Usato quale parametro della validità della motivazione, escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza, senza ravvisarne violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato.

  • art. 140 c.p.c.

    Norma sulla notificazione in caso di irreperibilità relativa; la sua eventuale non pedissequa osservanza comporta al più nullità della notifica, sanabile se l’atto raggiunge il suo scopo.

  • art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come disciplina della notificazione degli atti tributari, in combinazione con l’art. 140 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che, a fronte della risultanza della ricezione del plico, spettasse al contribuente dimostrare la non riferibilità dell’avviso all’atto.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Applicato per affermare la sanatoria della eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché il destinatario aveva avuto piena conoscenza dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se il ragionamento, pur sintetico, rende comprensibile la ratio della decisione.
  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’eventuale omissione o irregolarità delle singole formalità integra, al più, una nullità della notifica, non necessariamente la sua inesistenza; la nullità è sanata quando risulta che l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la piena conoscenza da parte del destinatario.
  • Quando dagli atti risulti che il plico è stato ritirato personalmente dal destinatario, la contestazione sulla ritualità formale della notifica perde decisività se non viene dimostrata l’assenza di riferibilità del plico all’atto notificato.
  • In tema di riparto dell’onere probatorio, una volta accertata la ricezione del plico, chi contesta la riferibilità della raccomandata all’atto impositivo deve fornire elementi concreti a sostegno della propria allegazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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