Cassazione Civile, Ordinanza n. 04341/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società concessionaria di un impianto idroelettrico ha impugnato dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche delibere regionali che consentivano la prosecuzione transitoria dell'esercizio della derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, subordinandola al versamento di un canone aggiuntivo. La società ha chiesto l'annullamento degli atti deducendo, in sintesi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 bis della legge regionale lombarda n. 26 del 2003 per contrasto con vari parametri costituzionali e con il quadro statale ed eurounitario, sostenendo che il canone aggiuntivo alterasse l'equilibrio negoziale, violasse il legittimo affidamento, introducesse una prestazione assimilabile a un'imposta e determinasse discriminazioni rispetto ad altri operatori. Ha inoltre contestato la quantificazione provvisoria del canone, ritenuta fondata su dati metodologicamente ed economicamente errati. Il TSAP ha respinto il ricorso amministrativo con sentenza parziale e poi definitiva. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: tre contro la sentenza parziale, centrati su violazione di norme statali, costituzionali ed eurounitarie e sulla legittimità del canone aggiuntivo; uno contro la sentenza definitiva, denunciando eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo; uno ulteriore per violazione dei principi di onerosità e proporzionalità del canone. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che la materia rientra nella competenza legislativa concorrente, che il canone aggiuntivo ha natura corrispettiva/indennitaria e non tributaria, che non vi è disparità di trattamento illegittima né violazione dei principi eurounitari invocati, e che il TSAP non ha oltrepassato i limiti del sindacato di legittimità avendo verificato ragionevolezza e proporzionalità dell'atto senza sostituirsi all'amministrazione. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con gli effetti sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato integralmente la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ritenendo infondati sia i motivi contro la sentenza parziale sia quelli contro la sentenza definitiva. Ha ribadito la legittimità del canone aggiuntivo previsto dalla normativa regionale per la prosecuzione temporanea della concessione idroelettrica scaduta, la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e l'assenza di eccesso di potere giurisdizionale nella valutazione compiuta dal TSAP sulla congruità del parametro utilizzato per la quantificazione provvisoria. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, dando altresì atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 bis l.r. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26
La norma regionale che prevede il canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione idroelettrica è ritenuta legittima, poiché il canone ha funzione corrispettiva/indennitaria e si colloca entro i limiti di onerosità e proporzionalità fissati dai principi statali.
art. 12, comma 8 bis, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79
La disposizione statale non impedisce la previsione regionale del canone aggiuntivo; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha escluso la necessaria intangibilità del canone originario.
art. 23 Cost.
La previsione del canone aggiuntivo non integra una prestazione patrimoniale imposta in senso tributario, quindi non viola il principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.
art. 3 Cost.
Non vi è disparità di trattamento tra operatori di regioni diverse, poiché la diversità delle discipline regionali è conseguenza della competenza legislativa regionale; inoltre non sono comparabili le posizioni dei concessionari con concessione scaduta e di quelli con concessione ancora in corso.
art. 41 Cost.
La maggiorazione non costituisce irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata, essendo correlata al beneficio supplementare derivante dalla prosecuzione temporanea della gestione dell'impianto già ammortizzato.
art. 53 Cost.
La Corte esclude la natura tributaria del canone aggiuntivo, negando che debba essere misurato in base a capacità contributiva e progressività.
art. 97 Cost.
La previsione del canone aggiuntivo non lede l'imparzialità o l'economicità dell'azione amministrativa; al contrario, è coerente con tali principi perché mira a riequilibrare il vantaggio ottenuto dal concessionario uscente.
art. 117 Cost.
La disciplina regionale è ricondotta alla materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con rispetto dei principi fondamentali statali in tema di onerosità e proporzionalità della concessione.
art. 119 Cost.
La Corte non ravvisa profili di illegittimità connessi all'autonomia finanziaria regionale nella previsione del canone aggiuntivo.
È il parametro del controllo sul dedotto eccesso di potere giurisdizionale; nel caso concreto non ricorre sconfinamento del TSAP nel merito amministrativo.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, invocato per contestare la disciplina del canone e la sua quantificazione.
La Corte afferma che, dopo la riforma, la pubblica udienza è riservata ai casi tipizzati, mentre negli altri casi la decisione avviene in camera di consiglio.
La Corte richiama la regola ordinaria della trattazione camerale non partecipata per i ricorsi non destinati alla pubblica udienza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 201 t.u. 1775/1933
Richiamato come norma sul perimetro della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei giudizi di legittimità sugli atti amministrativi impugnati.
art. 89 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
È evocato quale parametro dei principi fondamentali statali in tema di canoni concessori, da applicare nel rispetto di onerosità e proporzionalità.
La verificazione è descritta come strumento di mera ricognizione tecnica dei fatti, non vincolante per il giudice.
La consulenza tecnica è richiamata come strumento volto ad acquisire un giudizio tecnico, distinto dalla verificazione.
art. 3, par. 1, direttiva 2009/72/CE
La Corte esclude che il principio di non discriminazione nel mercato elettrico impedisca il canone aggiuntivo per il concessionario uscente.
art. 3, par. 4, direttiva 2019/944/UE
Richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non ostativa alla disciplina regionale sul canone aggiuntivo.
direttiva 2001/77/CE
Le regole di incentivazione delle rinnovabili non ostano all'imposizione del canone al concessionario uscente che prosegue temporaneamente l'esercizio.
direttiva 2009/28/CE
Il principio di stabilità dei regimi di sostegno non impedisce il canone aggiuntivo in favore dell'ente concedente.
direttiva 2018/2001/UE
La Corte esclude che le sue finalità impediscano l'imposizione di un corrispettivo aggiuntivo per l'ulteriore sfruttamento della derivazione idrica.
d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito dalla l. 11 febbraio 2019 n. 12
La Corte lo cita per affermare che il legislatore statale ha poi confermato la possibilità per le regioni di disciplinare modalità, condizioni e quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi a carico del concessionario uscente.
Massime di principio
- Nel settore delle concessioni idroelettriche, la previsione di un canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea dell'esercizio dopo la scadenza della concessione è compatibile con i principi statali di onerosità e proporzionalità, purché il canone sia correlato all'effettivo sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica ricavata dal concessionario.
- Il canone aggiuntivo richiesto al concessionario uscente non ha natura di imposta se è funzionalmente collegato allo sfruttamento supplementare della derivazione e alla gestione dell'impianto già ammortizzato; non si applicano quindi i criteri propri della capacità contributiva e della progressività.
- La competenza legislativa regionale nella materia dell'energia consente discipline differenziate tra regioni, sicché non integra di per sé violazione del principio di uguaglianza la previsione di regole economiche diverse per i concessionari operanti in territori diversi.
- Non sussiste disparità di trattamento censurabile tra concessionari con concessione scaduta e concessionari con concessione ancora in corso, poiché le rispettive situazioni non sono omogenee: solo i primi traggono un'utilità ulteriore e non prevista dall'originario assetto concessorio.
- Il sindacato del giudice sulla legittimità degli atti amministrativi, anche quando coinvolga valutazioni tecniche, deve arrestarsi alla verifica di ragionevolezza, proporzionalità e assenza di arbitrarietà, senza spingersi alla sostituzione della propria valutazione di merito a quella dell'amministrazione.
- La verificazione tecnica è uno strumento istruttorio non vincolante: il giudice può discostarsene, purché esponga in modo adeguato le ragioni del dissenso.
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