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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04160/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese da una struttura privata accreditata per il Servizio sanitario nazionale nell’anno 2009. La struttura aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo decurtato dall’azienda sanitaria mediante applicazione dello sconto tariffario previsto dalla normativa statale e dai conseguenti provvedimenti regionali siciliani. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile lo sconto tariffario e non disapplicabili i decreti assessoriali regionali. In cassazione la struttura ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1339 c.c., sostenendo che l’eterointegrazione non potesse operare su rapporti già esauriti e che dovesse applicarsi la tariffa vigente nell’anno 2009; 2) violazione degli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. 502/1992, assumendo che i valori tariffari pattuiti e il budget non potessero essere modificati unilateralmente e retroattivamente; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamento, per avere la struttura confidato nelle tariffe vigenti al momento della stipula e dell’esecuzione; 4) violazione delle norme sull’abolizione del contenzioso amministrativo e dell’art. 1339 c.c., per avere la corte territoriale negato la disapplicazione dei decreti assessoriali regionali ritenuti illegittimi. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi in parte inammissibili per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con la ratio decidendi, e comunque infondati nel merito, richiamando il diritto vivente secondo cui lo sconto tariffario previsto dalla L. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. o), ha efficacia per il triennio 2007-2009 anche in Sicilia, opera ex lege sulle tariffe regionali e il decreto assessoriale del 2013 non introduce retroattività ma prende atto del venir meno della sospensione cautelare. Ha inoltre escluso che il giudice ordinario potesse disapplicare i provvedimenti regionali in questione, trattandosi di atti incidenti sulla determinazione delle tariffe e quindi riservati al sindacato del giudice amministrativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della struttura sanitaria privata accreditata. Ha ritenuto che le censure non colpissero specificamente la motivazione della sentenza impugnata, che si fondava sull’applicazione ex lege dello sconto tariffario nel periodo 2007-2009, sulla non disapplicabilità dei decreti assessoriali regionali in sede di giudizio ordinario e sulla natura non retroattiva del decreto assessoriale del 2013, qualificato come atto meramente ripristinatorio della precedente disciplina dopo la cessazione degli effetti sospensivi. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e quella amministrativa e costituzionale a conferma della legittimità dell’applicazione degli sconti tariffari alle prestazioni rese nell’anno 2009. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1339 c.c.

    La disciplina legale integra automaticamente il rapporto solo nei limiti consentiti dalla fonte normativa applicabile; nel caso concreto la Corte esclude che il richiamo all’eterointegrazione consenta di sottrarre il rapporto all’applicazione dello sconto tariffario imposto ex lege.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la disciplina imperativa applicabile alle tariffe sanitarie.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede nell’esecuzione, ma non considerato ostativo all’applicazione della normativa tariffaria imperativa.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Invocato per sostenere la stabilità dei valori economici convenzionali, ma la Corte afferma che il regime tariffario è integrato dai provvedimenti e dalla disciplina di rango primario.

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    Richiamato insieme all’art. 8-quinquies, senza che ne derivi un divieto di applicazione dello sconto tariffario imposto dalla normativa statale e recepito regionalmente.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006

    Costituisce la base legale dello sconto tariffario applicabile alle prestazioni rese per il SSN nel triennio 2007-2009; la sua portata è cogente e integra il rapporto convenzionale.

  • artt. 2, 4 e 5 L. 2248/1865, all. E

    Richiamati per sostenere la disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ma la Corte ribadisce che il giudice ordinario non può sindacare in via principale la legittimità degli atti regionali che determinano le tariffe.

  • art. 11 L. 241/1990

    Richiamato solo dalla ricorrente per sostenere la natura negoziale degli accordi con l’azienda sanitaria, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.

  • art. 34 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla limitazione dell’accertamento incidentale, che non può estendersi al sindacato di legittimità dell’atto amministrativo riservato ad altro giudice.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006

    È qualificato come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, con applicazione diretta e prevalenza sulle diverse determinazioni regionali incompatibili.

Massime di principio

  • In tema di remunerazione delle prestazioni rese da strutture sanitarie private accreditate per il Servizio sanitario nazionale, lo sconto tariffario introdotto dalla legge statale opera ex lege e integra il rapporto convenzionale per il triennio di vigenza previsto dalla norma, senza che possano invocarsi tariffe previgenti incompatibili.
  • L’eterointegrazione del rapporto ex art. 1339 c.c. non può essere usata per sottrarre il contratto all’applicazione di una disciplina imperativa sopravvenuta o comunque vigente nel periodo di esecuzione della prestazione; il rapporto va regolato dalla fonte cogente applicabile al tempo delle prestazioni.
  • Il giudice ordinario, quando la controversia coinvolge atti amministrativi regionali incidenti sulla determinazione delle tariffe del SSN e la parte pubblica è parte del giudizio, non può procedere alla disapplicazione sostanziale dell’atto per sindacarne la legittimità in via principale.
  • Un atto amministrativo che reintroduce o ripristina una disciplina tariffaria dopo la cessazione della sospensione cautelare non è necessariamente retroattivo: può avere natura meramente ricognitiva o ripristinatoria dell’efficacia dell’atto originario, con reviviscenza automatica degli effetti sospesi.
  • Le censure per violazione di legge devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e devono essere autosufficienti, riproducendo gli elementi rilevanti del rapporto e degli atti richiamati; altrimenti sono inammissibili o comunque non scrutinabili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniGiurisdizione
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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