Sentenza del 04/06/2020 n. 10573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la regolarità della notifica della cartella di pagamento relativa all’anno 2000, per 16.322,70 euro, indicata come notificata l’8 luglio 2006. F. s.p.a. aveva impugnato la cartella dopo aver appreso, il 30 ottobre 2009, che il proprio credito di rimborso di 1.060 euro sarebbe stato compensato con il debito; il ricorso, notificato il 28 dicembre 2009 e depositato il 13 gennaio 2010, era stato dichiarato tardivo dalla CTR Lombardia, che aveva ritenuto provata l’irreperibilità assoluta sulla base della relata in fotocopia e reputato necessaria una querela di falso. In Cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla fede privilegiata e sulla querela di falso, perché l’originale della relata, nonostante l’ordine di esibizione, non era stato prodotto; (2) omesso esame dell’insufficienza della fotocopia e dell’assenza di ricerche idonee a provare l’irreperibilità assoluta; (3) violazione dell’onere della prova gravante sull’agente della riscossione; (4) in subordine, omesso esame del fatto che la notifica sarebbe stata tentata a un indirizzo errato.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi e dichiarato assorbito il quarto. Ha stabilito che, dopo la contestazione della conformità della relata in fotocopia e l’ordine del giudice di produrne l’originale, Equitalia avrebbe dovuto esibire l’originale; in mancanza, la fotocopia non era utilizzabile per provare la notifica e non poteva pretendersi dalla contribuente una querela di falso. Inoltre, la formula generica «trasferitasi ignorasi dove», senza indicazione delle ricerche svolte e delle fonti delle informazioni, non dimostrava l’irreperibilità assoluta: l’agente notificatore deve compiere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per distinguere l’irreperibilità assoluta da quella relativa. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito della cartella.
Norme richiamate
Art. 26, commi 3 e 4, d.P.R. 602/1973 (numerazione vigente all’epoca e successiva)
In caso di notifica di cartella, con il rito degli irreperibili "assoluti" l'art. 26, comma 4 (comma 3 all'epoca dei fatti) d.P.R. 602/1973 dispone che "la notificazione della cartella di pagamento.. .si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune".
Per la notifica della cartella in caso di irreperibilità assoluta, il perfezionamento segue il rito previsto dalla disposizione e avviene il giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale. Il rito presuppone però che l’irreperibilità assoluta sia stata effettivamente verificata.
Art. 60, comma 1, alinea e lettera e), d.P.R. 600/1973
L'Agente notificatore, dunque, prima di procedere alla notifica deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Il rito semplificato previsto per l’irreperibilità assoluta è applicabile soltanto se il contribuente non ha più nel Comune del domicilio fiscale abitazione, ufficio o azienda e tale circostanza è stata verificata con ricerche effettive. La mera annotazione generica del mancato reperimento non basta.
Inoltre, in caso di irreperibilità "relativa" la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto ed il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.
In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il deposito comunale, l’affissione dell’avviso presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e la raccomandata informativa; per il destinatario si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
Art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 546/1992
Poiché la società ha disconosciuto la conformità all'originale della relata di notifica, tanto che la Commissione tributaria provinciale ne ha ordinato l'esibizione, la Equitalia avrebbe dovuto produrre il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale (Cass., 30 settembre 2011, n. 19987).
Quando la conformità della copia è specificamente contestata e il giudice ordina l’esibizione dell’originale, la parte che si avvale del documento deve produrlo. La copia non esibita in originale non può fondare la decisione sulla circostanza contestata né può essere imposto alla controparte di proporre querela di falso su di essa.
Per questa Corte, in tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (Cass., sez. 5, 24 luglio 2009, n. 17387).
Se l’Amministrazione o l’agente della riscossione eccepisce la tardività del ricorso facendo valere una precedente notifica, grava su chi solleva l’eccezione provare la data di decorrenza del termine, mediante l’atto e la relativa prova di notifica; al contribuente non spetta provare il fatto negativo della mancata notifica.
Per questa Corte, in tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (Cass., sez. 5, 24 luglio 2009, n. 17387).
Il termine per impugnare decorre dalla notifica provata dell’atto. Chi eccepisce il superamento del termine deve dimostrare quando esso ha iniziato a decorrere.
Massime di principio
- L’irreperibilità assoluta non può essere desunta dalla sola annotazione «trasferito, ignorasi dove»: occorrono ricerche effettive e documentabili nel Comune del domicilio fiscale, idonee a distinguere il trasferimento fuori Comune dalla temporanea assenza o dal trasferimento all’interno dello stesso Comune.
- La scelta del rito di notifica dipende dal tipo di irreperibilità: per quella relativa si applicano le formalità dell’art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa; per quella assoluta opera il rito previsto dall’art. 60, comma 1, lettera e), d.P.R. 600/1973, ma solo dopo averne accertato i presupposti.
- Se la relata è prodotta in fotocopia, la sua conformità è contestata e il giudice ne ordina l’esibizione, la parte che invoca la notifica deve produrre l’originale. In mancanza, la copia contestata non può essere utilizzata per provare la circostanza controversa.
- Chi eccepisce la tardività dell’impugnazione perché l’atto sarebbe stato notificato in precedenza deve provare la notifica e la data da cui decorre il termine; non può trasferire sul contribuente l’onere di dimostrare che la notifica non è avvenuta.
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