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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13843/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettando gli altri tre. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame limitatamente al profilo della quantificazione dell'imposta per l'anno 2015, applicando il criterio normativo corretto e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto alla società bookmaker estera, ritenuta coobbligata in solido con il legale rappresentante di un centro trasmissione dati, il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2015. La società ha impugnato la decisione di secondo grado che aveva confermato l'accertamento, deducendo quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla disciplina dell'imposta unica e alla pretesa illiceità/non illiceità dell'attività di gioco svolta senza concessione; 2) omessa pronuncia e violazione della normativa sulla quantificazione dell'imposta, sostenendo che il metodo di calcolo introdotto dalla legge di stabilità 2015, come prorogato dalla legge n. 208 del 2015, non fosse applicabile all'anno 2015 e che dovesse applicarsi la disciplina previgente; 3) omessa pronuncia e violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, assumendo che la normativa interna fosse discriminatoria verso bookmaker esteri e centri trasmissione dati; 4) omessa pronuncia e violazione delle norme sull'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, sostenendo che nel caso vi fossero dubbi oggettivi tali da escludere le sanzioni tributarie. La Corte ha ritenuto infondati il primo, terzo e quarto motivo, ma ha accolto il secondo, affermando che per il periodo d'imposta 2015 si applica la precedente disciplina di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, poiché il nuovo criterio forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014 è divenuto applicabile solo dal 1 gennaio 2016 per effetto della proroga operata dalla l. n. 208 del 2015.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude la sua violazione per i motivi infondati, mentre per il secondo motivo ritiene che la questione sia stata correttamente devoluta e che il punto decisivo riguardi la disciplina sostanziale applicabile all'anno d'imposta 2015.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato quale vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis

    La non punibilità per esercizio abusivo di attività di giuoco non incide sulla soggettività passiva dell'imposta unica e non esclude il presupposto tributario.

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, artt. 1 e 3

    L'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 ne fornisce interpretazione autentica: l'imposta unica è dovuta anche se la raccolta avviene senza concessione; il soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per via telematica e anche se ubicato all'estero; se l'attività è esercitata per conto terzi, sussiste obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.

  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)

    Prevede, per i periodi d'imposta non oggetto di regolarizzazione, un imponibile forfetario pari al triplo della media della raccolta nella provincia del punto di raccolta; la Corte chiarisce che, per effetto della proroga del 2015, tale disciplina si applica dal 1 gennaio 2016 e non al 2015.

  • d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 10

    Per il periodo d'imposta 2015 resta applicabile la disciplina previgente, poiché la norma della legge n. 190/2014, come prorogata, opera solo dal 2016.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 926

    Ha prorogato i termini della procedura di regolarizzazione e differito al 1 gennaio 2016 l'applicazione del criterio di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014.

  • artt. 56, 57 e 52 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina nazionale dell'imposta unica violi la libertà di prestazione dei servizi o determini discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri; non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale.

  • art. 267 TFUE

    Richiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ma la Corte lo nega perché la questione è già coperta da giurisprudenza unionale consolidata.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'esimente per obiettiva incertezza normativa è riconoscibile solo fino all'entrata in vigore della norma interpretativa dell'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010; per l'anno 2015 non opera più.

  • art. 10, comma 3 e comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato quale fonte dell'esimente per obiettiva incertezza; la Corte lo ritiene non applicabile al caso per l'anno d'imposta 2015.

  • art. 1, comma 66, legge 13 dicembre 2010, n. 220

    Interpretazione autentica che conferma la debenza dell'imposta unica anche in assenza di concessione e individua il soggetto passivo, incluso chi opera dall'estero.

  • art. 1, comma 64, legge 13 dicembre 2010, n. 220

    Richiamato dalla ricorrente come ratio legis contro l'attività di gioco illecita; la Corte chiarisce che la liceità penale dell'attività non esclude il presupposto tributario.

Massime di principio

  • La non punibilità penale dell'attività di raccolta scommesse svolta senza concessione non esclude la soggettività passiva ai fini dell'imposta unica, poiché la disciplina tributaria opera autonomamente e, per effetto dell'interpretazione autentica, colpisce anche l'operatore estero o privo di concessione.
  • Quando una norma tributaria modifica il criterio di quantificazione dell'imposta e una successiva legge ne proroga l'entrata in vigore, occorre verificare con precisione la decorrenza: se la proroga differisce l'applicazione al 1 gennaio di un certo anno, per i periodi d'imposta anteriori resta applicabile la disciplina previgente.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la normativa interna non risulta discriminatoria se si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza distinguere in base allo Stato di stabilimento.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa è già stata risolta da una giurisprudenza unionale consolidata che esclude la discriminazione o l'incompatibilità della disciplina nazionale.
  • L'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia di sanzioni tributarie opera solo finché l'incertezza persiste in assenza di una norma interpretativa autentica; una volta chiarito il significato della disposizione, non può essere invocata per annualità successive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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