Cassazione Civile, Ordinanza n. 26343/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all’anno 2005, con cui l’Ufficio ha rettificato la dichiarazione dei redditi contestando un maggior reddito imponibile. In primo grado l’accertamento veniva confermato quanto all’impianto, ma il maggior imponibile IRPEF veniva ridotto al 60%; in appello, invece, la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Agenzia ritenendo che il reddito accertato dovesse essere interamente imputato alla titolare dell’impresa familiare, senza ripartizione pro quota tra i familiari collaboratori. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà e carenza di motivazione, sostenendo che la CTR, dopo aver ritenuto inconferente il richiamo all’art. 38 d.P.R. 600/1973, non avrebbe potuto comunque salvare l’atto sulla base dell’art. 39; 2) nullità per insufficiente motivazione sulla dedotta non congruità del maggior reddito accertato, assumendo che la riduzione del quantum risultasse documentalmente provata; 3) violazione delle regole sull’onere della prova, perché la CTR avrebbe imposto alla contribuente di dimostrare i presupposti per l’imputazione pro quota del reddito ai sensi dell’art. 5 TUIR; 4) omesso esame e violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere considerato la mancata contestazione da parte dell’Agenzia circa il regolare espletamento delle formalità previste per l’impresa familiare e le quote di partecipazione dei familiari.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la censura non colpiva entrambe le rationes decidendi della CTR e, inoltre, che l’eventuale erronea indicazione della norma violata nell’avviso di accertamento non determina di per sé la nullità dell’atto. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la doglianza formulava un vizio motivazionale non più deducibile nei termini originari dell’art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del 2012, e comunque non confrontava la ratio decidendi fondata sulla tardiva introduzione di nuove allegazioni e prove in appello. Sul terzo e quarto motivo, ha affermato che in materia di impresa familiare il maggior reddito d’impresa accertato deve essere imputato soltanto al titolare e non pro quota ai familiari collaboratori; inoltre i motivi non si confrontavano con l’accertamento di fatto della CTR circa la mancanza dei presupposti formali per il regime fiscale dell’impresa familiare. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
primo motivo; secondo motivo; terzo motivo; quarto motivo
richiamato come paradigma del vizio di nullità della sentenza, ma la Corte ha rilevato che le doglianze vi erano solo apparentemente ricondotte, prospettando in realtà censure motivazionali o di merito non ammissibili
art. 111, comma 6 Cost.
invocato quale parametro del dovere di motivazione, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio denunciato
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; la Corte ha respinto la censura
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ha applicato il testo riformato dalla L. 134/2012, evidenziando che è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non più l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012
richiamato nel secondo motivo
ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., applicabile alla sentenza impugnata perché pubblicata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione
l'eventuale erronea indicazione della norma nell'avviso di accertamento non comporta di per sé nullità dell'atto
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento sotto il profilo dell'accertamento analitico-induttivo
la Corte ha ritenuto irrilevante il tema dell'onere della prova e della non contestazione, poiché il maggior reddito di impresa familiare accertato va riferito al titolare e non pro quota ai collaboratori; inoltre, in concreto, mancavano i presupposti formali richiesti per l'applicazione del regime
undicesimo paragrafo della motivazione
richiamato quale previgente disciplina dell'impresa familiare; la Corte ha confermato che servono specifici presupposti formali per l'applicazione del regime fiscale
invocato per sostenere che la mancata contestazione costituirebbe prova legale; la Corte ha escluso che ciò potesse sovvertire l'accertamento di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura deve colpire tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una di esse resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque improduttivo di effetti.
- L'eventuale erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, della norma di legge asseritamente violata non determina di per sé la nullità dell'atto, se la pretesa fiscale è comunque riconoscibile nella sua sostanza e sorretta da un accertamento legittimo.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione: è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Nel regime dell'impresa familiare, il maggior reddito d'impresa accertato deve essere imputato al titolare dell'impresa e non può essere automaticamente ripartito pro quota tra i familiari collaboratori ai fini fiscali.
- Ai fini dell'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare occorrono specifici presupposti formali; se il giudice di merito accerta la loro mancanza, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale accertamento fattuale senza limitarsi a riproporre una diversa lettura del merito.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
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