Cassazione Civile, Ordinanza n. 39430/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un'azienda ospedaliera universitaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la declaratoria di inammissibilità della sua opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito per il pagamento del corrispettivo di forniture ospedaliere. La decisione di merito si era fondata, da un lato, sulla mancanza di ius postulandi del difensore dell'ente, ritenendo invalida la delibera del direttore generale che autorizzava il patrocinio di un avvocato del libero foro senza adeguata motivazione e senza ricorso all'Avvocatura dello Stato; dall'altro, sulla mancata integrazione della delibera di nomina nel termine assegnato. Nel ricorso si denunciava la violazione della disciplina sul patrocinio degli enti pubblici e si sosteneva che l'azienda ospedaliera universitaria non fosse assimilabile all'università statale ai fini dell'applicazione del patrocinio autorizzato, ma avesse autonoma capacità di scegliersi il difensore. La controricorrente ha anche sollevato eccezione di inammissibilità per asserita nullità della procura, eccezione respinta perché la mancanza iniziale risultava sanata dalla rinnovata notificazione con procura autenticata.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per asserita nullità della procura, rilevando che la relativa omissione era stata sanata con nuova notifica dell'atto munito di procura autenticata. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi, confermando che anche le aziende ospedaliere universitarie sono soggette ai principi sul patrocinio autorizzato previsti per le università: la facoltà di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata a specifica e motivata deliberazione, secondo la disciplina dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933 come modificato. La Corte ha ribadito l'orientamento già espresso in precedenza, valorizzando il collegamento funzionale e gestionale tra università e azienda ospedaliera universitaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1611/1933
Disciplina il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato; la deroga per l'uso di avvocati del libero foro richiede una deliberazione specifica e motivata.
Modifica l'art. 43 r.d. n. 1611/1933, confermando il regime del patrocinio autorizzato per gli enti interessati.
art. 56 r.d. n. 1592/1933
Richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo invocato a sostegno dell'autonomia nella scelta del difensore.
art. 2 L. n. 517/1999
Richiamato nel ricorso a sostegno della tesi sulla disciplina delle aziende ospedaliere universitarie.
Richiamati nel ricorso come norme di contesto sull'organizzazione sanitaria.
Richiamato nel ricorso nel quadro delle norme sull'organizzazione delle strutture sanitarie.
art. 18 L.R. Campania n. 32/1994
Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché riferito a una ASL e comunque non idoneo a derogare alla disciplina statale sul patrocinio.
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 517/1999
Valorizzato dalla Corte come indice del collegamento funzionale tra aziende ospedaliere universitarie e università.
Richiamato per descrivere la nomina congiunta degli organi dell'azienda ospedaliera universitaria d'intesa con il rettore.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 517/1999
Usato per evidenziare la concorrenza di risorse dell'università e della regione al sostegno delle attività dell'azienda.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla Corte nel ricostruire il quadro generale del contenzioso del personale e nel confermare l'osmosi funzionale tra università e azienda ospedaliera universitaria.
Base formale delle censure di violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
Richiamato per la trattazione camerale e per l'istanza di pubblica udienza, ritenuta inammissibile/discrezionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le aziende ospedaliere universitarie, pur dotate di autonoma personalità giuridica, sono soggette al regime del patrocinio autorizzato previsto per le università quando la legge richieda la specifica e motivata deliberazione per derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- La facoltà di conferire mandato a un avvocato del libero foro in deroga al patrocinio autorizzato presuppone il rispetto delle condizioni poste dalla legge statale; fonti secondarie o discipline regionali non possono derogare a tale assetto.
- In presenza di un collegamento funzionale e gestionale tra università e azienda ospedaliera universitaria, la soluzione delle questioni relative alla rappresentanza processuale deve essere ricondotta al medesimo regime pubblicistico di controllo previsto per l'ente universitario.
- L'eventuale nullità originaria della procura o del mandato alle liti può ritenersi sanata se il difetto venga tempestivamente colmato mediante rinnovo della notificazione con procura autenticata.
- La valutazione sulla rimessione della causa alla pubblica udienza nel giudizio di cassazione è rimessa alla discrezionalità del collegio e non sussiste un diritto della parte alla trattazione pubblica solo per la rilevanza astratta della questione.
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