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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12744/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da sei avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi in relazione alla registrazione di decreti ingiuntivi che enunciavano un ulteriore atto intercorso tra le stesse parti, indicato come contratto di fornitura d'opera. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che: gli atti erano nulli o comunque insufficientemente motivati; la motivazione non poteva essere integrata in giudizio; i decreti ingiuntivi non erano stati allegati; mancavano i presupposti per tassare per enunciazione e comunque vi sarebbe stata duplicazione d'imposta; non era stato rispettato il principio di alternatività IVA/registro; inoltre, l'ente impositore avrebbe fatto riferimento a un contratto enunciato senza prova adeguata, con errata ripartizione dell'onere della prova. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la tassazione sia del provvedimento giudiziario sia dell'atto enunciato ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente; nullità della sentenza per difetto dei requisiti motivazionali di cui all'art. 132 c.p.c. e al d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'obbligo di motivazione degli avvisi per omessa allegazione dei decreti ingiuntivi; violazione delle norme sulla tassazione per enunciazione e sul principio di alternatività IVA/registro; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice valorizzato un contratto enunciato senza prova e con asserita inversione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse motivata in modo sufficiente, non apparente e non perplesso; che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione impugnata implicava il rigetto delle eccezioni della contribuente; che l'avviso di liquidazione era adeguatamente motivato anche senza allegazione dell'atto giudiziario, purché riportasse elementi identificativi essenziali e criteri di calcolo; che la doglianza sulla tassazione per enunciazione era generica e priva di autosufficienza, oltre che infondata, essendo legittima l'imposizione anche sull'atto enunciato; e che non vi era violazione del principio di alternatività IVA/registro, poiché l'imposta era stata applicata in misura fissa sia al decreto ingiuntivo sia al contratto enunciato. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso devono essere ricondotti correttamente ai vizi denunciabili; il sindacato sulla motivazione è oggi limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contiene una soluzione incompatibile con la domanda o l'eccezione, integrando un rigetto implicito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, non per il solo difetto di sufficienza.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza tributaria deve esporre svolgimento del processo e motivi della decisione; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    L'avviso di liquidazione deve permettere al contribuente di conoscere immediatamente presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa, senza onerarlo di ricerche inutili.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    L'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto se sono indicati elementi essenziali dell'atto e criteri di calcolo dell'imposta; non è necessaria l'allegazione dell'atto tassato quando questo sia conoscibile.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    L'atto enunciato può essere assoggettato a registro sulla base della sola enunciazione; la disposizione include anche gli atti registrabili in caso d'uso.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1

    Il principio di alternatività IVA/registro è rispettato quando l'imposta di registro è applicata in misura fissa agli atti ricompresi nella disciplina speciale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione è censurabile solo quando presenti un'anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta lamentare una motivazione sintetica o ritenuta insufficiente.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza contenga una statuizione logicamente incompatibile con la tesi della parte, dovendosi allora intendere operato un rigetto implicito dell'eccezione o della domanda.
  • In materia di avviso di liquidazione dell'imposta di registro, l'obbligo di motivazione è soddisfatto se l'atto consente al contribuente di comprendere immediatamente presupposto, base imponibile, aliquota e imposta liquidata, senza necessità di allegare documenti già noti o agevolmente conoscibili.
  • La tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986 può operare anche per atti soggetti a registrazione in caso d'uso, sulla base della sola enunciazione contenuta in un atto giudiziario o negoziale.
  • Per dedurre in cassazione la violazione delle regole sull'interpretazione contrattuale o sull'accertamento del contenuto negoziale, il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni legali siano stati violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: errata attribuzione dell'onere probatorio o utilizzazione di prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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