Cassazione Civile, Ordinanza n. 35782/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due clienti avevano convenuto in giudizio la banca e l’ex dipendente che li aveva contattati proponendo la gestione del loro patrimonio, deducendo che, a partire dal 2001, il patrimonio mobiliare fosse stato trasferito presso la banca con promessa di una gestione personale prudente e senza perdite. Sostenevano che, nel tempo, le operazioni disposte fossero state in realtà investimenti in strumenti derivati e altre operazioni finanziarie non correttamente informate, non adeguate al loro profilo di rischio e, comunque, affette da plurime invalidità e/o da inadempimenti contrattuali, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità, annullamento, inefficacia o invalidità di contratti quadro, ordini e operazioni, con condanna al risarcimento e, in subordine, la risoluzione per inadempimento e la restituzione delle somme versate. In appello la corte territoriale aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo validi i requisiti formali dei contratti, esistenti e sufficienti gli obblighi informativi assolti dalla banca, non provati il conflitto di interessi, la gestione surrettizia o infedele, la falsità delle rendicontazioni dell’ex dipendente, nonché generiche o inammissibili le doglianze su nullità del conto corrente, carenze organizzative e usura. Con il ricorso per cassazione i clienti hanno proposto dodici motivi, deducendo soprattutto violazioni di norme TUF, TUB, regolamenti Consob e cod. civ., oltre a vizi motivazionali e processuali: contestavano la forma e il contenuto dei contratti e degli ordini, l’omesso adempimento degli obblighi informativi, la valutazione del profilo di rischio e dell’adeguatezza degli investimenti, il conflitto di interessi, la mancata rilevazione officiosa della nullità del conto corrente, l’esclusione di carenze organizzative, l’ammissione di testi dipendenti della banca, il mancato espletamento di CTU e il rigetto della doglianza sull’usura per assenza dei decreti ministeriali TEGM.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che la procura per il giudizio di cassazione fosse riferibile anche ai controricorrenti eredi dell’ex dipendente, valorizzando un’interpretazione conservativa della procura. Nel merito, ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi: ha qualificato molte censure come indebita mescolanza di violazione di legge e vizio motivazionale; ha rilevato la doppia conforme e l’onere non assolto di indicare le divergenze tra le ragioni delle due sentenze di merito; ha confermato che i contratti quadro, di deposito titoli, di conto corrente e gli ordini risultavano sottoscritti e consegnati; ha ribadito che la banca aveva assolto gli obblighi informativi sulla base della documentazione e dei questionari, che l’adeguatezza degli investimenti andava valutata rispetto al profilo di rischio dichiarato dagli investitori, e che le doglianze su conflitto di interessi, gestione surrettizia o infedele e carenze organizzative erano sostanzialmente assertive e prive di specifica allegazione e prova. Ha inoltre escluso l’errore nell’ammissione dei testimoni dipendenti della banca per difetto di tempestiva eccezione processuale e di autosufficienza, ha confermato la mancata ammissione della CTU perché non può supplire alla mancanza di allegazioni specifiche, e ha ritenuto inammissibile la censura sull’usura perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’assenza di allegazioni specifiche su tasso soglia, andamento del conto e operazioni rilevanti. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama il regime di forma e di prova dei contratti di investimento, precisando che la forma scritta del contratto-quadro ha funzione protettiva e può ritenersi rispettata se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest’ultimo; l’onere probatorio dell’intermediario riguarda l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
È evocato come fonte degli obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e informazione dell’intermediario; la Corte esclude che, nel caso concreto, sia stata dimostrata la loro violazione.
La Corte lo richiama per affermare che la banca è soggetto abilitato per legge a operare come intermediario finanziario, escludendo sul punto l’ipotizzato profilo di illiceità dell’operatività.
La Corte esclude la configurabilità della fattispecie penale richiamata dagli attori, proprio perché l’intermediazione finanziaria era stata effettuata da una banca abilitata.
È richiamato in relazione alla tesi di gestione infedele; la Corte esclude che sia stata provata una gestione surrettizia o infedele dei patrimoni.
La Corte ricorda che nei giudizi di risarcimento danni l’intermediario deve provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta, ma evidenzia che nel caso concreto mancavano allegazioni specifiche degli investitori sulle singole operazioni e sulle asserite carenze.
Richiamato per affermare, in coerenza con la giurisprudenza citata, che il principio della forma scritta funzionale opera anche per i contratti bancari soggetti alla disciplina bancaria.
Citato nel primo motivo come norma dedotta nella critica sui requisiti formali e contenutistici dei rapporti bancari.
Citato dai ricorrenti come parametro di validità contrattuale in relazione ai requisiti di forma-contenuto.
Citato dai ricorrenti nel motivo sulla validità dei contratti e degli ordini.
Citato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla forma contrattuale.
Evocato per fondare la doglianza di responsabilità precontrattuale dell’intermediario.
Evocato nel contesto della responsabilità precontrattuale.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione della buona fede nell’esecuzione del rapporto.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza nei rapporti obbligatori.
Evocato dai ricorrenti per la responsabilità contrattuale dell’intermediario.
Richiamato per la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento.
Citato per la domanda di ripetizione delle prestazioni ritenute indebitamente eseguite.
Citato in relazione alla domanda di restituzione delle somme e alla prospettata nullità/inefficacia delle pattuizioni economiche.
Evocato nel motivo sulla nullità dei contratti e sulla rilevabilità officiosa della nullità.
Citato a sostegno della domanda di nullità parziale o totale.
Richiamato per il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità.
Citato nel contesto della disciplina della nullità.
La Corte ribadisce che l’incapacità a testimoniare non è rilevabile d’ufficio e che, per i dipendenti della banca, l’interesse è di regola solo riflesso e di mero fatto.
Richiamato in relazione all’onere della prova e alla censura sull’omessa ammissione della CTU.
È richiamato a proposito della specificità dei motivi di appello, che la Corte di merito aveva ritenuto genericamente formulati in parte qua.
La Corte applica la regola della doppia conforme, che preclude la censura ex art. 360, n. 5, quando l’appello confermi la decisione di primo grado nei fatti.
È la norma di riferimento per i motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti dei vizi deducibili, distinguendo violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per il principio di autosufficienza e per l’onere di specificità dei motivi di ricorso, nonché per la necessità di confrontarsi con la ratio decidendi.
Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di allegazione e deposito rilevanti in cassazione.
Citato quale sede della memoria, che non può introdurre nuovi motivi né sanare inammissibilità originarie.
Richiamato sul tema dell’uso dei decreti ministeriali TEGM come fonti integrative del diritto e sul principio iura novit curia.
La Corte chiarisce che la violazione della norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte oltre i limiti consentiti; inoltre, in tema di usura, il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi e allegare i dati necessari.
È richiamato per ribadire che la valutazione delle prove legali e libere segue regole diverse e che il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
Citato in relazione alla sanatoria della nullità della testimonianza se non eccepita tempestivamente dopo l’assunzione o in prima udienza utile.
Richiamato per affermare che, se il giudice rileva d’ufficio una nullità, deve comunque rispettare il contraddittorio sui fatti già allegati.
La Corte di appello aveva escluso la condanna per responsabilità aggravata; la cassazione dà atto che tale statuizione è stata riformata in appello per difetto dei presupposti.
Citato nel motivo sull’usura come norma penale di riferimento per la verifica del superamento del tasso soglia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula indistintamente vizi di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale senza rendere chiaro quale censura sia riferita a ciascun profilo e senza una critica specifica della ratio decidendi.
- In presenza di doppia conforme in fatto, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica in modo analitico le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel contenzioso sugli investimenti finanziari, la contestazione di inadempimenti dell’intermediario deve essere supportata dalla specifica individuazione delle operazioni ritenute dannose e delle violazioni ascritte, non essendo sufficiente una generica deduzione di perdite complessive del portafoglio.
- La forma scritta del contratto-quadro in materia di intermediazione finanziaria ha funzione protettiva e può ritenersi rispettata quando il contratto è redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e a questi consegnato; il consenso dell’intermediario può risultare anche per facta concludentia.
- L’adempimento degli obblighi informativi dell’intermediario va valutato in rapporto alla concreta profilatura del cliente e alle informazioni da questi fornite; la censura sulla non adeguatezza degli investimenti non può ridursi a una diversa lettura delle prove di merito.
- La rilevabilità officiosa della nullità contrattuale non esonera la parte dall’onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi della nullità; il giudice può rilevare d’ufficio solo la nullità che emerga dai fatti già ritualmente introdotti in causa.
- I dipendenti dell’intermediario finanziario non sono, di regola, incapaci a testimoniare per il solo fatto di avere un interesse riflesso all’esito della controversia; la relativa eccezione va proposta tempestivamente e reiterata nei modi richiesti dal rito.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per sopperire alla mancanza di allegazioni specifiche o per esplorare in via generica fatti non individuati dalla parte; essa è ammissibile solo se inserita in un quadro già sufficientemente delineato da fatti e prove acquisiti.
- In tema di usura nei rapporti bancari, il ricorrente deve indicare le clausole rilevanti, il tipo contrattuale, i tassi applicati e i dati necessari alla verifica del superamento del tasso soglia; una richiesta di CTU senza tali allegazioni è esplorativa e inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →