Cassazione Civile, Ordinanza n. 03863/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva prestato attività per circa venti mesi, tramite una serie di contratti di somministrazione con un'agenzia, in favore di una società utilizzatrice presso la stessa sede e con le stesse mansioni. In primo grado e in appello è stato chiesto l'accertamento della nullità dei contratti di somministrazione per violazione della normativa di settore e per elusione del requisito di temporaneità, con conseguente declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo contratto, il ripristino del rapporto e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che la reiterazione delle missioni, la lunga durata dell'utilizzazione, l'identificazione nominativa della lavoratrice e la costante adibizione alle medesime mansioni integrassero un utilizzo fraudolento e interpositorio, in violazione di norme imperative. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto dodici motivi: in sintesi ha denunciato ultrapetizione e violazione del contraddittorio per avere la Corte considerato dedotte o introdotte questioni di frode alla legge e di reiterazione delle missioni; violazione degli oneri di allegazione e contestazione; mancata ammissione di prove e documenti; vizi motivazionali; erronea applicazione della disciplina della somministrazione e della direttiva europea; erronea affermazione della nullità per frode alla legge e dell'applicazione del rapporto subordinato con l'utilizzatore; ultrapetizione nell'applicazione del CCNL e nella quantificazione del TFR. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando che il fatto costitutivo della domanda era stato sin dall'inizio dedotto, che la nullità è rilevabile d'ufficio purché i fatti siano ritualmente allegati, che il giudice di merito può desumere la frode dalla reiterazione e dalla durata complessiva dell'utilizzazione e che, in caso di somministrazione elusiva o nulla, si applica il principio di coincidenza tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione, con costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore. È stato inoltre ritenuto corretta l'applicazione del CCNL indicato e la quantificazione del TFR sulla base della continuità del rapporto unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la lavoratrice e la società utilizzatrice dal 28 gennaio 2016, con inquadramento nel livello B1 del CCNL Assicurazioni Addetti al Call Center, condanna al pagamento della somma liquidata nei gradi di merito e rifusione delle spese. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per escludere ultrapetizione: la domanda di nullità e i fatti costitutivi risultavano già allegati o comunque dedotti in modo sufficiente.
l'onere di contestazione specifica grava sul convenuto in rito lavoro rispetto ai fatti allegati dall'attore.
invocato per dedurre novità della domanda, ma la Corte ha escluso che vi fosse introduzione di un fatto nuovo.
richiamato rispetto ai limiti dell'appello e all'ammissibilità di documenti/prove in grado di appello.
richiamato sul contraddittorio, ritenuto rispettato in appello tramite la riproposizione delle questioni e la possibilità di difesa.
usato per ricondurre la frode alla legge nell'uso abusivo della somministrazione come mezzo per eludere la temporaneità.
la violazione di norme imperative comporta nullità del contratto/assetto negoziale elusivo.
non esclude l'azione del lavoratore nei casi di elusione di norme imperative; la tutela opera anche oltre i casi tipizzati quando la somministrazione sia fraudolenta.
richiamato dalla ricorrente e valutato nel quadro della disciplina della somministrazione, ma non idoneo a escludere la rilevanza dell'individuazione nominativa come indice complessivo di elusione.
interpretato nel senso che la disciplina non legittima, di per sé, l'individuazione nominativa del lavoratore come fenomeno escludente l'illiceità, se inserita in un quadro elusivo.
evocato come disciplina ratione temporis; conferma che, in caso di somministrazione irregolare, può operare la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore.
la Corte afferma che non impedisce la costituzione del rapporto con l'utilizzatore nei casi di elusione di norme imperative, in combinato con artt. 1344 e 1418 c.c.
Direttiva 2008/104/CE
la normativa interna va interpretata in modo conforme alla direttiva sulla somministrazione, che impone il controllo della temporaneità e degli indici di abuso/elusione.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella somministrazione di lavoro la temporaneità dell'occasione di lavoro costituisce requisito immanente e strutturale: anche in assenza di un espresso divieto normativo di reiterazione, il giudice deve verificare se la successione di missioni e contratti sia stata utilizzata come mezzo per eludere la disciplina imperativa.
- La frode alla legge può essere desunta da un insieme di indici fattuali, quali la reiterazione delle missioni, la durata complessiva dell'utilizzazione, la destinazione della lavoratrice sempre alla stessa sede, la continuità delle mansioni e l'individuazione nominativa del prestatore.
- Ai fini dell'azione del lavoratore non è necessario che la qualificazione giuridica di "frode alla legge" sia stata espressamente formulata sin dall'atto introduttivo, se i fatti costitutivi che la sorreggono sono stati ritualmente allegati; la nullità è inoltre rilevabile d'ufficio sulla base di fatti già introdotti in giudizio.
- Nel rito del lavoro l'onere di contestazione specifica grava sul convenuto rispetto ai fatti allegati dall'attore; la mancata contestazione puntuale può consolidare il fatto dedotto come base della domanda.
- L'art. 38 d.lgs. n. 81/2015 non esaurisce la tutela del lavoratore nei soli casi tipizzati di somministrazione irregolare: in presenza di elusione di norme imperative, la costituzione del rapporto con l'utilizzatore resta azionabile in base agli artt. 1344 e 1418 c.c., anche in interpretazione conforme al diritto UE.
- Quando i contratti che realizzano la somministrazione sono nulli per illiceità/frode, viene meno il regime speciale della dissociazione tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione della prestazione, con conseguente applicazione del principio generale di coincidenza tra datore formale e utilizzatore della prestazione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo la mancanza assoluta o solo apparente della motivazione nel minimo costituzionale.
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