Cassazione Civile, Ordinanza n. 03866/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti, con qualifica di macchinisti, a vedersi computare nella retribuzione dovuta durante le ferie una serie di emolumenti ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti in primo grado, tra cui indennità di utilizzazione professionale, di assenza dalla residenza, premio completamento corsa, indennità PDM Cargo, nonché compensi per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo e flessibilità. La Corte d’appello aveva ritenuto che tali voci, perché collegate alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori e percepite con continuità, dovessero incidere sulla retribuzione feriale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., sostenendo che la contrattazione collettiva che escludeva o limitava l’incidenza di tali voci sulla retribuzione feriale non fosse nulla, e che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto contrari all’ordinamento interno ed europeo i relativi patti collettivi; 2) violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, assumendo che le indennità controverse avessero natura risarcitoria, indennitaria o occasionale e quindi non dovessero computarsi nel trattamento feriale; 3) in via subordinata, violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti di lavoro, sostenendo che il termine decorresse in costanza di rapporto e non dalla cessazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della stessa Cassazione, la retribuzione feriale comprende tutte le voci pecuniarie stabilmente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro mancata inclusione abbia un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre considerato infondato il terzo motivo, confermando l’orientamento secondo cui, per i crediti sorti dopo le riforme del 2012 e 2015, in assenza di un regime di stabilità reale del rapporto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese e delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle clausole collettive contrastanti con la disciplina della retribuzione feriale.
art. 1419 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa nullità parziale delle clausole collettive.
art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
La Corte ribadisce che la nozione di ferie annuali retribuite impone la conservazione della retribuzione ordinaria del lavoratore e include le voci stabilmente connesse alle mansioni e allo status professionale.
art. 36 Cost., comma 3
Richiamato come parametro interno in tema di retribuzione feriale adeguata.
art. 2109 c.c.
Richiamato come norma interna sulla collocazione e disciplina delle ferie.
art. 10, d.lgs. n. 66/2003
Richiamato come disciplina interna delle ferie annuali retribuite.
art. 1362 c.c.
Invocato per la censura sull’interpretazione della contrattazione collettiva relativa alle indennità escluse dal computo feriale.
art. 2935 c.c.
Con l’art. 2948, n. 4, è interpretato nel senso che la prescrizione dei crediti di lavoro, nei rapporti privi di stabilità reale dopo le riforme, decorre dalla cessazione del rapporto.
art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte conferma che i crediti di lavoro soggetti a prescrizione quinquennale decorrono dalla cessazione del rapporto quando manca un regime di stabilità reale.
art. 3 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel terzo motivo in tema di stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione.
art. 4 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel terzo motivo in tema di stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione.
art. 18 L. n. 300/1970
La Corte richiama la riforma dell’art. 18 come indice del venir meno della stabilità reale automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
art. 1, comma 42, L. n. 92/2012
Richiamato per le modifiche al regime delle tutele contro i licenziamenti e, quindi, alla decorrenza della prescrizione.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere; ciò fonda anche la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
art. 380-bis-1 c.p.c.
Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza conforme senza ulteriore motivazione diffusa.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna aggravata della ricorrente, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, devono essere incluse le voci economiche che siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione alteri in modo sensibile la situazione retributiva ordinaria e possa dissuadere dal godimento delle ferie.
- La qualificazione di un emolumento come indennitario, risarcitorio o occasionale non è decisiva in sé: occorre verificare in concreto se la voce retribuisca un disagio o una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione connessa alle mansioni e, quindi, debba essere computata nel trattamento feriale.
- Le sentenze della Corte di giustizia UE sull’art. 7 della direttiva 2003/88/CE vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione della nozione di ferie annuali retribuite, imponendo una lettura conforme alla tutela effettiva del riposo e della salute del lavoratore.
- In presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non più assistito da stabilità reale piena, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto e resta sospesa durante lo svolgimento del rapporto stesso.
- Quando la decisione di legittimità aderisce alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c. in un ricorso ritenuto manifestamente infondato, può conseguire la condanna aggravata della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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