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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03866/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti, con qualifica di macchinisti, a vedersi computare nella retribuzione dovuta durante le ferie una serie di emolumenti ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti in primo grado, tra cui indennità di utilizzazione professionale, di assenza dalla residenza, premio completamento corsa, indennità PDM Cargo, nonché compensi per lavoro straordinario, domenicale, notturno, festivo e flessibilità. La Corte d’appello aveva ritenuto che tali voci, perché collegate alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori e percepite con continuità, dovessero incidere sulla retribuzione feriale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., sostenendo che la contrattazione collettiva che escludeva o limitava l’incidenza di tali voci sulla retribuzione feriale non fosse nulla, e che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto contrari all’ordinamento interno ed europeo i relativi patti collettivi; 2) violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, assumendo che le indennità controverse avessero natura risarcitoria, indennitaria o occasionale e quindi non dovessero computarsi nel trattamento feriale; 3) in via subordinata, violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti di lavoro, sostenendo che il termine decorresse in costanza di rapporto e non dalla cessazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della stessa Cassazione, la retribuzione feriale comprende tutte le voci pecuniarie stabilmente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro mancata inclusione abbia un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre considerato infondato il terzo motivo, confermando l’orientamento secondo cui, per i crediti sorti dopo le riforme del 2012 e 2015, in assenza di un regime di stabilità reale del rapporto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese e delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle clausole collettive contrastanti con la disciplina della retribuzione feriale.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa nullità parziale delle clausole collettive.

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    La Corte ribadisce che la nozione di ferie annuali retribuite impone la conservazione della retribuzione ordinaria del lavoratore e include le voci stabilmente connesse alle mansioni e allo status professionale.

  • art. 36 Cost., comma 3

    Richiamato come parametro interno in tema di retribuzione feriale adeguata.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato come norma interna sulla collocazione e disciplina delle ferie.

  • art. 10, d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato come disciplina interna delle ferie annuali retribuite.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per la censura sull’interpretazione della contrattazione collettiva relativa alle indennità escluse dal computo feriale.

  • art. 2935 c.c.

    Con l’art. 2948, n. 4, è interpretato nel senso che la prescrizione dei crediti di lavoro, nei rapporti privi di stabilità reale dopo le riforme, decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte conferma che i crediti di lavoro soggetti a prescrizione quinquennale decorrono dalla cessazione del rapporto quando manca un regime di stabilità reale.

  • art. 3 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato nel terzo motivo in tema di stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione.

  • art. 4 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato nel terzo motivo in tema di stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La Corte richiama la riforma dell’art. 18 come indice del venir meno della stabilità reale automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 1, comma 42, L. n. 92/2012

    Richiamato per le modifiche al regime delle tutele contro i licenziamenti e, quindi, alla decorrenza della prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere; ciò fonda anche la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis-1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio secondo il rito accelerato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza conforme senza ulteriore motivazione diffusa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna aggravata della ricorrente, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, devono essere incluse le voci economiche che siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione alteri in modo sensibile la situazione retributiva ordinaria e possa dissuadere dal godimento delle ferie.
  • La qualificazione di un emolumento come indennitario, risarcitorio o occasionale non è decisiva in sé: occorre verificare in concreto se la voce retribuisca un disagio o una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione connessa alle mansioni e, quindi, debba essere computata nel trattamento feriale.
  • Le sentenze della Corte di giustizia UE sull’art. 7 della direttiva 2003/88/CE vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione della nozione di ferie annuali retribuite, imponendo una lettura conforme alla tutela effettiva del riposo e della salute del lavoratore.
  • In presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non più assistito da stabilità reale piena, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto e resta sospesa durante lo svolgimento del rapporto stesso.
  • Quando la decisione di legittimità aderisce alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c. in un ricorso ritenuto manifestamente infondato, può conseguire la condanna aggravata della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

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