Cassazione Civile, Ordinanza n. 03865/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di impiego di una ex dipendente regionale che, dopo essere stata inquadrata nella qualifica dirigenziale in esito a un lungo contenzioso amministrativo e dopo aver stipulato una risoluzione consensuale del rapporto con effetti dal 1 febbraio 2003, ha visto la Regione adottare nel 2019 atti di ripristino del precedente inquadramento giuridico ed economico in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il precedente titolo giudiziario favorevole. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento del diritto a conservare la qualifica dirigenziale, deducendo che la risoluzione consensuale, intervenuta in un contesto di incentivazione all'esodo, aveva definitivamente cristallizzato la posizione lavorativa e che gli atti regionali erano illegittimi anche per violazione di buona fede e affidamento. La Regione ha resistito sostenendo che, caduto il presupposto concorsuale per effetto della sentenza amministrativa, i contratti individuali di lavoro dirigenziale erano nulli perché stipulati in assenza dei requisiti di partecipazione. In cassazione la Regione ha articolato tre motivi: violazione dell'art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001; errata interpretazione dei contratti di risoluzione consensuale; violazione dell'art. 2126 c.c. Tuttavia la Corte ha deciso la causa su una questione preliminare processuale: il ricorso era stato inizialmente notificato nel luogo sbagliato, poi rinnovato nei confronti di soggetti indicati come eredi della lavoratrice ma che avevano rinunciato all'eredità, sicché la rinnovazione non aveva instaurato validamente il contraddittorio nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la prima notificazione del ricorso fosse nulla perché effettuata presso il difensore di primo grado della parte poi risultata contumace in appello e già deceduta; disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la nuova notifica è stata eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva in quanto non eredi, avendo rinunciato all'eredità. Tale errore non è stato sanato, né poteva essere seguito da un ulteriore termine, poiché il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c. era ormai inutilmente decorso e la vicenda non consentiva rimessione in termini. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la Regione Puglia alle spese in favore dei controricorrenti costituiti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001
richiamato come primo motivo di ricorso per contestare la validità dell'inquadramento dirigenziale e dei rapporti di lavoro, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato come terzo motivo di ricorso; la Corte non lo esamina nel merito per la definizione in rito
la nullità della notificazione del ricorso per cassazione deve essere sanata mediante rinnovazione nel termine perentorio fissato dal giudice; il mancato esito utile della rinnovazione comporta l'inammissibilità del ricorso
in presenza di decesso della parte, il termine per l'impugnazione può operare con gli effetti di proroga/ripartenza previsti dalla norma in via analogica, ma senza superare la perentorietà del termine già assegnato per la rinnovazione
la disciplina dell'errata identificazione del destinatario della vocatio in ius è richiamata, ma la Corte afferma che, nel contesto dell'art. 291 c.p.c., non può essere assegnato un nuovo termine ulteriore salvo rimessione in termini
è l'unico possibile rimedio in presenza di impedimenti non imputabili alla parte, ma nel caso concreto la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti
richiamato come modalità corretta di notifica agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ove ve ne siano i presupposti
richiamato per spiegare quando la morte della parte assume rilievo processuale nel giudizio
richiamato incidentalmente in relazione alla possibile dilazione del termine di impugnazione in caso di evento interruttivo
Massime di principio
- Se la notificazione del ricorso per cassazione è nulla, la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c. deve avvenire nel termine perentorio assegnato dal giudice; la mancata regolare instaurazione del contraddittorio entro quel termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la rinnovazione della notifica è eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, l'adempimento non è idoneo a sanare il vizio originario né a impedire la decadenza, salvo che la parte dimostri i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
- In presenza di decesso della parte, l'errata individuazione del destinatario dell'impugnazione non si risolve sempre in mera nullità della notificazione: se il soggetto evocato non è il corretto successore processuale, il contraddittorio resta non validamente instaurato.
- La disciplina della rinnovazione ex art. 291 c.p.c. prevale, nel sistema, sulla possibilità di assegnare ulteriori termini per sanare il medesimo vizio, salvo casi eccezionali di non imputabilità debitamente provati.
- L'eventuale errore originario del notificante nella scelta del destinatario può precludere la sanatoria successiva quando abbia causato la sequenza di notifiche inefficaci che impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
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