Cassazione Civile, Ordinanza n. 03864/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione lavorativa resa per circa ventitré mesi da un lavoratore in favore della società utilizzatrice nell'ambito di una successione di contratti di somministrazione stipulati tramite agenzia interinale. Il lavoratore ha chiesto in primo grado che fosse dichiarata la nullità del termine e/o delle singole proroghe e, più in generale, la nullità della somministrazione per violazione della disciplina legislativa e contrattuale di settore e per frode alla legge ex art. 1344 c.c., deducendo: superamento dei limiti quantitativi alle assunzioni dei somministrati, mancata redazione del DVR, mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale nel contratto commerciale e inosservanza dell'obbligo informativo ex art. 31 D.lgs. n. 81/2015. In conseguenza, ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio del primo contratto di somministrazione, con reintegro/ripristino del rapporto e risarcimento del danno. I giudici di merito hanno accolto la domanda, rilevando un fraudolento discostamento dallo schema tipico della somministrazione, anche in ragione della durata continuativa dell'utilizzazione, della reiterazione delle missioni, dell'individuazione nominativa del lavoratore e dell'adibizione stabile alle medesime mansioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, che possono riassumersi in: censura della motivazione e della valutazione delle prove circa la durata e l'abusività della somministrazione; dedotta violazione delle norme processuali per asserita intempestività di allegazioni e mancata ammissione di prove; contestazione dell'interpretazione dell'art. 33 D.lgs. n. 81/2015 e della Direttiva 2008/104/CE in tema di individuazione nominativa del lavoratore; dedotto travisamento delle risultanze processuali; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su profili non eccepiti; errata applicazione dell'art. 38 D.lgs. n. 81/2015 e degli artt. 1344 e 1418 c.c. sulla possibilità di costituire il rapporto alle dipendenze dell'utilizzatrice; ulteriori censure su DVR e su travisamento delle prove documentali. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili o infondati i motivi che miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, e ha confermato il principio secondo cui, anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione, la somministrazione può essere sindacata in chiave di frode alla legge quando sia utilizzata per eludere la temporaneità dell'occasione di lavoro; in tali casi, dichiarata la nullità del meccanismo di somministrazione per frode, il rapporto va accertato in capo all'utilizzatore. Ha inoltre ritenuto assorbite le censure sul DVR una volta passata in giudicato la declaratoria di nullità per frode alla legge. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la nullità della somministrazione per frode alla legge e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice sin dall'inizio del primo contratto di somministrazione, con condanna al risarcimento del danno e alle spese. In cassazione, le censure che contestavano la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento delle prove sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito; le censure giuridiche sono state giudicate infondate alla luce del principio per cui la temporaneità costituisce requisito immanente della somministrazione e il giudice deve verificare anche la presenza di un uso abusivo o elusivo dell'istituto. Le questioni sul DVR e sugli ulteriori profili di irregolarità sono state ritenute assorbite dalla declaratoria di nullità per frode alla legge. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e agli ulteriori adempimenti ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1344 c.c.
La somministrazione può essere dichiarata nulla per frode alla legge quando sia usata come mezzo per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro.
art. 1418 c.c.
La nullità della pattuizione o del meccanismo contrattuale comporta il venir meno dello speciale regime della somministrazione e consente l'accertamento del rapporto in capo all'utilizzatore.
art. 38 D.lgs. n. 81/2015
Non impedisce al lavoratore di agire per la costituzione del rapporto con l'utilizzatore anche nei casi di elusione di norme imperative, oltre le ipotesi espressamente previste dalla norma.
art. 31 D.lgs. n. 81/2015
È richiamato come norma di settore violata secondo la prospettazione difensiva; la Corte ribadisce che, al di là della verifica delle singole condizioni, occorre controllare l'eventuale uso abusivo dell'istituto.
art. 33 D.lgs. n. 81/2015
È richiamato nel ricorso per contestare l'interpretazione sull'individuazione nominativa del lavoratore; la Corte non lo considera decisivo rispetto al tema della frode alla legge.
art. 39 D.lgs. n. 81/2015
È richiamato nella decisione di merito per il risarcimento del danno liquidato in sei mensilità.
art. 112 c.p.c.
Le doglianze di ultrapetizione sono respinte o ritenute superflue quando il decisum si fonda su autonome circostanze di fatto già sufficienti a sorreggere la decisione.
art. 416 c.p.c.
Invocato per contestare la tempestività delle allegazioni e la gestione delle difese; la censura viene ritenuta inammissibile nella parte in cui sollecita una diversa valutazione del merito.
art. 437 c.p.c.
Invocato per contestare l'esame della documentazione prodotta in appello e l'ammissione delle prove; la censura è ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito e quindi non accolta.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze ex nn. 3, 4 e 5 sono scrutinabili solo nei limiti del vizio di legittimità; non possono trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato come base del procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
D.lgs. n. 276/2003
È richiamato come disciplina ratione temporis della somministrazione, rispetto alla quale vale il requisito immanente della temporaneità.
l. n. 196/1997
È richiamata come precedente disciplina del lavoro interinale, cui si applica il medesimo controllo sulla finalità elusiva.
Direttiva 2008/104/CE
La normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla direttiva, che impone di verificare l'uso temporaneo e non abusivo della somministrazione.
Massime di principio
- Nel lavoro interinale o in somministrazione, anche in assenza di un espresso divieto legislativo di reiterazione dei contratti con il medesimo lavoratore, il giudice deve verificare se la successione di missioni realizzi un uso abusivo o elusivo dell'istituto, in frode alla regola della temporaneità dell'occasione di lavoro.
- La temporaneità costituisce requisito immanente e strutturale della somministrazione: la sua violazione può desumersi da elementi di fatto quali la durata complessiva dell'utilizzazione, la reiterazione delle missioni, l'assegnazione stabile al medesimo posto di lavoro e l'inserimento continuativo nell'organizzazione dell'utilizzatore.
- Quando la somministrazione è dichiarata nulla per frode alla legge o elusione di norme imperative, viene meno lo speciale regime di dissociazione fra titolarità formale e utilizzazione della prestazione, con conseguente accertamento del rapporto di lavoro in capo all'impresa utilizzatrice.
- In sede di legittimità, le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o del materiale istruttorio sono inammissibili se, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento, si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Le questioni di irregolarità ulteriori rispetto alla causa autonoma di nullità già accertata possono risultare assorbite, poiché non incidono sull'esito quando la declaratoria principale è sufficiente a sorreggere l'accoglimento della domanda del lavoratore.
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