Cassazione Civile, Ordinanza n. 03861/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una società esercente pubblico servizio di trasporto, inquadrato formalmente come quadro, ha agito per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale dal 13 dicembre 2007 e il pagamento delle differenze retributive conseguenti, sostenendo di aver svolto mansioni dirigenziali. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo le differenze retributive. La Corte d'appello ha poi riconosciuto anche la qualifica dirigenziale, ritenendo che il lavoratore avesse svolto, sin dal 2007, compiti già attribuiti a un dirigente, con autonomia e diretto rapporto con i vertici aziendali; ha escluso l'applicabilità della disciplina sulle società in house di cui all'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008 per ragioni di irretroattività e di mancata prova del controllo analogo, e ha ritenuto non maturata la prescrizione per effetto di atti interruttivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 18 dell'allegato A al R.D. 148/1931 e dell'art. 7 dello stesso decreto, sostenendo che il lavoratore, essendo soggetto al R.D. 148/1931 e al CCNL di categoria, avrebbe dovuto dimostrare i presupposti promozionali previsti da quella disciplina, e non dall'art. 2103 c.c.; 2) violazione dell'art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008 e vizio motivazionale, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la qualifica dirigenziale senza considerare correttamente la normativa sul reclutamento dei dirigenti nelle società in house e senza adeguata prova sul momento di svolgimento delle mansioni e sul controllo analogo della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per i lavoratori addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione, i dirigenti ai sensi dell'art. 7 del R.D. 148/1931 sono sottratti alla disciplina speciale del decreto e sono assoggettati alle norme ordinarie e alla contrattazione collettiva; la qualifica dirigenziale rivendicata va valutata secondo i parametri vigenti al momento della pretesa, sicché correttamente la Corte d'appello aveva applicato l'art. 2103 c.c. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: l'inapplicabilità dell'art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008 per sopravvenienza rispetto alla decorrenza della pretesa (aprile 2007) e l'assenza di prova del controllo analogo; la prima ratio, sorretta da un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, bastava da sola a sostenere il decisum. Sono state poste a carico della società le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari del controricorrente, e dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione ed errata applicazione
Viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge dedotte nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
La Corte ribadisce che il motivo è inammissibile/fondato solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato, e che l'accertamento di fatto della decorrenza e delle mansioni non è censurabile se sorretto da motivazione immune da tali vizi.
art. 18 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931
La norma speciale sul personale dei pubblici servizi di trasporto non si applica ai dirigenti ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto; per la rivendicazione della qualifica superiore va quindi verificata la disciplina generale applicabile al rapporto.
art. 7 R.D. n. 148/1931
I lavoratori con qualifica di dirigente nei pubblici servizi di trasporto in concessione sono sottratti alle disposizioni del decreto e soggetti alla normativa ordinaria e alla contrattazione collettiva di categoria.
art. 34, comma 1, R.D. 1 luglio 1926, n. 1130
È richiamato per delimitare il novero dei dirigenti, ma la Corte ne esclude un'interpretazione rigida tale da impedire il riconoscimento della qualifica rivendicata quando la pretesa venga proposta in un momento successivo e rispetto alla disciplina vigente allora.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ravvisi alcuna violazione.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ravvisi alcuna violazione.
art. 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008
La disposizione sulle società in house non opera retroattivamente; non è applicabile a una pretesa che decorre da data anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 2103 c.c.
Per la verifica del diritto alla superiore qualifica e della decorrenza del relativo riconoscimento si applica la disciplina generale dell'adibizione a mansioni superiori, ratione temporis vigente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sul riconoscimento di una qualifica superiore, la disciplina applicabile va individuata in base alla natura del rapporto e al momento in cui la pretesa viene fatta valere, senza applicare retroattivamente norme sopravvenute.
- Per il personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione, la qualifica di dirigente comporta l'esclusione della disciplina speciale del R.D. 148/1931 e l'applicazione delle norme ordinarie e della contrattazione collettiva.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso è infondato se almeno una di esse resiste alle censure, perché la ratio non colpita è da sola sufficiente a fondare il decisum.
- L'accertamento del periodo in cui le mansioni superiori sono state effettivamente svolte è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune dai vizi denunciabili ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La mancata prova di un presupposto ulteriore dedotto in ricorso non incide sull'esito quando la decisione di merito è già giustificata da una ratio preliminare e assorbente.
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