Cassazione Civile, Ordinanza n. 23728/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di trattenute operate dalla cassa previdenziale professionale sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto, qualificate come contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del regolamento dell'ente e reiterate per più quinquenni consecutivi. Il pensionato aveva ottenuto in primo e in secondo grado l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, nei limiti della prescrizione decennale, con interessi. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dalla L. n. 296/2006 e interpretato autenticamente dalla L. n. 147/2013, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà, senza considerare la legittimità di interventi incidenti sulle quote di pensione formate col sistema retributivo e senza valorizzare l'autonomia regolamentare della cassa e le esigenze di equilibrio finanziario di lungo periodo ed equità intergenerazionale; in subordine, ha prospettato questione di legittimità costituzionale per asserita disparità di trattamento rispetto al sistema pubblico; (2) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., per avere la sentenza applicato la prescrizione ordinaria decennale anziché quella quinquennale, ritenendo che le somme trattenute fossero soggette alla disciplina dei ratei pensionistici, mentre la cassa sosteneva la natura non negoziale del credito e l'irrilevanza della liquidità/esigibilità quale presupposto della prescrizione breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e conformi a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha ribadito che non si discute di intangibilità del trattamento pensionistico in sé, ma della illegittimità di un contributo di solidarietà imposto da fonte regolamentare da una cassa privatizzata, in assenza di una base legale idonea a superare la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, nel caso di somme trattenute indebitamente sui ratei pensionistici, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione è quello ordinario decennale, poiché la prescrizione quinquennale riguarda i ratei pensionistici liquidati e pagabili, non il credito restitutorio da ritenuta illegittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 del Regolamento CNPADC
La disposizione regolamentare, e le sue proroghe, non possono legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate se manca una base legale idonea a sostenere il prelievo.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
La norma, come modificata dalla L. n. 296/2006, ha attenuato il principio del pro rata, ma non consente agli enti previdenziali privatizzati di introdurre per via regolamentare prestazioni patrimoniali imposte in assenza di copertura legislativa.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Ha modificato il quadro dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, attenuando il numerus clausus dei provvedimenti modificativi delle pensioni, ma sempre nel rispetto della legge.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
La norma di interpretazione autentica non rende legittimi gli atti regolamentari che introducono un contributo di solidarietà, se privi di base legale e se non compatibili con la disciplina primaria.
La prescrizione quinquennale dei ratei periodici presuppone che il credito sia liquidato ed esigibile/pagabile; non si applica all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo illegittimo.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute sui ratei pensionistici.
art. 23 Cost.
La imposizione di una prestazione patrimoniale richiede una base legale; un contributo di solidarietà introdotto da fonte regolamentare non è ammissibile.
art. 3 Cost.
Non sussiste la denunciata disparità di trattamento rispetto al sistema pubblico, poiché le situazioni poste a confronto non sono omogenee e cambia la fonte del prelievo.
art. 38 Cost.
La questione di costituzionalità prospettata è infondata perché non viene in rilievo un principio assoluto di intangibilità della pensione, ma l'ammissibilità della fonte impositiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nei due motivi di ricorso.
La decisione è stata assunta secondo il procedimento camerale accelerato, con adesione alla proposta di definizione per manifesta infondatezza.
Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato la condanna equitativa e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonte regolamentare, contributi di solidarietà o altri prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già determinati se manca una specifica base legislativa, poiché la riserva di legge ex art. 23 Cost. resta vincolante.
- La modifica normativa che ha attenuato il principio del pro rata nei sistemi previdenziali non consente, di per sé, di derogare alla necessità che ogni prelievo patrimoniale imposto al pensionato trovi fondamento nella legge e non in mere fonti interne dell'ente.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo ai crediti periodici liquidati ed esigibili; quando si agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute su ratei già corrisposti o comunque prelevati illegittimamente, il termine è quello ordinario decennale.
- La legittimità di un contributo di solidarietà sulle pensioni dipende non solo dalla sua finalità di equilibrio finanziario, ma soprattutto dalla fonte normativa che lo istituisce: una misura eccezionale e temporalmente limitata può essere ammessa solo se prevista dalla legge.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, la reiterazione di censure già disattese può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
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