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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19727/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dell’Agenzia e infondato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto affermato e per la regolazione delle spese di lite.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel commercio all’ingrosso di rottami, da cui l’Amministrazione finanziaria ha desunto violazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Sulla base del processo verbale di constatazione, l’Ufficio ha imputato ai tre soci, per il periodo d’imposta 2012, redditi di capitale pari a euro 232.820, presumendo la distribuzione ai soci di utili extracontabili della società, e ha emesso tre avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato rigettato, ritenendosi non superata la presunzione di distribuzione degli utili. La Corte di giustizia tributaria d’appello ha invece accolto l’impugnazione dei soci, valorizzando anche le risultanze di un procedimento penale e ritenendo che essi fossero estranei alle decisioni gestorie della società. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 44 e 47 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e avrebbe male apprezzato le prove, specie quelle tratte da un giudizio penale relativo ad annualità diversa; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 22 d.lgs. 546/1992 per asserita assenza nel fascicolo informatico degli atti impugnati. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e cassato con rinvio, affermando che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, il socio non si libera della presunzione con la sola allegazione della propria estraneità alla gestione, dovendo invece fornire prova della mancata percezione degli utili, della loro accantonamento/reinvestimento ovvero della loro attribuzione ad altri soggetti. Ha inoltre precisato che il giudice di merito aveva fatto riferimento a elementi penali non decisivi perché concernenti annualità diverse da quella d’imposta oggetto del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma violata in tema di accertamento delle imposte sui redditi; la Corte ribadisce la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, salva prova contraria del contribuente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare l’apprezzamento delle prove del giudice di merito, ma la Corte decide la questione principalmente sul piano della corretta sussunzione giuridica e del regime presuntivo applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: una volta operante la presunzione di attribuzione degli utili ai soci, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte afferma che la presunzione fondata sulla ristretta base sociale non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado.

  • artt. 44 e 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati dall’Agenzia nel motivo di ricorso come norme sulla qualificazione dei redditi di capitale; la Corte li considera nel quadro della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte lo richiama nel confronto tra orientamenti giurisprudenziali e come base normativa del potere di accertamento induttivo che sorregge la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extra-bilancio.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte esclude che il mancato deposito dell’atto impugnato nel fascicolo informatico comporti, nel processo tributario, una sanzione processuale di inammissibilità o improcedibilità, salvo il diverso rilievo della prova della tempestività del ricorso quando sia contestata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso, accolto perché la sentenza impugnata avrebbe errato nella sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina delle presunzioni di distribuzione degli utili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo di ricorso, respinto perché la dedotta mancanza dell’atto impugnato non determina di per sé invalidità del giudizio tributario.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, anche in assenza di vincoli familiari tra i soci, perché la compagine ridotta implica normalmente compartecipazione, conoscenza degli affari sociali e reciproco controllo.
  • La mera allegazione da parte del socio della propria estraneità alla gestione o all’amministrazione non è sufficiente, di per sé sola, a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; occorre una prova positiva della mancata percezione degli utili, del loro accantonamento o reinvestimento, oppure della loro attribuzione a terzi.
  • La presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci opera per il medesimo esercizio in cui gli utili sono stati realizzati ed è compatibile con il sistema delle presunzioni semplici, poiché il fatto noto è la ristretta base sociale, non il maggior reddito accertato in capo alla società.
  • Nel processo tributario, l’omesso deposito dell’atto impugnato non è assistito da una sanzione automatica di invalidità o improcedibilità; l’atto resta tuttavia rilevante quando occorra dimostrare la tempestività dell’impugnazione.
  • Il giudice di merito non può fondare il superamento della presunzione su elementi estranei all’annualità d’imposta oggetto del giudizio, né su risultanze penali riferite a periodi diversi senza un pertinente collegamento probatorio con il tributo accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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