Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi trasferita all'estero, con cui l'Ufficio recuperava maggiori imposte dirette e IVA sulla base di un PVC della Guardia di Finanza relativo a due distinte frodi in materia di cessioni di pneumatici. Secondo l'accertamento, una parte delle operazioni era soggettivamente inesistente, perché veicolata da società interposte prive di effettiva sostanza economica; un'altra parte era oggettivamente inesistente, perché le merci fatturate non sarebbero mai entrate nella disponibilità dell'interposto nazionale. In primo grado il contribuente contestava anche i vizi dell'atto e, con successivi motivi aggiunti, ampliava le doglianze ai recuperi IRPEG e ILOR. La CTP accoglieva in parte il ricorso; in appello la CTR, poi corretta con ordinanza per errore materiale, riteneva insussistente la consapevolezza del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti, ma confermava il recupero per le operazioni oggettivamente inesistenti e per i relativi costi. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo: 1) illegittimità della correzione del dispositivo, sostenendo che non vi fosse mero errore materiale; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR accolto l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, che avrebbero ampliato tardivamente il thema decidendum alle imposte dirette; 3) violazione delle norme su reddito imponibile e onere della prova in tema di recupero dei costi, motivo poi assorbito; 4) vizio di motivazione perché la CTR avrebbe trattato in modo apodittico la prova della buona fede e la conoscibilità della frode IVA; 5) contraddittorietà della motivazione per confusione tra le due annotazioni della GdF e tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Il contribuente e il socio unico resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale, lamentando l'insufficienza/contraddittorietà della motivazione sul capo relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti e la violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale. Ha accolto il secondo motivo limitatamente alla violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, cassando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa ai motivi aggiunti e dichiarando inammissibili quelli proposti in primo grado, perché con essi era stata introdotta tardivamente una nuova contestazione sui recuperi IRPEG e ILOR. Ha accolto anche il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR meramente assertiva e logicamente confusa nella ricostruzione delle frodi e nella distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, con conseguente cassazione con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame delle questioni residue e regolazione delle spese. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la motivazione della CTR sulla non esistenza oggettiva delle operazioni era ritenuta congrua nel suo nucleo essenziale. La decisione finale è dunque di accoglimento parziale del ricorso principale, con cassazione in parte senza rinvio e in parte con rinvio.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla legittimazione processuale del socio unico della società cancellata dal registro delle imprese per trasferimento all'estero
consente la correzione dell'errore materiale quando vi sia divergenza tra ideazione del giudice e sua rappresentazione grafica
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. in tema di procedimento di correzione degli errori materiali
i motivi aggiunti nel processo tributario non possono ampliare il thema decidendum oltre i limiti consentiti, e nel caso concreto erano inammissibili perché introducevano per la prima volta contestazioni su IRPEG e ILOR
la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia per il mancato esame di una questione puramente processuale
richiamato nel motivo d'appello dell'Ufficio in tema di determinazione del reddito imponibile, ma il relativo motivo di ricorso è stato assorbito
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e al recupero per operazioni inesistenti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo sul preteso errore nella correzione del dispositivo e sull'omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso relativi a motivazione insufficiente o contraddittoria, secondo il testo previgente applicabile ratione temporis
art. 8 d.l. n. 16/2012, conv. in L. n. 44/2012
richiamato dal terzo motivo, poi assorbito, sui costi indeducibili relativi a beni e servizi utilizzati per delitti non colposi
richiamato dal terzo motivo, poi assorbito, per i criteri di deducibilità dei costi
richiamato sia nei motivi sul riparto probatorio sia nel ricorso incidentale
richiamati nel ricorso incidentale in tema di presunzioni semplici
richiamati nel ricorso incidentale in tema di valutazione della prova
richiamato nel ricorso incidentale per asserita carenza motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti soccombenti sul ricorso incidentale
richiamato nella motivazione sulla continuità soggettiva della società trasferita all'estero e sulla perdita della soggezione all'ordinamento italiano
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è legittima quando il dispositivo non corrisponde alla reale volontà decisoria desumibile in modo chiaro e univoco dalla motivazione, senza che la correzione alteri il contenuto sostanziale della decisione.
- Nel processo tributario i motivi aggiunti non possono essere usati per introdurre per la prima volta censure autonome su capi dell'accertamento non impugnati originariamente; se così avviene, essi sono inammissibili perché ampliano tardivamente il thema decidendum.
- L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., potendo semmai rilevare come violazione della norma processuale sostanzialmente applicabile.
- In tema di operazioni IVA soggettivamente inesistenti, l'Ufficio può provare la consapevolezza o conoscibilità della frode anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria una prova diretta della partecipazione fraudolenta dell'acquirente.
- La motivazione del giudice di merito è apparente o insufficiente quando si risolve in affermazioni assertive, prive di effettiva disamina degli elementi istruttori e incapaci di chiarire il percorso logico seguito, specie se vi è confusione tra fatti storicamente diversi o tra distinti rilievi fiscali.
- Per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti occorre comunque verificare, oltre alla consapevolezza della frode, la sussistenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
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