Cassazione Civile, Ordinanza n. 05235/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite concerne la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico. La società aveva presentato DOCFA proponendo una rendita molto ridotta, escludendo dalla stima la struttura dell’aerogeneratore diversa dal basamento e dalla cabina, invocando la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 sugli "imbullonati". L’Ufficio aveva rettificato la rendita includendo anche la torre di sostegno. Dopo un primo contenzioso e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la C.T.R. aveva ritenuto che torre, navicella e rotore costituissero un unicum impiantistico e che la torre fosse funzionale allo specifico processo produttivo, quindi esclusa dalla stima diretta dal 1° gennaio 2016, rideterminando la rendita in euro 232,00. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente e violazione dei limiti del giudizio di rinvio, sostenendo che la C.T.R. si fosse limitata ad aderire ai pareri di parte senza autonomo esame e senza applicare correttamente il decisum di rinvio; 2) violazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, assumendo che l’esclusione catastale riguardasse solo rotore e navicella, non anche la torre; 3) omessa pronuncia sulla corretta determinazione del valore del lotto e degli altri elementi di stima; 4) violazione delle norme catastali e estimative, sostenendo che la C.T.R. avrebbe illegittimamente rideterminato il valore fondiario residuo senza considerare i criteri indicati dall’Ufficio e senza rispettare il valore già accertato nella fase precedente.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi del ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di rinvio fosse sufficiente e non apparente, perché la C.T.R. aveva spiegato perché la torre di sostegno fosse parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore e componente essenziale e attiva dell’impianto eolico. Ha escluso la violazione dei limiti del giudizio di rinvio, osservando che l’Agenzia, in realtà, contestava la nuova valutazione di merito della rendita più che la violazione del principio di diritto. Ha confermato l’orientamento secondo cui, alla luce dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, ciò che va escluso dalla rendita catastale non è solo il rotore/navicella, ma ogni componente funzionalmente inserita nel processo produttivo e priva di autonoma utilità al di fuori di esso, compresa la torre quando sia accertata la sua funzione attiva nel processo di produzione dell’energia. Ha inoltre ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione comportava implicitamente il rigetto delle ulteriori contestazioni sul calcolo, e che la doglianza sul valore fondiario mirasse in realtà a un riesame di fatto non consentito in cassazione. Ne è conseguita la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell’Ufficio alle spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; n. 5
La Corte ribadisce che i vizi denunciabili in cassazione vanno ricondotti correttamente alle categorie di legge e che non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione.
La sentenza è adeguatamente motivata quando espone in modo conciso ma intellegibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover esaminare analiticamente ogni argomento difensivo.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. a sostegno del sindacato sulla motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel contesto dei motivi relativi alla decisione della C.T.R. in sede tributaria.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se la censura riguarda solo la nuova valutazione di fatti e stima, non vi è violazione del vincolo del rinvio.
La rendita catastale degli immobili speciali e particolari si determina con stima diretta considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; il criterio è funzionale e non meramente strutturale.
art. 1, comma 244, l. 190/2014
Richiamato dall’Ufficio nel tentativo di delimitare l’ambito applicativo della disciplina catastale precedente e coordinata con la legge di stabilità 2016.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato tra le norme catastali invocate dall’Agenzia sul valore e la qualificazione dell’immobile.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato come criterio estimativo del costo di ricostruzione e del valore residuo dell’opificio.
Richiamato dall’Agenzia tra le basi normative della rettifica catastale.
Richiamato in relazione alla procedura DOCFA e alla determinazione della rendita catastale.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli impianti eolici, la verifica non può arrestarsi alla stabilità fisica della torre: occorre accertare se il manufatto sia un mero sostegno statico oppure una componente attiva ed essenziale del processo produttivo, priva di autonoma utilità fuori dall’impianto.
- L’art. 1, comma 21, l. 208/2015 adotta un criterio funzionale: ai fini della stima diretta si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma restano esclusi tutti i beni funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo.
- Il giudice di merito assolve l’obbligo di motivazione se espone le ragioni essenziali della decisione in modo intellegibile; non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento o ogni prova offerta dalle parti.
- La censura di motivazione apparente o di violazione dell’art. 132 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
- Nel giudizio di rinvio, la violazione dell’art. 384 c.p.c. ricorre solo se il giudice si discosta dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non ricorre, invece, quando il ricorrente contesta la nuova valutazione di fatti e di stima compiuta dal giudice di rinvio.
- L’omessa pronuncia sussiste solo quando manca del tutto una decisione su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o dell’eccezione; non sussiste se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della questione dedotta.
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