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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01851/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, beneficiaria di un credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 L. 388/2000, aveva impugnato un avviso di recupero emesso dall'Amministrazione finanziaria. La lite nasceva dall'omesso invio, entro il termine del 28 febbraio 2003, della comunicazione telematica prevista dall'art. 62 L. 289/2002 (c.d. modello CVS), che secondo il giudice d'appello comportava la decadenza dal beneficio. La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe riconosciuto il giudicato formatosi su alcune rationes della sentenza di primo grado e che, comunque, la decadenza non sarebbe operante nel caso concreto, anche per la dedotta forza maggiore legata a un guasto tecnico del computer dell'intermediario abilitato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È stato dichiarato inammissibile il profilo relativo al preteso giudicato interno, per difetto di specifica argomentazione e di autosufficienza, oltre che per insufficiente indicazione del parametro di riferimento della denunciata violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Nel resto, il ricorso è stato rigettato perché la giurisprudenza consolidata considera il termine del 28 febbraio 2003 per l'invio del modello CVS un onere posto a pena di decadenza dal credito d'imposta; la mancata presentazione tempestiva della comunicazione determina la perdita del beneficio, senza che rilevino le obiezioni sulla disciplina dello Statuto del contribuente o sul principio di affidamento. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la decadenza per omesso o tardivo invio della comunicazione opera anche in assenza di prova rigorosa dell'asserita forza maggiore. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica argomentazione e di autosufficienza

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di giudicato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica argomentazione e di autosufficienza

  • art. 8 L. 388/2000

    norma istitutiva del credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; la presentazione tempestiva del modello CVS è considerata onere per la legittima fruizione del beneficio

  • art. 62 L. 289/2002

    il termine del 28 febbraio 2003 per la comunicazione telematica dei dati relativi agli investimenti è previsto a pena di decadenza dal credito d'imposta

  • art. 3, comma 2, L. 212/2000

    non impedisce l'applicazione del termine legale per l'adempimento; non attribuisce un rango superiore alla legge ordinaria né consente la disapplicazione della norma tributaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel regime delle agevolazioni fiscali, quando la legge collega espressamente all'omissione di una comunicazione un effetto decadenziale, il rispetto del termine perentorio costituisce un onere sostanziale del contribuente, non una mera formalità.
  • Lo Statuto del contribuente opera come criterio interpretativo e come fonte di principi generali, ma non consente di disapplicare una norma di legge tributaria successiva o di rango ordinario che preveda espressamente un termine a pena di decadenza.
  • La decadenza dal beneficio fiscale può essere legittimamente collegata all'omesso o tardivo invio della comunicazione richiesta per il controllo e la ricognizione dei dati, anche se l'investimento è stato effettivamente realizzato e il credito sia stato già fruito in dichiarazione.
  • La deduzione del giudicato interno in cassazione richiede una censura specifica, autosufficiente e corredata dall'indicazione puntuale delle rationes della sentenza di primo grado asseritamente non contestate; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'eventuale allegazione di forza maggiore non supera di per sé la decadenza se non è sorretta da prova rigorosa del fatto impeditivo invocato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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