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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00582/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo, di cui dichiarava di essere venuto a conoscenza in una certa data, e le cartelle di pagamento in esso indicate, riferite a imposte e tasse erariali per annualità molto risalenti. Il giudizio di merito aveva portato la commissione tributaria regionale ad annullare alcune cartelle per vizi della notificazione e a confermare la legittimità delle altre. Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, per alcune cartelle, la notificazione a mezzo posta fosse valida anche se nella relata non era specificato se il ricevente fosse il destinatario o un soggetto legittimato a ricevere l'atto, essendo sufficiente l'indicazione dell'agente postale e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento; con il secondo hanno denunciato ancora la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contestando l'affermazione della CTR secondo cui la notificazione di una cartella ritirata dal portiere fosse invalida per mancato invio della raccomandata informativa al destinatario. Il contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e comunque l'infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisivo il sopravvenuto quadro normativo sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle non notificate o invalidamente notificate. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. n. 215/2021, come poi modificata dal D.Lgs. n. 110/2024, si applica ai processi pendenti e limita l'azione diretta ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli indicati dalla legge. Poiché nel caso concreto tale specifico interesse ad agire non risultava dagli atti né era stato allegato dal contribuente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile l'azione introduttiva. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 D.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento; i motivi di ricorso la evocano per contestare la lettura data dalla CTR, ma la decisione finale non si fonda su tale profilo bensì sul difetto di interesse ad agire per l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.

  • art. 3-bis D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. n. 215/2021

    ha introdotto nell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle non notificate o invalidamente notificate ai casi in cui sia dimostrato uno specifico pregiudizio.

  • art. 12 D.P.R. n. 602/1973

    come novellato, disciplina la formazione e il contenuto dei ruoli e, dal comma 4-bis, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo ipotesi tipizzate di pregiudizio.

  • D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

    ha ulteriormente modificato l'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, aggiungendo ulteriori ipotesi di pregiudizio rilevante e confermando l'applicabilità ai processi pendenti.

  • art. 100 c.p.c.

    l'azione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, condizione dell'azione necessaria per l'impugnazione.

  • art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.

    indicato come base per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    richiamati in relazione alle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo, ritenute manifestamente infondate o inammissibili dalla giurisprudenza evocata.

  • art. 6 CEDU

    richiamato, tramite l'art. 117 Cost., nelle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sulla limitazione dell'impugnabilità.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato, tramite l'art. 117 Cost., nel medesimo contesto delle questioni costituzionali.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è di per sé un atto impugnabile: l'impugnazione diretta è ammessa solo nelle ipotesi espressamente tipizzate dalla legge, quando il debitore dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo o dalla cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • La condizione dell'interesse ad agire in tali controversie è dinamica e può essere integrata o modificata anche da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione; perciò le disposizioni che delimitano l'azione diretta si applicano anche ai giudizi pendenti.
  • Se manca l'allegazione o la prova dello specifico pregiudizio richiesto dalla disciplina sopravvenuta, l'azione introduttiva contro estratto di ruolo e cartelle sottese è inammissibile per difetto originario di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio.
  • La pronuncia di merito resa nei gradi precedenti non consolida un giudicato implicito sull'ammissibilità quando la questione riguarda la proponibilità stessa dell'azione; il difetto di interesse può quindi essere rilevato e dichiarato anche in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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