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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00571/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in forza di una transazione intervenuta tra la banca creditrice e il debitore originario. I destinatari dell’ingiunzione proponevano opposizione eccependo: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, sostenendo l’esistenza di un foro convenzionale esclusivo in favore del tribunale del luogo in cui aveva sede l’azienda di credito; il difetto di legittimazione passiva di alcuni convenuti perché eredi con beneficio d’inventario del debitore originario; il difetto di legittimazione passiva degli altri, in quanto fideiussori dell’originario rapporto bancario ma non della successiva transazione; la nullità integrale delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale; la mancata prova dell’entità del credito azionato, assumendo che il creditore dovesse produrre anche la documentazione del rapporto bancario originario. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione; in Cassazione i ricorrenti hanno riproposto otto motivi, ma nel testo sono sviluppati espressamente i primi cinque, relativi a competenza, legittimazione passiva, effetti della transazione sui garanti, nullità delle fideiussioni e onere della prova sul credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, affermando che la clausola invocata non conteneva un’espressa pattuizione di esclusività del foro. Ha respinto il motivo sulla legittimazione passiva degli eredi beneficiati, chiarendo che l’accettazione con beneficio d’inventario attribuisce la qualità di erede e consente di convenirli in giudizio per l’accertamento o la condanna intra vires hereditatis, pur con limiti all’esecuzione forzata. Ha dichiarato inammissibile il motivo volto a ottenere una diversa interpretazione della transazione, perché risolvendosi in una rivalutazione del merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità delle fideiussioni, ribadendo che i contratti a valle di intese anticoncorrenziali sono colpiti da nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti, che deve essere provata da chi invoca la nullità totale; inoltre, è inammissibile la deduzione sulla riduzione del credito per tutela risarcitoria se non specificamente allegata nei precedenti gradi. Infine, ha respinto il motivo sull’onere della prova, osservando che il titolo azionato era la transazione e che spetta ai debitori provare l’adempimento o altra causa estintiva del debito. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e la Corte ha dato atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 28 e 29 c.p.c.

    La clausola di deroga alla competenza territoriale attribuisce competenza esclusiva solo se l’esclusività è espressamente e inequivocamente pattuita; non basta un richiamo generico al giudice del luogo in cui ha sede la banca.

  • art. 75 c.p.c.

    È richiamato in tema di legittimazione passiva; la Corte lo esclude come ostativo alla convenzione in giudizio degli eredi beneficiati, perché questi assumono la qualità di erede.

  • art. 484 c.c.

    L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario attribuisce la qualità di erede anche se la responsabilità resta limitata intra vires hereditatis.

  • art. 490, secondo comma, c.c.

    L’erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni pervenuti e soltanto con i beni ereditari.

  • art. 1965 c.c.

    La doglianza sulla transazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa interpretazione dell’accordo rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    Le clausole fideiussorie che riproducono lo schema ABI contrastante con la concorrenza sono colpite da nullità parziale nella parte corrispondente all’intesa vietata.

  • art. 2, comma 3, L. n. 287/1990

    La nullità opera nei limiti delle clausole che costituiscono l’intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà negoziale.

  • art. 101 TFUE

    È richiamato come parametro antitrust per la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dell’intesa vietata.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale si estende all’intero contratto solo se chi la invoca provi che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola nulla.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che aziona un titolo transattivo deve provare il titolo posto a base della domanda; spetta al debitore dimostrare l’adempimento o altra causa estintiva del debito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La censura è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come la relativa allegazione sia stata svolta nei precedenti gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012

    L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La clausola di foro convenzionale derogatoria della competenza territoriale è esclusiva solo se la volontà delle parti di escludere i fori ordinari risulta da un’espressione chiara e inequivoca; non è sufficiente una formulazione ambigua o meramente descrittiva del giudice territorialmente collegato al rapporto.
  • L’erede che accetta con beneficio d’inventario conserva la qualità di erede ed è convenibile in giudizio dai creditori del de cuius per azioni di accertamento o condanna, pur essendo la responsabilità patrimoniale limitata ai beni ereditari e al loro valore.
  • La fideiussione 'a valle' di un’intesa anticoncorrenziale è colpita da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato; la nullità dell’intero contratto richiede la prova, a carico di chi la invoca, che senza quella clausola il contratto non sarebbe stato concluso.
  • Quando il creditore agisce in base a una transazione, il titolo della pretesa è la transazione stessa: il creditore non deve provare nuovamente il rapporto originario se non nei limiti in cui ciò sia necessario per dimostrare il credito azionato, mentre il debitore deve provare l’adempimento o un’altra causa estintiva.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o di nuova valutazione del fatto, poiché il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito su tali apprezzamenti.
  • Le deduzioni che presuppongono allegazioni o produzioni svolte nei gradi di merito devono essere specificamente localizzate nel ricorso per cassazione; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneTransazioneCompetenzaImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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