Cassazione Civile, Ordinanza n. 00576/2026 del 10/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
Nel corso di una procedura fallimentare, a seguito della vendita di un terreno composto da più particelle catastali, nel decreto di trasferimento era stato indicato che due particelle risultavano solo in parte assoggettate a espropriazione per pubblica utilità e, perciò, le porzioni espropriate erano escluse dalla vendita e dalla stima. Poiché il conservatore dei registri immobiliari aveva rifiutato la trascrizione per la genericità dell’individuazione delle porzioni non trasferite, l’aggiudicataria aveva presentato istanza di integrazione/correzione chiedendo che anche le particelle espropriate fossero trasferite integralmente. Il giudice delegato aveva inizialmente accolto l’istanza come correzione materiale, ma due giorni dopo aveva revocato quel provvedimento su segnalazione dei curatori. Il tribunale aveva respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. ritenendo legittima la revoca del decreto correttivo. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 487 c.p.c., 586 c.p.c. e 2919 c.c., sostenendo che il decreto di trasferimento non sarebbe revocabile in via generale; 2) violazione dell’art. 586 c.p.c., assumendo che il decreto sia modificabile/revocabile solo prima del versamento del prezzo; 3) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell’art. 26 l. fall., sostenendo l’immodificabilità del decreto di correzione e l’illegittimo uso del procedimento di correzione per introdurre modifiche sostanziali; 4) nullità per asserita carenza assoluta di potere del giudice delegato nel tornare d’ufficio su un’istanza già decisa; 5) nullità per motivazione apparente sul rilievo dell’erronea percezione della provenienza dell’istanza; 6) nullità e omesso esame di fatto decisivo quanto all’affermazione che la mancata revoca avrebbe consentito all’aggiudicataria di ottenere un’area maggiore di quella oggetto del decreto di trasferimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato era il decreto con cui il giudice delegato aveva revocato un precedente decreto di correzione dell’errore materiale, e non il decreto di trasferimento in sé. Poiché il provvedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e priva di decisorietà, anche il provvedimento che revoca o modifica quella correzione non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha quindi ritenuto non pertinenti i motivi centrati sulla revocabilità del decreto di trasferimento e ha confermato che, esaurito il reclamo ex art. 26 l. fall., non era proponibile il ricorso straordinario. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo dalla ricorrente per sostenere l’asserita non revocabilità del decreto di trasferimento; la Corte ritiene il motivo non pertinente al caso deciso.
la Corte ribadisce che il decreto di trasferimento può essere modificato o revocato dal giudice dell’esecuzione fino alla definitiva esecuzione del provvedimento, momento che coincide con il compimento delle operazioni previste dalla norma, non con il solo pagamento del prezzo.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’irrevocabilità del trasferimento; non incide sulla ratio della decisione, perché la controversia riguardava la revoca della correzione materiale.
la ricorrente lo invoca per affermare l’immodificabilità del decreto di correzione; la Corte esclude la decisorietà del provvedimento correttivo.
la ricorrente sostiene che l’eventuale utilizzo improprio della correzione avrebbe imposto l’impugnazione del decreto corretto; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non investiva il decreto di trasferimento ma la revoca della correzione.
art. 26 legge fall.
è il rimedio di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato; una volta esaurito tale rimedio, non è proponibile ricorso straordinario contro un provvedimento privo di decisorietà.
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario è escluso per i provvedimenti non decisori, come il decreto di correzione di errori materiali e il provvedimento che lo revoca.
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato nei motivi di violazione di legge; la Corte non esamina il merito di tali doglianze per l’inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità del provvedimento e asserita motivazione apparente; le censure restano assorbite dall’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo; anche questo motivo è assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il provvedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e, per difetto di decisorietà, non è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
- Parimenti non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice revoca o modifica un precedente decreto di correzione materiale, poiché non introduce una statuizione decisoria su diritti o status.
- Quando il ricorso investe un provvedimento di revoca della correzione e non il decreto originario, sono non pertinenti le censure fondate sulla supposta irrevocabilità del provvedimento principale.
- Il decreto di trasferimento nelle esecuzioni forzate può essere modificato o revocato dal giudice dell’esecuzione fino alla sua definitiva esecuzione, che si identifica con il compimento delle operazioni di cui all’art. 586 c.p.c., non con il solo pagamento del prezzo.
- L’esaurimento del reclamo previsto dall’art. 26 l. fall. contro i provvedimenti del giudice delegato esclude il ricorso straordinario quando il provvedimento reclamato non abbia contenuto decisorio.
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