Cassazione Civile, Ordinanza n. 00569/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata a seguito dell’esecuzione di una pena concorrente e della domanda, ex art. 656 c.p.p., di misura alternativa alla detenzione. Il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta per mancanza dell’indicazione del numero del procedimento cui riferirla; il tribunale di merito aveva poi accolto il ricorso, revocato l’inammissibilità e liquidato al difensore il compenso per l’attività svolta nel giudizio di sorveglianza. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di liquidazione articolando tre motivi: (1) violazione dell’art. 82 d.P.R. 115/2002 per avere il giudice liquidato gli onorari ai minimi senza adeguata motivazione; (2) violazione dell’art. 82 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 12 d.m. 55/2014 per avere liquidato importi inferiori ai parametri medi e comunque applicato una ulteriore riduzione del 30%; (3) violazione dell’art. 702 ter c.p.c. per avere il tribunale liquidato la fase decisionale senza acquisire un’ordinanza di rigetto del tribunale di sorveglianza che, secondo il ricorrente, sarebbe stata necessaria per verificare l’esito del giudizio presupposto e determinare correttamente il compenso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, l’art. 82 d.P.R. 115/2002 va interpretato nel senso che la media tariffaria costituisce un limite massimo e non un valore vincolante, sicché il compenso può essere liquidato anche sotto la media, purché non sotto i minimi; inoltre ha ritenuto legittima l’ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. 115/2002. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva specificato analiticamente le singole voci e gli importi contestati, limitandosi a richiamare in modo generico il calcolo del tribunale e a proporre un diverso computo sulla base delle tariffe medie. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di un documento o di un’argomentazione difensiva, e comunque il fatto dedotto non era decisivo, non essendo stato spiegato in che modo l’ordinanza non acquisita avrebbe inciso sulla liquidazione finale. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta accelerata, la Corte ha applicato anche l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente a pagare euro 600 alla controparte e euro 600 alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali e al contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel patrocinio a spese dello Stato la media dei valori tariffari è un limite massimo; il giudice può liquidare il compenso anche in misura inferiore alla media, purché non sotto i minimi tariffari.
art. 106-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La riduzione di un terzo del compenso per il difensore di ufficio irreperibile è applicabile anche alla liquidazione effettuata ai minimi, senza violare i minimi tariffari.
I parametri tabellari non impongono in via necessaria la liquidazione ai valori medi; il giudice conserva il potere di quantificare il compenso tra minimo e massimo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singole prove o di argomentazioni difensive.
Richiamato dal ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività del fatto allegato.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata legittima l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Nel caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha ritenuto integrati i presupposti per la condanna equitativa in favore della controparte e per la condanna in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
È menzionato come base della richiesta connessa alla misura alternativa alla detenzione.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, l’art. 82 d.P.R. 115/2002 non impone la liquidazione ai valori medi dei parametri professionali: il giudice può attestarsi su importi inferiori alla media, purché resti entro i minimi tariffari applicabili.
- La riduzione prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 può operare anche sul compenso determinato ai minimi tabellari, poiché costituisce disposizione speciale che non elimina il parametro minimo ma incide ulteriormente sulla liquidazione.
- Chi contesta in cassazione la liquidazione del compenso per violazione dei minimi tariffari deve indicare in modo analitico le singole voci e gli importi asseritamente errati; una contestazione generica è inammissibile.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata acquisizione o valorizzazione di un documento, né le mere argomentazioni difensive della parte.
- Per integrare il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre allegare la decisività del fatto omesso, spiegando in modo specifico come il suo esame avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia.
- Quando la decisione della Corte di cassazione segue la proposta di definizione accelerata, possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00570/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00571/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00575/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00576/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2026 del 10/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →