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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00575/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una procedura competitiva fallimentare aveva ad oggetto la cessione pro soluto di crediti del fallimento. Una società aveva presentato un’offerta tempestiva, poi superata da un’altra concorrente; dopo la comunicazione dell’aggiudicazione in favore della concorrente, la prima società aveva formulato un’offerta in aumento oltre il decimo, determinando la sospensione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 107, comma 4, l.fall. Successivamente il giudice delegato, valutando le istanze contrapposte, aveva disposto la sospensione della vendita ex art. 108 l.fall. e una nuova gara. La società originaria offerente aveva reclamato sostenendo, in sintesi: che mancassero valide e tempestive istanze di parte idonee a legittimare la sospensione; che il curatore non fosse legittimato a chiedere la sospensione; che l’istanza di un creditore pubblico fosse tardiva; che la concorrente aggiudicataria avesse presentato un’offerta tardiva e inefficace; che essa fosse l’unica offerente tempestiva e, quindi, avesse diritto all’aggiudicazione; e che il giudice delegato avesse violato il contraddittorio decidendo senza sentire preventivamente le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale. Ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile contro il decreto del tribunale reso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. avverso la sospensione delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108, comma 1, l.fall. solo quando la sospensione sia pronunciata dopo l’aggiudicazione definitiva del bene. Nel caso concreto, invece, il provvedimento impugnato aveva disposto solo la sospensione delle operazioni di vendita, senza che vi fosse una definitiva individuazione di un aggiudicatario; pertanto, mancavano i requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso ex art. 111 Cost. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 4, l.fall.

    È richiamato come base della sospensione dell’aggiudicazione a seguito dell’offerta in aumento; nel caso concreto il curatore vi ha fatto ricorso per sospendere l’aggiudicazione provvisoria.

  • art. 108, comma 1, l.fall.

    Disciplina la sospensione delle operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi o per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto; la Corte precisa che il rimedio ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo se la sospensione interviene dopo l’aggiudicazione definitiva.

  • art. 36 l.fall.

    È il mezzo di reclamo avverso gli atti della curatela o del giudice delegato nel procedimento fallimentare.

  • art. 26 l.fall.

    È il rito di reclamo avverso il decreto del giudice delegato impugnato dinanzi al tribunale.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti dotati congiuntamente di decisorietà e definitività; manca l’accesso al rimedio quando il decreto non stabilizza definitivamente la posizione soggettiva controversa.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per definire la decisorietà in termini di attitudine al giudicato sostanziale.

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    È evocato nel passaggio che collega il ricorso ex art. 111 Cost. ai provvedimenti anche non sentenziali.

  • art. 101 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sulla motivazione.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro della lesione del diritto di difesa.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    È citata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è proponibile solo contro provvedimenti camerali che, pur non avendo forma di sentenza, siano insieme decisori e definitivi, cioè idonei a incidere stabilmente su diritti soggettivi con attitudine al giudicato sostanziale o, comunque, alla stabilizzazione degli effetti.
  • Il decreto che sospende le operazioni di vendita fallimentare ex art. 108 l.fall. non è ricorribile ex art. 111 Cost. quando intervenga prima dell’aggiudicazione definitiva, poiché in tale ipotesi il provvedimento non definisce in via stabile alcun diritto contrapposto, ma mantiene in vita le posizioni dei partecipanti e non esaurisce la fase liquidatoria.
  • Diversamente, la sospensione della vendita disposta dopo l’aggiudicazione definitiva può assumere natura decisoria perché incide sulla posizione dell’aggiudicatario e, di fatto, equivale alla revoca dell’aggiudicazione già perfezionata, con possibile ammissibilità del ricorso straordinario.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. occorre guardare non alla sola forma del provvedimento, ma alla sua funzione sostanziale e agli effetti prodotti sulle situazioni giuridiche coinvolte.
  • La nozione di decisorietà non coincide con il semplice incidere su interessi o aspettative, ma richiede un provvedimento che decida su un diritto soggettivo controverso nel contraddittorio delle parti e con efficacia assimilabile al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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