Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso dell'esecuzione di un concordato preventivo omologato, un immobile di proprietà della procedura era stato provvisoriamente aggiudicato per 400.000 euro, a fronte di una stima di 1.450.000 euro. Su istanza della procuratrice del creditore ipotecario, il giudice aveva impedito il perfezionamento della vendita ritenendo il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto e aveva disposto un nuovo esperimento di vendita con prezzo base di 400.000 euro. Il creditore ipotecario aveva quindi reclamato, lamentando l'irragionevolezza della scelta di reiterare la vendita allo stesso prezzo già giudicato inadeguato. Il Tribunale aveva accolto il reclamo e fissato per la prossima vendita competitiva un prezzo base minimo di 800.000 euro, lasciando al liquidatore giudiziale la facoltà di individuare un prezzo superiore. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 108 l. fall. e dell'art. 111, comma 7, Cost., sostenendo che il tribunale avesse arbitrariamente fissato un prezzo base non corrispondente né alla stima né al valore di mercato e, soprattutto, avesse di fatto precluso future vendite sotto gli 800.000 euro, con pregiudizio per la possibilità di collocare il bene sul mercato e per l'esecuzione del piano concordatario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse natura decisoria, ma fosse un atto meramente ordinatorio, privo di effetti definitivi sui diritti soggettivi delle parti nella fase esecutiva del concordato. Il decreto del tribunale si limitava infatti a stabilire un prezzo base minimo per la prossima vendita competitiva, senza impedire in modo assoluto vendite successive a un prezzo inferiore né precludere ulteriori determinazioni degli organi della procedura. Per questo motivo non era esperibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 108 legge fall.
È richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla fissazione del prezzo base della vendita nell'ambito della procedura concorsuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato quale motivo di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte precisa che il ricorso straordinario è esperibile solo contro provvedimenti decisori; il decreto impugnato è invece meramente ordinatorio e quindi non ricorribile ex questa disposizione.
art. 26 legge fall.
È richiamato nel racconto processuale come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato.
art. 164 legge fall.
È richiamato nel racconto processuale come ulteriore base del reclamo nella procedura concorsuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È citato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è proponibile solo contro provvedimenti con contenuto decisorio e idonei a incidere in modo definitivo su diritti soggettivi; sono invece esclusi gli atti meramente ordinatori o gestori della procedura.
- La fissazione del prezzo base per il successivo esperimento di vendita, nell'ambito di una procedura concorsuale, non è di per sé un provvedimento decisorio se lascia impregiudicate le ulteriori determinazioni della procedura e non impedisce in via definitiva la vendita del bene.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione non basta denunciare una violazione di legge: occorre che il provvedimento impugnato sia astrattamente suscettibile di ricorso straordinario, altrimenti il ricorso è inammissibile a prescindere dal merito della censura.
- L'interpretazione del provvedimento impugnato va compiuta in modo coerente con il suo tenore letterale e con il contesto procedurale: una statuizione riferita alla 'prossima vendita competitiva' non può essere letta come preclusione assoluta di future vendite a prezzo inferiore.
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