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Sentenza

Sentenza del 07/12/2021 n. 38754 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava (1) la carenza di motivazione degli avvisi poiché non riproducevano né allegavano gli atti (in particolare la delibera comunale) richiamati come base dell'accertamento; (2) omissioni della CTR nel pronunciare su diversi motivi di appello: difetto di contraddittorio endoprocedimentale, presunti errori di calcolo negli avvisi, inefficacia degli avvisi per istanza di accertamento con adesione senza risposta, censura alla nomina della CTU e mancata valutazione delle critiche alla CTU; (3) violazioni di norma e principi costituzionali/UE richiamati a sostegno delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che gli avvisi erano sufficientemente motivati perché la motivazione sostanziale si esauriva nella delibera della Giunta comunale n.58/2007, atto generale di cui il contribuente poteva considerarsi conoscibile: la delibera non doveva necessariamente essere allegata. Quanto alle omissioni di pronuncia della CTR su vari punti, la Corte ha rilevato che in alcuni casi l'omissione sussisteva, ma tali doglianze sarebbero state comunque infondate (es. contraddittorio endoprocedimentale non imposto per tributi non armonizzati; istanza di accertamento con adesione sospende il termine ma non rende inefficace l'accertamento; CTU legittima quando sussiste oggettiva incertezza e il giudice ha potere estimativo). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile o infondato il tentativo di ottenere dalla Cassazione nuova valutazione di merito (valore del terreno). Conseguenza: rigetto del ricorso; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione del Comune; menzione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, ... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

    Consente la motivazione per relationem solo se l'atto richiamato è allegato; la Corte interpreta l'obbligo di allegazione in modo coerente con la funzione sostanziale della motivazione e non in senso formalistico quando l'atto è di pubblica conoscibilità (es. delibera comunale).

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Regole generali sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte valuta la sufficienza della motivazione in conformità a questo articolo, valutando la funzione esplicativa delle ragioni di fatto e di diritto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)

    Richiamato dalla CTR in tema di ICI per i poteri e modalità di determinazione dei valori; usato come parametro di riferimento per la legittimità dell'accertamento basato su delibere comunali.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    Norme riferite alla disciplina dell'ICI e criteri di determinazione della base imponibile; richiamata per la coerenza della motivazione dell'accertamento.

  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 146, art. 10

    Citando la normativa sugli studi di settore (menzionata dalla ricorrente per analogia), la Corte osserva che tali principi non impongono un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nel contesto di tributi locali non armonizzati.

  • D.Lgs. 31 maggio 1999, n. 218, art. 6

    Norma sull'accertamento con adesione; la Corte ricorda che la presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione ma non rende automaticamente inefficace l'avviso di accertamento se la definizione consensuale non si perfeziona.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Attribuisce al giudice tributario il potere di acquisire d'ufficio mezzi di prova (CTU) in situazioni di oggettiva incertezza; la Corte conferma la legittimità della CTU disposta dalla CTP.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2

    Consente l'integrazione dei motivi; richiamata nel contesto della CTU disposta dopo integrazione documentale e critiche della contribuente.

  • Costituzione Italiana, art. 111 (comma 2) e art. 24, art. 97

    Art. 111 richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo: la Cassazione può decidere senza rinvio se il rinvio è inutile. Art.24 e art.97 citati dalla ricorrente ma la Corte non ha dato rilievo risolutivo alle censure in tal senso.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 384

    Art.112 invocato per omissioni di pronuncia: Corte verifica la sussistenza dell'omissione ma la dichiara non idonea a giustificare cassazione quando il motivo sarebbe infondato; art.384 citato in relazione al potere della Cassazione di omettere rinvio per ragioni di economia processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Richiamato dalla contribuente per vizio di motivazione; la Corte osserva che la contestazione di merito al valore del terreno non è materia di legittimità quando mira a riesaminare valutazioni di fatto riservate al merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma procedurale citata in dispositivo sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione degli avvisi tributari può validamente consistere nel richiamo a una delibera comunale che fissi valori generali, senza che sia obbligatorio allegare l'atto quando esso abbia carattere di pubblicità/conoscibilità e la spiegazione sostanziale dell'accertamento si esaurisca in quel richiamo.
  • Per tributi locali 'non armonizzati' non vige, in mancanza di norma specifica, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti automaticamente invalidità dell'atto; la mancata attivazione del contraddittorio può essere censurata solo se specificamente prevista o se il contribuente dimostra in concreto il pregiudizio derivato.
  • La mancata pronuncia del giudice di appello su alcuni motivi può essere rilevante ma non sempre conduce alla cassazione: se il motivo omesso sarebbe stato comunque infondato la Cassazione può decidere il merito senza rinvio, per ragioni di economia processuale e durata del processo.
  • Il giudice tributario ha il potere di disporre CTU d'ufficio quando sussiste obiettiva incertezza sulle valutazioni dell'Amministrazione: la CTU non supplisce impropriamente carenze delle parti ma integra gli elementi probatori del giudizio e rientra nel potere estimativo del giudice.
  • La Corte di legittimità non è la sede per una nuova valutazione di merito (es. determinazione del valore del terreno): questioni di fatto e valutazione tecnica restano riservate al giudice di merito e alla valutazione della CTU.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione ma non annulla automaticamente l'efficacia dell'avviso: trascorso il termine senza perfezionamento della definizione consensuale l'accertamento può divenire definitivo.

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