Cassazione Civile, Sentenza n. 17078/2021 del 16/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere, nello svolgimento del servizio di levata protesti, trattenuto indebitamente titoli e somme consegnategli da tre banche (Banca di Credito Cooperativo di Signa, Banca del Mugello, Banca di Imola). Contestò la legittimità del procedimento ritenendo che: a) le condotte contestate non rientrassero nelle fattispecie disciplinari tipizzate se non nella norma di chiusura dell'art. 136 legge notarile; b) vi fosse sovrapposizione e preclusione per precedente provvedimento disciplinare relativo a fatti analoghi; c) vizi procedurali (ricusazione di componenti del collegio, difetto di istruttoria e carenza di motivazione) e violazioni delle regole probatorie; d) dovessero applicarsi attenuanti e istituti come la continuazione o il concorso formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di merito che aveva dichiarato il notaio responsabile e aveva applicato la sanzione della sospensione dall'attività per un anno. La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile (illecito disciplinare per condotte che compromettono dignità, reputazione, decoro o prestigio della categoria), affermando che tale norma, integrata dal codice deontologico, è compatibile con i principi di legalità. Ha escluso l'identità del fatto con precedente provvedimento disciplinare avente ad oggetto episodi collocati in diverso arco temporale e ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere della prova (principio della vicinanza della prova) a carico del notaio. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente è stato definitivamente condannato in sede penale per fatti tra loro connessi, il che, ai sensi della normativa notarile, vincola il procedimento disciplinare sull'accertamento del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore del Consiglio Notarile.
Norme richiamate
art. 147 legge notarile (legge n. 89/1913)
Individua come illecito disciplinare le condotte che compromettono dignità e reputazione del notaio o il decoro e prestigio della categoria; la norma, pur non tipizzando dettagliatamente le condotte, è integrata dal codice deontologico e ritenuta compatibile con il principio di legalità.
art. 136 legge notarile
Norma di chiusura invocata dal ricorrente per sostenere che solo essa potesse essere applicata; la Corte ha invece ritenuto applicabile l'art. 147, non riconducendo le condotte del ricorrente alla sola clausola residuale.
art. 158 quinquies legge notarile
Prevede la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di procedimento penale; la Corte ha rilevato che la sospensione era stata disposta ma che successivamente la condanna penale è divenuta definitiva e vincola il giudizio disciplinare sull'accertamento del fatto.
Disciplina il comportamento dei pubblici ufficiali in caso di pagamento di titoli o di levata di protesti; nella vicenda è la norma penale/professionale che descrive la modalità (levata protesti) con cui il notaio avrebbe commesso l'illecito disciplinare.
Richiamato in relazione alla preclusione del giudicato penale; la Corte ha ricordato il criterio di identità del fatto (corrispondenza storico-naturalistica) per valutare se un precedente procedimento precluda un successivo.
art. 144 legge notarile
Norma sulle sanzioni e possibili attenuanti della legge notarile; il ricorrente invocava attenuanti e la Corte ha ritenuto irrilevanti le richieste subordinate alle altre doglianze, respingendole.
Riferita alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti; la Corte ha escluso l'applicazione di tali istituti sul piano disciplinare nel modo prospettato dal ricorrente.
codice deontologico del notariato
Integratore del contenuto della norma disciplinare (art. 147): fornisce criteri e principi etici che aiutano a delimitare le condotte sanzionabili come lesive della dignità e del decoro.
art. 156-bis, art. 70 e art. 160 d.lgs. n. 249/2006
Norme richiamate nel ricorso in tema di istruttoria e oneri probatori; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul punto e confermato che il notaio non ha fornito prova idonea a confutare gli esposti bancari.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha condiviso l'impostazione secondo cui, in ragione del principio della vicinanza della prova, gravava sul notaio l'onere di dimostrare la corretta restituzione di titoli o somme.
Richiamata in relazione al difetto di motivazione e istruttoria; la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento disciplinare congrua e sufficiente.
Norme sul contributo unificato processuale; la Corte ha disposto l'annotazione degli ulteriori contributi dovuti dal ricorrente.
Massime di principio
- L'art. 147 legge notarile punisce condotte che ledono dignità, reputazione, decoro o prestigio della categoria anche se non tipizzate dettagliatamente: il codice deontologico integra il perimetro della fattispecie disciplinare.
- Se esiste una condanna penale definitiva per i medesimi fatti, questa vincola il procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'attribuzione al soggetto (art. 158 quinquies legge notarile).
- La mera diversità temporale o la diversa pendenza di procedimenti disciplinari può escludere la preclusione per giudicato: per la preclusione è necessaria l'identità storico-naturalistica del fatto considerato in tutti i suoi elementi.
- In materia disciplinare il principio della vicinanza della prova può far gravare sull'interessato l'onere di produrre documenti e prove per confutare esposti documentati (soprattutto quando i rapporti con gli estensori degli esposti sono incontroversi).
- Le doglianze processuali (es. ricusazione, difetto di motivazione, carenza istruttoria) devono essere specificamente contestate e correlate alla ratio decidendi per poter essere efficacemente valutate in sede di legittimità.
- Gli istituti tipici del diritto penale (come la continuazione) non trovano automatica o piena applicazione nell'ampia area dell'illecito non penale/discipliare; occorre verificare la natura giuridica dell'illecito per scegliere gli strumenti corretti.
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