Cassazione Civile, Sentenza n. 16955/2021 del 16/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla qualificazione ai fini IVA delle prestazioni effettuate dagli esercenti presso i locali in cui sono installate macchine da gioco di cui all'art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S.: l'Ufficio aveva irrogato sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture ritenendo imponibili tali prestazioni, mentre la contribuente sosteneva che si trattava di operazioni esenti in quanto riconducibili alla "raccolta delle giocate" esentata dall'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa alla stessa Commissione in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che l'esenzione IVA per la raccolta delle giocate si applica solo alle operazioni riferibili alla raccolta effettuata nell'ambito della riserva statale/da concessionari o da soggetti da questi incaricati; le prestazioni rese direttamente dagli esercenti (es. messa a disposizione dei locali, vigilanza, servizi accessori) non costituiscono di per sé raccolta delle giocate e sono quindi assoggettabili a IVA. Ha inoltre disposto che il giudice di rinvio valuti, con accertamento fattuale, la natura della violazione contestata (obbligo di regolarizzazione fatture).
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, primo comma, n. 6
"le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici ... ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"
L'esenzione riguarda le operazioni connesse all'esercizio dei giochi riservati allo Stato, comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, ma va applicata solo alle attività effettivamente riconducibili alla raccolta nell'ambito della riserva/statale/concessionaria.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - art. 1, comma 497
Ha esteso l'esenzione IVA alla raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi di cui all'art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S., ma tale estensione opera in favore dei rapporti nel quadro della gestione riservata delegata ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 12
"... le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale"
La regola sulle prestazioni accessorie richiede che prestazione principale e accessoria abbiano lo stesso destinatario; se i beneficiari sono diversi (es. concessionario vs. gestore/esercente) non si può estendere automaticamente l'esenzione all'accessorio.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) - art. 13, parte B, lett. f)
"le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro"
La direttiva consente agli Stati membri di esonerare giochi d'azzardo ma tale esenzione va interpretata restrittivamente; gli Stati hanno comunque un margine discrezionale nel fissare condizioni e limiti.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 6, ottavo comma
Norma richiamata in relazione alle sanzioni per omessa regolarizzazione delle fatture; la Corte ha ritenuto necessario valutare fattualmente in sede di rinvio l'esistenza e la natura della violazione.
Direttiva 2006/112/CE - art. 78, par. 1, lett. b)
Richiamata a supporto del quadro di armonizzazione IVA europeo e delle possibilità di deroga/definizione da parte degli Stati membri in materia di esenzioni per i giochi.
R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) - art. 110, sesto comma
Definisce gli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro; la gestione telematica/di rete di tali apparecchi è riservata allo Stato e ciò è fondamentale per delimitare l'ambito dell'esenzione IVA.
Codice civile - disp. prel. art. 14
Richiamata indirettamente in rapporto ai principi generali, e alla regola del giudicato esterno (identità di parti, petitum e causa petendi) nel processo tributario.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per la "raccolta delle giocate" si applica soltanto alle attività di raccolta svolte nell'ambito della riserva statale e nei rapporti con i concessionari o con i soggetti da questi incaricati; non si estende automaticamente a prestazioni svolte da esercenti non incaricati direttamente dal concessionario.
- Le prestazioni apparentemente accessorie (messa a disposizione locali, vigilanza, assistenza tecnica) sono imponibili se il loro beneficiario è diverso rispetto al soggetto che beneficia della prestazione principale esente.
- La qualificazione IVA richiede verifica fattuale: in presenza di contestazioni sulla natura del servizio (se effettiva raccolta delle giocate o mera attività accessoria) il giudice dovrà accertare i fatti prima di escludere o riconoscere l'esenzione.
- L'esenzione comunitaria per i giochi d'azzardo va interpretata restrittivamente; gli Stati membri hanno discrezionalità nel definire condizioni e limiti dell'esenzione.
- Per far valere il giudicato esterno nel processo tributario occorre identità di parti, petitum e causa petendi; sentenze favorevoli ad altri operatori non vincono automaticamente in altro giudizio se mancano tali identità.
- In casi analoghi è prudente documentare in modo chiaro l'esistenza di un incarico diretto da parte del concessionario per la raccolta delle giocate (contratti, deleghe, rapporti contrattuali) se si intende beneficiare dell'esenzione IVA.
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