Cassazione Civile, Sentenza n. 16954/2021 del 16/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la qualificazione fiscale delle prestazioni rese dagli esercenti presso i locali con apparecchi di gioco (art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S.), sostenendo che tali prestazioni non potevano essere considerate "raccolta delle giocate" esente da IVA. L'ufficio aveva irrogato sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture relative a servizi; la questione era se le attività svolte dagli esercenti fossero operative di raccolta esenti ovvero prestazioni accessorie imponibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che l'esenzione IVA per la raccolta delle giocate si applica esclusivamente alle operazioni effettuate nell'ambito della riserva di gestione affidata ai concessionari statali (e ai soggetti da questi incaricati direttamente, come i gestori). Le attività poste in essere dagli esercenti (messa a disposizione dei locali, vigilanza, assistenza all'utenza, ecc.) non costituiscono di per sé la raccolta delle giocate affidata al concessionario e, quando non vi sia un affidamento diretto del concessionario, rilevano come prestazioni di servizi diverse e quindi imponibili ai fini IVA. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha respinto la posizione difensiva della resistente. Inoltre la Corte ha disposto la integrale compensazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 6
"le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici ... ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"
L'esenzione riguarda le operazioni di raccolta delle giocate riferite ai giochi la cui gestione è riservata allo Stato; va interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a tutte le prestazioni rese da soggetti che collaborano materialmente all'attività.
T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931), art. 110, sesto comma
Identifica gli apparecchi di intrattenimento che consentono vincite in denaro; la gestione di tali apparecchi e della raccolta delle giocate è riservata e regolamentata, implicando che l'esenzione IVA per la raccolta opera solo nei rapporti con i concessionari o soggetti da essi incaricati.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 497
Ha esteso l'esenzione alla raccolta delle giocate con apparecchi di cui all'art.110, sesto comma, anche nei rapporti tra concessionari e terzi incaricati della raccolta; impone che l'esenzione si applichi solo ai soggetti direttamente incaricati dal concessionario.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 13, parte B, lett. f)
prevede che gli Stati membri esonerano "le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro"
L'esenzione comunitaria deve essere interpretata restrittivamente; gli Stati membri hanno margine discrezionale nel fissare condizioni e limiti dell'esenzione e possono imporre regole di controllo e riserva gestionale.
Direttiva 2006/112/CE, art. 135
Ribadisce la possibilità di esenzioni per giochi/scommesse secondo le condizioni fissate dagli Stati membri; conferma che l'esenzione è un'eccezione al regime generale IVA e va interpretata restrittivamente.
d.P.R. n. 633/1972, art. 12
L'esenzione per prestazione principale si estende alle prestazioni accessorie solo se dirette allo stesso destinatario e funzionali al medesimo servizio principale; nel caso in esame le prestazioni degli esercenti non hanno lo stesso destinatario della raccolta (che è il concessionario/gestore), quindi non possono considerarsi accessorie ai fini dell'esenzione.
T.F.U.E., artt. 49 e 56
Richiamati rispetto alla legittimità del modello concessorio a concessionario unico e alla compatibilità con il diritto UE, con giustificazione basata sulla tutela dei consumatori e prevenzione delle frodi.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8
Norma richiamata in tema di sanzioni tributarie; la Corte valuta l'applicabilità delle irrogate sanzioni in ragione dell'accertata imponibilità delle prestazioni.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per le operazioni connesse a giochi e raccolta delle giocate si applica solo se l'attività di raccolta è svolta nell'ambito della riserva di gestione affidata ai concessionari statali o a soggetti da essi direttamente incaricati.
- I soggetti che forniscono locali, personale o servizi ausiliari (esercenti) e non sono direttamente incaricati dal concessionario svolgono prestazioni diverse dalla raccolta delle giocate e pertanto sono normalmente imponibili ai fini IVA.
- Le prestazioni accessorie beneficiano dell'esenzione della prestazione principale soltanto se si rivolgono allo stesso destinatario e sono funzionali alla fruizione del servizio principale; se i beneficiari sono diversi, l'accessorietà non opera ai fini IVA.
- La normativa UE sull'esenzione dei giochi va interpretata restrittivamente; gli Stati membri hanno margine per definire condizioni e limiti, compresi meccanismi di riserva e controllo della gestione.
- In presenza di una catena contrattuale complessa (concessionario -> gestore -> esercenti), è fondamentale verificare chi è formalmente incaricato della raccolta: solo il soggetto direttamente incaricato può beneficiare dell'esenzione.
- In mancanza di fatturazione/regolarizzazione delle operazioni imponibili, l'Amministrazione può legittimamente irrogare accertamenti e sanzioni; le imprese devono quindi emettere e conservare idonea documentazione fiscale anche quando svolgono attività accessorie rispetto al gioco.
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