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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16956/2021 del 16/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro l'invito di pagamento per accise su alcolici riferite al 2000. La ricorrente deduceva: (i) violazione del d.lgs. 504/1995 (TUA) per avere la CTR ritenuto non applicabile il regime sospensivo e quindi fondata la pretesa erariale; (ii) mancata applicazione dell'istituto dell'"abbuono" (art. 4 TUA) nonostante la distruzione della merce fosse avvenuta per cause non imputabili alla ricorrente (alterazione della documentazione da parte di terzi); (iii) violazione del diritto di difesa per presunta invalidità del provvedimento di distruzione per mancato rispetto del contraddittorio; (iv) omesso esame di fatti decisivi (secondo motivo).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato l'accertamento di fatto della CTR secondo cui la vicenda costituiva un caso di contrabbando: la Guardia di Finanza aveva rilevato documentazione contraffatta e che il destinatario era una società non operativa, con conseguente "svincolo irregolare" dei prodotti in regime sospensivo. Sussumendo la fattispecie nelle previsioni del TUA (artt. 43, 2, 7, 6 e art. 4 per l'"abbuono"), la Corte ha concluso che l'accisa è divenuta esigibile e che l'istituto dell'abbuono non era applicabile nella fattispecie di contrabbando; la distruzione dei beni sequestrati era conseguenza del procedimento penale e non soggetta alle regole procedimentali amministrative del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la disciplina della "doppia conforme" (art. 348 ter c.p.c.) e per la mancata indicazione delle differenze tra le basi fattuali delle due decisioni. Sono state condannate le spese del giudizio a carico della ricorrente, liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito, e applicate le disposizioni sul contributo unificato (art. 13 d.P.R. 115/2002).

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1995 (TUA)

    art. 43, comma 4; art. 2, comma 2; art. 7, comma 1, lett. b); art. 6; art. 4 (abbuono)

    La Corte ha interpretato tali norme nel senso che il possesso/detenzione di prodotti alcolici in condizioni difformi da quelle prescritte integra il contrabbando; lo "svincolo irregolare" equivale a immissione in consumo rendendo l'accisa esigibile; il titolare del deposito è obbligato al pagamento (anche in solido con trasportatore e destinatario); l'abbuono non trova applicazione nel caso di prodotti sequestrati e distrutti per contrabbando.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato come misura dei motivi di cassazione dedotti dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto infondata la censura di legittimità (n.3) e ha dichiarato inammissibile il motivo per omesso esame di fatto (n.5) alla luce della disciplina sulla "doppia conforme".

  • art. 348 ter cod. proc. civ.

    previsione sulla "doppia conforme"

    Applicata per dichiarare inammissibile il motivo n.5 della ricorrente: quando la decisione di primo grado e quella di appello sono conformi, il motivo di cassazione per omesso esame di fatto è inammissibile salvo specifica indicazione delle differenze tra le basi fattuali delle due decisioni.

  • d.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)

    La Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Se da accertamenti di polizia giudiziaria emerge che i prodotti erano in circolazione con documentazione contraffatta o con "svincolo irregolare", la fattispecie può essere qualificata come contrabbando e l'accisa diviene comunque esigibile.
  • La distruzione dei beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale è regolata dalle norme e dalle garanzie del processo penale; le tutele e i rimedi amministrativi (es. l'abbuono previsto dal TUA o talune procedure amministrative sul contraddittorio) possono non trovare applicazione quando la vicenda è collegata a sequestro e confisca penale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le censure che si fondano su accertamenti di fatto resi dalla giudice di merito sono difficilmente riallocabili se non si dimostrano vizi logico-giuridici o mancanza di prova; è essenziale contestare i fatti con riferimento puntuale alle prove e alle motivazioni delle decisioni di merito.
  • Quando sorge la "doppia conforme" (prima e seconda decisione coincidono), i motivi per omesso esame di fatti decisivi sono generalmente inammissibili a meno che il ricorrente non mostri che i fatti valorizzati dalle due decisioni sono diversi.
  • Per i soggetti che intendono opporsi a pretese erariali su accise, è cruciale documentare tempestivamente l'assenza di responsabilità personale e fornire elementi che contrastino l'accertamento di contrabbando (es. genuinità documentale, prova dell'operatività del destinatario, tracciabilità della catena logistica).

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