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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31322/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento catastale relativi alla rendita di aerogeneratori di un parco eolico classificato in categoria D/1. La società sosteneva, in primo luogo, che gli atti fossero inammissibili o improcedibili perché la precedente procedura di reclamo/mediazione si era conclusa con annullamento in autotutela degli originari avvisi e l'Ufficio non avrebbe potuto emettere nuovi atti sui medesimi presupposti. In secondo luogo, contestava l'inclusione della torre eolica nel calcolo della rendita catastale, sostenendo che tale componente dovesse essere esclusa in quanto impianto funzionale al processo produttivo. Con ulteriori motivi censurava la valutazione delle prove, l'omesso esame di fatti decisivi, l'inclusione nel costo di consulenze tecniche, sviluppo del progetto, oneri finanziari e profitto del promotore, la ripartizione dell'onere della prova e il ricorso al procedimento indiretto di stima con approccio di costo, ritenuto non compatibile con la disciplina vigente e fondato su dati non pertinenti o troppo risalenti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la torre eolica, quale componente funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica, debba essere esclusa dalla stima della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. Ha respinto il primo motivo, affermando la legittimità dell'emissione di nuovi avvisi dopo l'annullamento in autotutela dei precedenti, nonché i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, ritenendo insussistenti i vizi motivazionali dedotti, infondati i rilievi sulla quantificazione delle componenti residue della rendita e correttamente applicato il metodo estimativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto della rendita catastale da rideterminare escludendo la torre eolica.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    Se il reclamo è accolto, l'atto impugnabile viene ritirato in autotutela e non può costituire titolo per la pretesa; l'Ufficio può però emettere un nuovo atto se ancora legittimato, privo dei vizi precedenti o fondato su nuovi elementi.

  • art. 2-quater d.l. n. 564/1994

    Il potere di autotutela tributaria consente all'Amministrazione, nei limiti di decadenza e in assenza di giudicato, di annullare l'atto viziato e sostituirlo con un nuovo atto anche di maggiore pretesa.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    Ai fini catastali, dalla stima diretta vanno esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; resta rilevante solo ciò che è suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità.

  • art. 1, comma 22, l. n. 208/2015

    Conferma il nuovo perimetro della stima catastale degli immobili speciali e particolari a decorrere dal 1 gennaio 2016.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    Non è stato abrogato dalla disciplina del 2015; mantiene valore il rinvio alla circolare n. 6/T del 2012 per le metodologie estimative degli immobili speciali e particolari.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    Per gli immobili a destinazione speciale la rendita si determina mediante stima diretta della singola unità immobiliare.

  • artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142/1949

    Nel procedimento indiretto di stima si considera il costo di ricostruzione o il valore di mercato, con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'unità immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova degli elementi giustificativi della pretesa fiscale grava sull'Amministrazione, salva la facoltà del contribuente di fornire prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato quando il giudice valuta gli elementi istruttori e rileva soltanto l'assenza di prova contraria idonea.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica dell'apprezzamento delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato insieme agli altri principi costituzionali a fondamento del potere di autotutela e della potestà impositiva.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale base costituzionale dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa in materia tributaria.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale principio costituzionale a sostegno dell'autotutela tributaria.

Massime di principio

  • In materia catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita va determinata escludendo dalla stima gli impianti, macchinari e congegni che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o infissi al suolo, quando non apportino autonoma utilità reddituale al fabbricato.
  • Per gli impianti eolici, la torre di sostegno è componente essenziale dell'impianto ma, perché funzionale alla produzione di energia elettrica, non concorre alla rendita catastale ai sensi della disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015.
  • L'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 non ha abrogato, neppure tacitamente, il rinvio contenuto nell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014 alla circolare n. 6/T del 2012: la disciplina tecnica sulla stima diretta e sul procedimento indiretto continua a valere per la determinazione della rendita delle unità speciali.
  • Una volta esclusi gli impianti produttivi dalla base imponibile catastale, la rendita deve essere rideterminata sul valore delle sole componenti residue rilevanti, potendosi includere costi tecnici, profitto del promotore e oneri finanziari solo con riferimento a tali componenti.
  • Nelle controversie sul classamento DOCFA l'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto posti a base della maggiore rendita; il contribuente può comunque offrire prova contraria, ma il giudice non viola l'art. 2697 c.c. se rileva semplicemente la mancanza di una prova difensiva idonea.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale istruttorio o la contestazione del diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • L'annullamento in autotutela di un precedente avviso, a seguito di reclamo accolto, non impedisce all'Ufficio di emettere un nuovo atto impositivo se sussistono ancora i presupposti di legge e non vi è giudicato sull'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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