Sentenza del 29/09/2015 n. 378 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per ILDD., IVA e IRAP relativi agli anni 2007 e 2008, con recupero di costi ritenuti riferibili a operazioni inesistenti e conseguente imputazione ai soci del maggior reddito di partecipazione. I contribuenti contestavano, tra l'altro, la nullità o illegittimità degli avvisi perché motivati mediante rinvio a un processo verbale di constatazione (PVC) non allegato e non previamente conosciuto dai soci, nonché il difetto di motivazione, la violazione del diritto di difesa e l'insufficienza degli elementi probatori sulle operazioni contestate. L'Ufficio sosteneva invece la sufficienza delle dichiarazioni del terzo, delle risultanze del PVC e delle notifiche effettuate alla curatela fallimentare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento degli avvisi, seppure per una diversa ragione rispetto alla Commissione Provinciale. Ha stabilito che, quando il contribuente è fallito, l'avviso deve essere notificato sia al curatore sia al contribuente personalmente, poiché quest'ultimo conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e può subire conseguenze anche dopo la chiusura del fallimento. Inoltre, se l'avviso richiama un PVC non conosciuto né ricevuto dal contribuente, il PVC deve essere allegato o integralmente trascritto nell'avviso. La consegna del PVC al curatore non dimostra che i soci ne abbiano avuto conoscenza. Gli avvisi societari sono quindi stati dichiarati illegittimi e tale illegittimità ha travolto anche gli avvisi emessi nei confronti dei soci per il reddito imputato per trasparenza. Il merito delle operazioni inesistenti è rimasto assorbito. L'Ufficio è stato condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in 700 euro, oltre a 120 euro per contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Per le ipotesi di rinvio ad altro atto, è previsto l'onere di allegazione o trascrizione dell'atto richiamato quando questo non sia "conosciuto né ricevuto dal contribuente".
Un avviso di accertamento motivato per relationem deve consentire al destinatario di conoscere concretamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Pertanto, l'atto richiamato deve essere allegato o riprodotto, salvo che il contribuente ne abbia già avuto effettiva conoscenza.
Art. 109 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è stata invocata dall'Ufficio in relazione alla deducibilità dei costi e alla necessità di dimostrare l'effettività delle operazioni. La Commissione non ha deciso nel merito, poiché ha annullato gli avvisi per un vizio formale e motivazionale.
Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è stata richiamata dall'Ufficio con riferimento alla contestazione IVA. Anche tale questione di merito è rimasta assorbita dall'annullamento degli avvisi per mancata allegazione del PVC.
L'Ufficio ha sostenuto che spettasse ai contribuenti provare l'effettività dei costi e delle operazioni contestate. La Commissione non ha esaminato la ripartizione dell'onere probatorio, avendo accolto la censura relativa alla motivazione e alla mancata allegazione del PVC.
Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ha consentito ai contribuenti di riproporre in appello i motivi di ricorso originariamente dedotti e ritenuti respinti.
Art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
È richiamato in relazione al fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone.
Cassazione civile, sentenze nn. 27263/2006, 6476/2007, 2910/2009, 6248/2014 e 9434/2014
In materia di crediti tributari sorti prima del fallimento, l'avviso deve essere notificato sia al curatore, per gli effetti sulla massa fallimentare, sia al contribuente fallito, che resta soggetto passivo del rapporto tributario.
Cassazione civile, sentenze nn. 8778/2008 e 7493/2014
La conoscenza del PVC da parte del curatore non equivale automaticamente alla conoscenza da parte del fallito o del socio. Se l'avviso rinvia a un atto non conosciuto dal destinatario, la mancata allegazione o trascrizione può determinare l'illegittimità dell'avviso per lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Il fallimento non elimina la qualità di contribuente della persona fallita: per gli accertamenti relativi a periodi anteriori al fallimento, l'Amministrazione deve normalmente notificare l'atto sia al curatore sia al contribuente personalmente.
- La conoscenza di un atto da parte del curatore non prova, da sola, la conoscenza dello stesso da parte del fallito o dei soci; curatore e contribuente sono destinatari distinti e non vi è automatica immedesimazione o rappresentanza.
- Quando un avviso di accertamento richiama un PVC o altro documento esterno, tale documento deve essere allegato o riprodotto se il destinatario non lo ha già ricevuto o conosciuto in modo effettivo.
- La mancata allegazione dell'atto richiamato può comportare l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, anche se il documento è disponibile presso la curatela o l'Amministrazione.
- L'annullamento dell'accertamento riguardante una società di persone può travolgere gli accertamenti conseguenti emessi nei confronti dei soci per imputazione del reddito per trasparenza.
- Quando la decisione si fonda su un vizio formale dell'avviso, il giudice può non esaminare il merito, compresa la prova dell'inesistenza delle operazioni o la ripartizione dell'onere probatorio.
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