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Sentenza

Sentenza del 29/09/2015 n. 635 - Corte di Giustizia CEE

IVA - Sesta direttiva 2006/112/CE - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 13, paragrafo 1 - Soggetti passivi - Interpretazione dei termini "in modo indipendente" e "in modo autonomo" - Ente comunale - Attività economiche svolte da un'unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità - Possibilità di qualificare una siffatta unità come "soggetto passivo" ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 - Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune chiedeva di stabilire se le proprie unità organizzative iscritte al bilancio comunale, prive di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, potessero essere considerate soggetti passivi IVA per le attività economiche svolte al di fuori dell'esercizio di pubblici poteri. Il problema riguardava l'interpretazione del requisito di esercizio dell'attività "in modo indipendente" previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Le unità agivano in nome e per conto del Comune, non disponevano di patrimonio o entrate propri, avevano le spese coperte dal bilancio comunale e non sopportavano né il rischio economico né la responsabilità per i danni derivanti dalle attività.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il requisito dell'indipendenza è necessario anche per gli enti di diritto pubblico. Per valutarlo occorre verificare se l'entità agisca in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, organizzando autonomamente la propria attività e assumendone il rischio economico. Poiché le unità comunali operavano sotto la subordinazione del Comune e ne costituivano, ai fini IVA, una parte priva di autonomia, non potevano essere qualificate come soggetti passivi distinti. Comune e unità dovevano essere considerati un unico soggetto passivo IVA. La Corte ha inoltre escluso la limitazione temporale degli effetti della sentenza.

Norme richiamate

  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.

    L'indipendenza è un requisito autonomo e indispensabile per la qualifica di soggetto passivo IVA. Essa richiede che l'entità agisca in nome proprio, per proprio conto, sotto la propria responsabilità e assumendo il rischio economico dell'attività.

  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.

    La disposizione costituisce una deroga riferita alle attività svolte come pubblica autorità, ma non elimina il requisito generale dell'indipendenza previsto dall'articolo 9, paragrafo 1.

  • Articolo 15, paragrafi 1 e 6, legge polacca sull'IVA

    Sono considerati soggetti passivi ... le persone giuridiche, le unità organizzative senza personalità giuridica nonché le persone fisiche che esercitano in modo autonomo un'attività economica.

    La normativa nazionale deve essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione; un'unità formalmente distinta può essere soggetto IVA solo se possiede effettiva autonomia nell'esercizio dell'attività.

  • Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE

    L'applicazione uniforme delle nozioni IVA non viola l'autonomia istituzionale degli Stati membri né il principio di sussidiarietà, poiché l'armonizzazione dell'IVA può essere realizzata meglio a livello dell'Unione.

  • Articolo 267 TFUE

    L'interpretazione resa in via pregiudiziale chiarisce il significato della norma dell'Unione sin dalla sua entrata in vigore, salvo eccezionali limitazioni temporali, non ritenute applicabili nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'unità pubblica sia un soggetto passivo IVA distinto non basta la sua separazione organizzativa o contabile: occorre verificare l'autonomia economica e giuridica effettiva.
  • Sono indici di mancanza di indipendenza l'agire in nome e per conto dell'ente principale, l'assenza di patrimonio e ricavi propri, la copertura delle spese dal bilancio dell'ente, l'assenza di rischio economico e la responsabilità imputata esclusivamente all'ente principale.
  • Quando un'unità priva di autonomia opera come articolazione interna di un comune o di altro ente pubblico, l'unità e l'ente possono costituire un unico soggetto passivo IVA.
  • Il fatto che l'attività sia economica e non sia svolta come pubblica autorità non è sufficiente, da solo, a rendere l'unità soggetto passivo: deve essere soddisfatto anche il requisito dell'indipendenza.
  • Gli stessi criteri di indipendenza si applicano, in linea di principio, sia agli enti pubblici sia ai soggetti privati.
  • La valutazione deve essere concreta e basata su chi sopporta effettivamente il rischio economico, percepisce i ricavi, sostiene i costi e risponde verso i terzi.

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