Sentenza del 29/09/2015 n. 985 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CONTENZIOSO - Litisconsorzio necessario - Obbligo di integrazione contraddittorio - Deroga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui erano stati rettificati il reddito ai fini delle imposte dirette e il volume d'affari ai fini IVA, contestando l'asserita omissione di ricavi per euro 188.193,58. Deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997 per avere definito i rilievi contenuti nel verbale di constatazione, il difetto di motivazione dell'avviso rispetto alle osservazioni presentate al PVC, l'illegittimità della presunzione di cessione dei beni e l'infondatezza dei recuperi. In appello, la società e i soci eccepivano inoltre la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto tutti gli appelli e confermato gli avvisi di accertamento. Ha riconosciuto che, in linea generale, l'accertamento unitario relativo a una società a ristretta base partecipativa e ai redditi imputati ai soci impone il litisconsorzio necessario e la riunione dei procedimenti. Tuttavia, non ha dichiarato la nullità del giudizio perché tutti i soggetti erano consapevoli degli atti impositivi e delle difese degli altri; una rimessione al primo grado avrebbe quindi comportato un inutile processo meramente formale, contrario al principio di ragionevole durata. Nel merito, l'adesione non è stata ritenuta estesa automaticamente all'anno 2008, per il quale non era stata effettuata la comunicazione di definizione e non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione. L'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato e la società non ha superato la presunzione di omissione dei ricavi, non avendo provato adeguatamente che i beni mancanti fossero detenuti in conto deposito o presso terzi per lavorazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997
Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso comunica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.
La definizione mediante adesione produce effetti solo per le annualità e i rilievi effettivamente ricompresi nella procedura perfezionata. Non si estende automaticamente a un'annualità, come il 2008, per la quale non vi era stata comunicazione di definizione e non erano ancora maturati i presupposti per la rettifica.
Art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992
Quando più ricorsi riguardano un accertamento unitario concernente società e soci, i procedimenti devono essere riuniti per assicurare l'integrità del contraddittorio.
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
La rimessione della causa al giudice di primo grado è prevista in caso di mancata integrazione del contraddittorio, ma non opera quando, in concreto, tutte le parti hanno avuto piena conoscenza degli atti e delle difese e la rinnovazione del processo sarebbe meramente formale.
La presunzione di cessione dei beni non rinvenuti in magazzino può fondare il recupero di ricavi e IVA, salvo che il contribuente dimostri concretamente la diversa destinazione o disponibilità dei beni.
Art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Ogni persona ha diritto a un equo processo.
Il principio del giusto processo comprende anche la ragionevole durata e impone di evitare formalismi processuali privi di utilità sostanziale.
Art. 111 della Costituzione
Il principio della ragionevole durata del processo consente di non pronunciare la nullità per difetti di integrazione del contraddittorio quando tutte le parti abbiano comunque avuto piena conoscenza reciproca degli atti e la rinnovazione determinerebbe soltanto un inutile dispendio di attività processuale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario riguardante una società e i redditi automaticamente imputati ai soci, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari e i relativi ricorsi devono essere riuniti.
- La mancata integrazione del contraddittorio comporta normalmente la nullità del processo e la rimessione al primo grado, ma tale conseguenza può essere esclusa quando tutte le parti abbiano avuto piena conoscenza degli atti, delle posizioni e delle difese altrui.
- Il principio di ragionevole durata del processo prevale sui formalismi quando la rinnovazione del giudizio non offrirebbe alcuna garanzia sostanziale aggiuntiva e produrrebbe solo una duplicazione dell'attività processuale.
- L'adesione o la definizione agevolata opera esclusivamente nei limiti dell'annualità e dei rilievi formalmente perfezionati; il contribuente non può presumere che essa comprenda automaticamente periodi d'imposta diversi.
- Per superare una presunzione di ricavi derivante da beni mancanti dal magazzino, è necessaria una prova documentale e concreta della diversa destinazione dei beni, come il conto deposito o la detenzione presso terzi.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i fatti, i criteri di ricostruzione e le ragioni per cui le osservazioni del contribuente non sono state accolte; non è indispensabile una confutazione analitica di ogni singola argomentazione.
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