Sentenza del 29/09/2015 n. 817 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento sintetico - Redditometro - Indice di capacità reddituale ex art. 38, 4 comma del DPR 600/73 e DD.MM.10/9 e 13/11/92 - Natura di presunzioni semplici degli elementi indicativi di capacità contributiva - Sussiste - Applicazione anche nei confronti di imprenditore agricolo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sugli indici di capacità contributiva previsti dall'art. 38, quarto comma, del DPR 600/1973 e dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 13 novembre 1992. In particolare, ha sostenuto che tale metodologia non fosse applicabile a un imprenditore agricolo titolare di reddito agrario. La questione riguardava anche la natura degli elementi redditometrici, ritenuti dal contribuente eventualmente insufficienti a dimostrare l'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'accertamento sintetico può essere utilizzato anche nei confronti di un contribuente titolare di reddito agrario, purché emergano, prima della quantificazione dell'imponibile, elementi estranei alla situazione reddituale dichiarata, idonei a far presumere l'esistenza di ulteriori redditi soggetti a IRPEF. Gli indici di capacità contributiva costituiscono presunzioni semplici e possono essere superati dal contribuente mediante prova contraria concreta e idonea a dimostrare che le spese o le disponibilità patrimoniali derivano da fonti non imponibili, già tassate o comunque diverse da ulteriori redditi occultati.
Norme richiamate
Art. 38, quarto comma, del DPR 600/1973
Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi o di indici di capacità contributiva.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito complessivo quando le manifestazioni di capacità contributiva fanno presumere l'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Decreto ministeriale 10 settembre 1992
Individua elementi e beni indicativi di capacità contributiva utilizzabili nell'accertamento redditometrico; tali elementi operano come presunzioni semplici, suscettibili di prova contraria.
Decreto ministeriale 13 novembre 1992
Integra la disciplina degli indici di capacità contributiva rilevanti per la ricostruzione sintetica del reddito.
Massime di principio
- Il metodo sintetico o redditometrico può essere applicato anche a imprenditori agricoli e titolari di reddito agrario: la presenza di un reddito catastale o agrario non esclude la possibilità di presumere ulteriori redditi imponibili.
- Gli indici di capacità contributiva non costituiscono una prova assoluta dell'evasione, ma presunzioni semplici: l'Amministrazione deve individuare elementi concreti e il contribuente può neutralizzarli con una prova documentale o comunque specifica.
- L'accertamento deve fondarsi su elementi di spesa o di disponibilità patrimoniale estranei o non coerenti con il reddito dichiarato, dai quali sia ragionevole desumere l'esistenza di ulteriori redditi soggetti a IRPEF.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve dimostrare l'origine delle somme utilizzate, ad esempio provando che derivano da redditi già tassati, redditi esenti o esclusi, finanziamenti, disinvestimenti, donazioni o risparmi accumulati in precedenza.
- La sola qualifica di imprenditore agricolo o la sola dichiarazione di reddito agrario non è sufficiente a rendere illegittimo l'accertamento sintetico.
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