Sentenza del 29/09/2015 n. 476 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004. L'avviso, fondato sugli studi di settore, aveva rettificato il reddito dell'impresa determinando maggiori ricavi, imposte, interessi e sanzioni. L'Ufficio ha sostenuto che gli studi di settore costituiscono uno strumento di accertamento analitico-presuntivo e che il contribuente non aveva fornito prove concrete idonee a giustificare lo scostamento, limitandosi a richiamare lo svolgimento dell'attività part time, la concorrenza, l'obsolescenza dei prodotti e una presunta crisi del settore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il contraddittorio con il contribuente fosse stato regolarmente instaurato e che le giustificazioni fornite non fossero state adeguatamente documentate. In particolare, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare gli effetti concreti della situazione denunciata sull'attività, come cali delle vendite, riduzione del fatturato o incremento delle rimanenze di magazzino. In assenza di tali prove, lo scostamento dagli studi di settore è stato ritenuto sufficiente, nel caso concreto, a sostenere la rettifica. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 1.800 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 62-bis del D.L. 331/1993
Richiamato quale base normativa degli studi di settore e della ricostruzione presuntiva dei ricavi e della redditività dell'attività economica.
Art. 62-sexies del D.L. 331/1993
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della legittimità dell'accertamento basato sullo scostamento dagli studi di settore, nell'ambito di un accertamento analitico-presuntivo.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4166 del 20 febbraio 2013
La sentenza è richiamata per affermare che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che il contraddittorio con il contribuente è centrale. La gravità, precisione e concordanza della presunzione non derivano automaticamente dal solo scostamento, ma devono formarsi attraverso il confronto con le giustificazioni del contribuente. Se il contribuente non partecipa al contraddittorio, l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base degli standard, dando conto dell'invito effettuato; se invece il contribuente partecipa, l'Ufficio deve valutare e motivare il mancato accoglimento delle sue spiegazioni.
Principio di soccombenza
La parte risultata soccombente, in questo caso il contribuente, è stata condannata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Massime di principio
- Il solo scostamento dagli studi di settore non rende automaticamente fondato l'accertamento: è necessario un contraddittorio con il contribuente, nel quale possano emergere elementi concreti relativi alla situazione specifica dell'impresa.
- Quando il contribuente partecipa al contraddittorio, non è sufficiente allegare genericamente la crisi del settore, la concorrenza, il lavoro part time o l'obsolescenza dei prodotti; occorre documentare l'impatto concreto di tali fattori sull'attività e sui ricavi.
- Esempi utili di prova possono essere registri e dati sulle vendite, andamento del fatturato, rimanenze di magazzino, margini applicati, documentazione sulla concorrenza, periodi di inattività e altri elementi contabili o extracontabili specifici.
- L'Amministrazione finanziaria deve spiegare perché non ritiene convincenti le giustificazioni fornite nel contraddittorio; tuttavia, se le giustificazioni sono generiche o non documentate, l'accertamento può essere confermato.
- La mancata partecipazione al contraddittorio può essere pregiudizievole per il contribuente, poiché consente all'Ufficio di fondare maggiormente la motivazione sugli studi di settore, purché l'invito sia stato regolarmente effettuato.
- In una situazione analoga, la difesa deve concentrarsi non solo sull'inaffidabilità astratta dello studio di settore, ma soprattutto sulla dimostrazione documentale delle peculiarità concrete dell'impresa nell'anno oggetto di accertamento.
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