Cassazione Civile, Ordinanza n. 17013/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza con cui il contribuente chiedeva il rimborso del 90% di quanto versato per IRPEF e ILOR (e, nella motivazione della sentenza impugnata, anche per IVA) in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso, condannando l'Ufficio alle spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario per avere il giudice d'appello omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, deducendo la mancanza nell'istanza di rimborso dell'indicazione del quantum e della prova dei versamenti; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., della disciplina interna ed eurounitaria sugli aiuti di Stato e del regime de minimis, sostenendo che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare i presupposti per ottenere il beneficio e che l'agevolazione non fosse applicabile, in particolare per l'IVA; (3) violazione della norma che disciplina il rimborso per il sisma Sicilia e delle modifiche del 2017, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere il diritto astratto, rimettendo la quantificazione all'Ufficio; (4) erronea condanna alle spese, ritenendo che la soccombenza fosse dovuta a contrasto interpretativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo generico per mancata specifica riproduzione dell'istanza di rimborso e mancata indicazione della sua produzione nel giudizio di merito; ha accolto il secondo motivo, affermando che per l'IVA il beneficio non è applicabile e che, quanto all'IRPEF, occorre verificare in concreto la compatibilità del beneficio con il regime de minimis o con l'ipotesi di aiuto compensativo dei danni da calamità naturale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata: la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda di rimborso limitatamente all'IVA e ha rinviato alla CTR per i necessari accertamenti in fatto sulla sola IRPEF; ha rigettato il terzo motivo, stabilendo che la disciplina sopravvenuta sulle modalità di rimborso opera solo nella fase esecutiva o di ottemperanza; ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. L'esito complessivo è quindi di accoglimento parziale del ricorso dell'Agenzia, con cassazione con rinvio limitatamente alla domanda IRPEF e decisione di rigetto nel merito per la parte IVA.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la censura di inammissibilità del ricorso introduttivo in materia tributaria, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme agli artt. 18 e 21 del medesimo decreto per contestare l'ammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per sostenere che mancasse un valido atto impugnabile, ma la Corte non ha accolto la censura per difetto di autosufficienza.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che gravasse sul contribuente la prova dei presupposti del beneficio, specie in relazione al regime de minimis e alla compatibilità con il diritto UE.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma agevolativa relativa ai benefici fiscali per il sisma in Sicilia; la Corte ne esclude l'applicabilità all'IVA e ne condiziona l'applicazione alle imposte dirette alla verifica dei presupposti eurounitari e fattuali.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato come disciplina del diritto al rimborso e delle condizioni di accertamento; la Corte precisa che la normativa sopravvenuta sulle modalità di rimborso opera solo in fase esecutiva o di ottemperanza.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123
Interpretato nel senso che incide solo sulle modalità e sui termini del rimborso, non sul diritto sostanziale, e trova applicazione soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza.
artt. 107 e 108, par. 3, TFUE
Richiamati per la disciplina degli aiuti di Stato; la Corte fa applicazione della decisione della Commissione UE e dei criteri di compatibilità e recupero degli aiuti illegittimi.
art. 288 TFUE
Richiamato per affermare l'efficacia vincolante e immediata della decisione della Commissione quale ius superveniens.
art. 117 Cost.
Richiamato solo in via subordinata nel terzo motivo insieme all'art. 111 Cost., senza autonoma decisione favorevole al ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato solo in via subordinata nel terzo motivo insieme all'art. 117 Cost.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base dei motivi formulati come error in procedendo; il primo è stato dichiarato inammissibile, il quarto assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di violazione di legge; il secondo è stato accolto, il terzo rigettato.
art. 360, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte lo utilizza per rilevare il difetto di specificità e autosufficienza del primo motivo di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Interpretato nel senso che il ricorrente deve specificare e localizzare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il quarto motivo sulle spese di lite; il motivo è stato poi assorbito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese di lite; la censura è stata assorbita.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Richiamato dalla Corte per affermare che, per le imposte dirette, il beneficio può essere astrattamente compatibile se destinato a compensare i danni da calamità naturale e se non vi è sovracompensazione.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Richiamato come disciplina del regime de minimis applicabile ai fini della verifica di compatibilità dell'aiuto individuale.
Regolamento (CE) n. 717/2014
Richiamato come possibile disciplina de minimis applicabile, nei limiti pertinenti al tipo di aiuto.
Regolamento (CE) n. 69/2001
Richiamato per chiarire che, ai fini del de minimis, conta l'importo complessivo degli aiuti concessi a una medesima impresa nel triennio, non il volume d'affari.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final
Considerata atto vincolante e immediatamente applicabile; dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto relative al sisma siciliano, salve le eccezioni per aiuti individuali compatibili o de minimis.
Ordinanza CGUE 15 luglio 2015, causa C-82/14
Richiamata per affermare che la riduzione del 90% dell'IVA non è compatibile con il principio di neutralità fiscale e ostacola la riscossione integrale dell'imposta.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo che deduce l'omessa considerazione di un atto o documento è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non indica specificamente dove e quando esso sia stato prodotto nei gradi di merito, poiché manca l'autosufficienza richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Le agevolazioni fiscali per le vittime di calamità naturali devono essere valutate alla luce del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato: per le imposte dirette il giudice deve verificare in concreto se il beneficio individuale rientri nel regime de minimis o compensi senza sovracompensazione il danno subito; l'onere di provare tali presupposti grava sul contribuente.
- Il regime agevolativo per il sisma siciliano non è applicabile all'IVA, poiché una riduzione del tributo e il correlato rimborso parziale contrastano con il principio di neutralità fiscale e con l'esigenza di riscossione integrale dell'imposta.
- Una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato ha efficacia vincolante e immediata nell'ordinamento interno e deve essere applicata dal giudice nazionale anche d'ufficio come ius superveniens, senza necessità di attendere ulteriori interventi legislativi.
- Le disposizioni sopravvenute che disciplinano modalità e termini del rimborso non incidono sul diritto sostanziale all'agevolazione, ma operano nella fase esecutiva o di ottemperanza, salvo diversa espressa previsione.
- Ai fini del regime de minimis, il parametro rilevante è l'ammontare complessivo degli aiuti ottenuti dalla medesima impresa nel periodo di tre anni, e non il volume di affari; occorre inoltre accertare il nesso diretto tra danno da calamità e aiuto concesso, escludendo sovracompensazioni.
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