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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17013/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza con cui il contribuente chiedeva il rimborso del 90% di quanto versato per IRPEF e ILOR (e, nella motivazione della sentenza impugnata, anche per IVA) in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso, condannando l'Ufficio alle spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario per avere il giudice d'appello omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, deducendo la mancanza nell'istanza di rimborso dell'indicazione del quantum e della prova dei versamenti; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., della disciplina interna ed eurounitaria sugli aiuti di Stato e del regime de minimis, sostenendo che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare i presupposti per ottenere il beneficio e che l'agevolazione non fosse applicabile, in particolare per l'IVA; (3) violazione della norma che disciplina il rimborso per il sisma Sicilia e delle modifiche del 2017, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere il diritto astratto, rimettendo la quantificazione all'Ufficio; (4) erronea condanna alle spese, ritenendo che la soccombenza fosse dovuta a contrasto interpretativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo generico per mancata specifica riproduzione dell'istanza di rimborso e mancata indicazione della sua produzione nel giudizio di merito; ha accolto il secondo motivo, affermando che per l'IVA il beneficio non è applicabile e che, quanto all'IRPEF, occorre verificare in concreto la compatibilità del beneficio con il regime de minimis o con l'ipotesi di aiuto compensativo dei danni da calamità naturale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata: la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda di rimborso limitatamente all'IVA e ha rinviato alla CTR per i necessari accertamenti in fatto sulla sola IRPEF; ha rigettato il terzo motivo, stabilendo che la disciplina sopravvenuta sulle modalità di rimborso opera solo nella fase esecutiva o di ottemperanza; ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. L'esito complessivo è quindi di accoglimento parziale del ricorso dell'Agenzia, con cassazione con rinvio limitatamente alla domanda IRPEF e decisione di rigetto nel merito per la parte IVA.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la censura di inammissibilità del ricorso introduttivo in materia tributaria, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme agli artt. 18 e 21 del medesimo decreto per contestare l'ammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per sostenere che mancasse un valido atto impugnabile, ma la Corte non ha accolto la censura per difetto di autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che gravasse sul contribuente la prova dei presupposti del beneficio, specie in relazione al regime de minimis e alla compatibilità con il diritto UE.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma agevolativa relativa ai benefici fiscali per il sisma in Sicilia; la Corte ne esclude l'applicabilità all'IVA e ne condiziona l'applicazione alle imposte dirette alla verifica dei presupposti eurounitari e fattuali.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato come disciplina del diritto al rimborso e delle condizioni di accertamento; la Corte precisa che la normativa sopravvenuta sulle modalità di rimborso opera solo in fase esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    Interpretato nel senso che incide solo sulle modalità e sui termini del rimborso, non sul diritto sostanziale, e trova applicazione soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza.

  • artt. 107 e 108, par. 3, TFUE

    Richiamati per la disciplina degli aiuti di Stato; la Corte fa applicazione della decisione della Commissione UE e dei criteri di compatibilità e recupero degli aiuti illegittimi.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato per affermare l'efficacia vincolante e immediata della decisione della Commissione quale ius superveniens.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato solo in via subordinata nel terzo motivo insieme all'art. 111 Cost., senza autonoma decisione favorevole al ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo in via subordinata nel terzo motivo insieme all'art. 117 Cost.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base dei motivi formulati come error in procedendo; il primo è stato dichiarato inammissibile, il quarto assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di violazione di legge; il secondo è stato accolto, il terzo rigettato.

  • art. 360, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo utilizza per rilevare il difetto di specificità e autosufficienza del primo motivo di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Interpretato nel senso che il ricorrente deve specificare e localizzare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il quarto motivo sulle spese di lite; il motivo è stato poi assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di spese di lite; la censura è stata assorbita.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    Richiamato dalla Corte per affermare che, per le imposte dirette, il beneficio può essere astrattamente compatibile se destinato a compensare i danni da calamità naturale e se non vi è sovracompensazione.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    Richiamato come disciplina del regime de minimis applicabile ai fini della verifica di compatibilità dell'aiuto individuale.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    Richiamato come possibile disciplina de minimis applicabile, nei limiti pertinenti al tipo di aiuto.

  • Regolamento (CE) n. 69/2001

    Richiamato per chiarire che, ai fini del de minimis, conta l'importo complessivo degli aiuti concessi a una medesima impresa nel triennio, non il volume d'affari.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    Considerata atto vincolante e immediatamente applicabile; dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto relative al sisma siciliano, salve le eccezioni per aiuti individuali compatibili o de minimis.

  • Ordinanza CGUE 15 luglio 2015, causa C-82/14

    Richiamata per affermare che la riduzione del 90% dell'IVA non è compatibile con il principio di neutralità fiscale e ostacola la riscossione integrale dell'imposta.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo che deduce l'omessa considerazione di un atto o documento è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non indica specificamente dove e quando esso sia stato prodotto nei gradi di merito, poiché manca l'autosufficienza richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Le agevolazioni fiscali per le vittime di calamità naturali devono essere valutate alla luce del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato: per le imposte dirette il giudice deve verificare in concreto se il beneficio individuale rientri nel regime de minimis o compensi senza sovracompensazione il danno subito; l'onere di provare tali presupposti grava sul contribuente.
  • Il regime agevolativo per il sisma siciliano non è applicabile all'IVA, poiché una riduzione del tributo e il correlato rimborso parziale contrastano con il principio di neutralità fiscale e con l'esigenza di riscossione integrale dell'imposta.
  • Una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato ha efficacia vincolante e immediata nell'ordinamento interno e deve essere applicata dal giudice nazionale anche d'ufficio come ius superveniens, senza necessità di attendere ulteriori interventi legislativi.
  • Le disposizioni sopravvenute che disciplinano modalità e termini del rimborso non incidono sul diritto sostanziale all'agevolazione, ma operano nella fase esecutiva o di ottemperanza, salvo diversa espressa previsione.
  • Ai fini del regime de minimis, il parametro rilevante è l'ammontare complessivo degli aiuti ottenuti dalla medesima impresa nel periodo di tre anni, e non il volume di affari; occorre inoltre accertare il nesso diretto tra danno da calamità e aiuto concesso, escludendo sovracompensazioni.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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