Sentenza del 30/05/2023 n. 186 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Avviso di mora - Legittimità - Sospensione - Interessi di mora - Non dovuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di mora per: 1) iscrizione di interessi di mora calcolati anche durante il periodo di sospensione giudiziale della riscossione (circa 30/07/1999 - 07/08/2013); 2) presunta carenza di motivazione dell'avviso relativamente agli interessi (mancata indicazione di decorrenze e criterio di calcolo); 3) abnormità dell'aggio di riscossione richiesto rispetto all'attività svolta dal concessionario.
La decisione
parziale accoglimento del ricorso in riassunzione: la Corte ha stabilito che gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 non sono dovuti per il periodo in cui la riscossione è stata sospesa giudizialmente (perché viene meno la presunzione di colpevolezza), ma che per quel periodo sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282/1284 c.c.; ha confermato la legittimità dell'avviso di mora nel resto (compreso l'aggio applicato), ritenendo che il concessionario abbia correttamente applicato la normativa vigente ratione temporis; ha compensato integralmente le spese processuali.
Norme richiamate
Gli interessi di mora sono previsti per il mancato pagamento dei tributi iscritti a ruolo e costituiscono una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento; non sono dovuti per il periodo in cui la riscossione è sospesa giudizialmente, poiché la sospensione esclude la colpevolezza del debitore.
Gli interessi legali sono dovuti di pieno diritto per l'esistenza di un credito di denaro liquido ed esigibile; pertanto, anche durante la sospensione giudiziale della riscossione le somme iscritte a ruolo producono interessi legali.
Richiamato in sede di pronuncia per determinazione del saggio legale applicabile; la Corte ha disposto la corresponsione degli interessi nella misura del saggio legale per il periodo sospeso.
Norma che regolava l'aggio di riscossione applicabile ratione temporis; il concessionario ha applicato correttamente la disposizione nella versione vigente all'epoca e la Corte non ha ritenuto sussistente una discrezionalità del giudice a ridurlo.
Rilevato dalla Corte di cassazione nel rilievo procedurale: riguarda le regole di impugnazione avanti le commissioni tributarie, utile a definire se questioni ritenute assorbite debbano essere riproposte in grado d'appello.
Principio sulla presunzione di rinuncia per comportamento omissivo dell'attore che non ripropone espressamente questioni già decise; la Corte di cassazione ha ricordato che la parte vittoriosa in primo grado non è obbligata a proporre appello incidentale se vuole riesaminare questioni assorbite, purché manifesti espressamente la volontà di riesame.
Cass. n. 11593/2007 (giurisprudenza)
Precedente che riconosce al debitore la possibilità di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'impossibilità di adempiere è dovuta a causa non imputabile a lui, superando la presunzione di colpa alla base degli interessi di mora.
Ordinanza Corte di cassazione n. 6044/2022
Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo relativo alla ritenuta rinuncia a riproporre in appello questioni già decise; ha stabilito che la contribuente aveva manifestato la volontà di riesame e ha disposto il rinvio per nuovo esame.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 120/2021 e legge n. 234/2021 (riforma art. 17)
La Corte costituzionale ha sollecitato una riforma del meccanismo degli oneri di funzionamento; il legislatore ha poi riformulato l'art. 17 con la legge 234/2021, ma tali modifiche sono ininfluenti ratione temporis rispetto al caso esaminato.
Massime di principio
- La sospensione giudiziale della riscossione autorizzata dal giudice (con valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora e spesso con garanzia) esclude la presunzione di colpevolezza richiesta per l'applicazione degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973: pertanto, in tale periodo non sono dovuti gli interessi moratori.
- Durante il periodo di sospensione della riscossione, sulle somme iscritte a ruolo continuano tuttavia a maturare interessi legali ex art. 1282/1284 c.c., poiché questi decorrono di pieno diritto dall'esistenza di un credito liquido ed esigibile e non richiedono colpa del debitore.
- Il concessionario che applica l'aggio in base alla normativa vigente ratione temporis (art. 17 d.lgs. 112/1999 nella versione applicabile all'epoca) agisce legittimamente; la presunta 'abnormità' dell'aggio richiede una specifica valutazione, ma il giudice non ha ampia discrezionalità per ridurlo se la legge lo prevede.
- Il contribuente che vuole contestare la decorrenza o il calcolo degli interessi deve chiedere l'indicazione delle decorrenze e del criterio di calcolo nell'atto o in sede processuale: omissioni su questo punto possono essere eccepite, salvo che la questione sia ormai divenuta giudicato.
- Se una parte è pienamente vittoriosa in primo grado e la parte soccombente propone appello, la parte vittoriosa non è obbligata a proporre appello incidentale per riproporre questioni assorbite, ma deve comunque manifestare espressamente la volontà di riesame per evitare la presunzione di rinuncia.
- Per opporsi efficacemente agli interessi di mora il contribuente può provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'impossibilità di pagamento dipende da cause non imputabili a lui; la sospensione giudiziale costituisce prova rilevante in tal senso.
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