Sentenza del 30/05/2023 n. 15 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
IRAP - Deducibilità del costo del lavoro - Condizioni - Utilizzo eccedenza IPAP - Legittimità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verificare se, ai fini della deduzione dal reddito imponibile IRES/IRPEF della quota imponibile delle spese per il personale (per effetto dell'intervenuta deducibilità dell'IRAP), siano deducibili anche gli importi 'pagati' mediante l'utilizzo di un'eccedenza IRAP riportata a nuovo da esercizi precedenti (ossia un credito d'imposta utilizzato in compensazione verticale), e se tale eccedenza debba essere distinta dagli acconti IRAP versati nello stesso esercizio.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la deducibilità anche degli importi corrispondenti all'utilizzo di un'eccedenza IRAP riportata a nuovo: tale eccedenza costituisce un credito d'imposta legittimamente compensabile verticalmente e quindi equivale a un modo valido di 'adempimento' fiscale. La deducibilità va calcolata in base all'IRAP determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 446/1997 e relativa alla quota imponibile delle spese per il personale, al netto delle deduzioni previste; non è richiesto distinguere la deducibilità a seconda della modalità con cui il contribuente ha assolto il debito (versamento diretto o utilizzo di eccedenza). Non va inoltre confusa l'eccedenza riportata da anni precedenti con gli acconti versati nello stesso anno.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 201 del 2011
consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il costo del lavoro
stabilisce il diritto al rimborso delle imposte correlate alla nuova deducibilità IRAP del costo del lavoro; quindi apre la strada al recupero delle maggiori imposte versate in precedenza
artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997
norme che disciplinano la determinazione dell'IRAP
la deducibilità va riferita all'IRAP determinata secondo queste disposizioni e alla quota imponibile delle spese per il personale, calcolata al netto delle deduzioni indicate; la modalità di estinzione del debito (versamento o utilizzo di eccedenze) non incide sulla possibilità di dedurre tali importi
Massime di principio
- L'utilizzo di un'eccedenza IRAP riportata a nuovo costituisce un credito d'imposta e, se impiegato in compensazione verticale, equivale a un'effettiva modalità di pagamento ai fini della deducibilità del costo del lavoro.
- La deducibilità del costo del lavoro va calcolata sulla base dell'IRAP determinata secondo gli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 446/1997 e considerando le deduzioni previste dalla norma; non conta la forma tecnica con cui il contribuente ha assolto l'imposta.
- Non confondere l'eccedenza derivante da esercizi precedenti (credito riportato a nuovo) con gli acconti versati nello stesso anno: hanno qualificazioni e conseguenze diverse.
- In situazioni analoghe il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 201/2011, purché sia documentabile l'origine dell'eccedenza e il suo effettivo utilizzo in compensazione.
- È opportuno conservare e predisporre la documentazione che attesti il credito IRAP originario, la sua imputazione in compensazione e il calcolo della deducibilità per evitare contestazioni amministrative.
- Prima di agire, verificare con attenzione la corretta determinazione dell'IRAP secondo le disposizioni richiamate e, se necessario, attivare i percorsi amministrativi (istanza di rimborso) o giudiziali compatibili con i termini previsti.
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