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Sentenza

Sentenza del 30/05/2023 n. 14 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Dichiarazione dei redditi - Controllo formale - Accertamento successivo - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avvio di un successivo accertamento tributario dopo che l'Ufficio aveva eseguito un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36‑bis d.P.R. n. 600/1973 e aveva emesso una liquidazione automatizzata di sgravio, sostenendo che tale controllo avrebbe limitato o escluso la possibilità di un ulteriore accertamento.

La decisione

Il giudice ha ritenuto ammissibile l'accertamento successivo: il controllo automatizzato di cui all'art. 36‑bis è circoscritto ai dati forniti dal contribuente, alla correzione di errori materiali o di calcolo, alla riduzione di importi esposti in misura eccedente o a poste non spettanti sulla base della dichiarazione. Tuttavia tale controllo, anche se concluso con una liquidazione automatizzata di sgravio, non impedisce né esaurisce l'esercizio dell'ordinario potere di accertamento dell'Amministrazione, che può quindi avviare verifiche ulteriori nei limiti previsti dalla legge e dal termine di decadenza di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nonché nel rispetto dei diritti costituzionali del contribuente. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato respinto e l'accertamento è stato dichiarato legittimo.

Norme richiamate

  • art. 36‑bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato è limitato ai dati dichiarati e alle correzioni di errori materiali o di calcolo, o alla riduzione di importi esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge, o a poste non spettanti in base alla dichiarazione; non costituisce un accertamento sostanziale che esaurisca il potere dell'Amministrazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Stabilisce il termine di decadenza entro il quale l'Amministrazione può esercitare il potere accertativo; l'avvio di controlli automatizzati non sospende né elimina tale termine e l'accertamento successivo è comunque soggetto a detta decadenza.

Massime di principio

  • Un controllo formale automatizzato (art. 36‑bis) è limitato nella sua portata e non impedisce all'Amministrazione di svolgere un accertamento ordinario successivo.
  • La liquidazione automatizzata di sgravio non equivale a un controllo esaustivo che precluda futuri accertamenti di merito.
  • L'Amministrazione dispone di ampi poteri conoscitivi sulle posizioni fiscali dei contribuenti, ma deve comunque rispettare i diritti costituzionali e i termini di decadenza previsti dalla normativa (art. 43).
  • In situazioni analoghe il contribuente non può ritenersi automaticamente definitivamente 'esente' da accertamenti solo perché la dichiarazione ha superato un controllo formale automatizzato; occorre verificare se l'Ufficio abbia rispettato limiti soggettivi, temporali e procedurali previsti dalla legge.

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