Sentenza del 30/05/2023 n. 77 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento IVA 2016: l'Ufficio, richiamando il PVC della Guardia di Finanza, ha considerato 7 fatture (tot. € 684.164,00) e 2 note di credito (tot. € 225.060,00) in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti e ha recuperato a tassazione l'IVA relativa, sostenendo l'assenza di riscontri contabili (pagamenti, registrazione degli acconti e delle rettifiche), la mancanza di attività effettiva nella sede legale, l'assenza di autonomia decisionale del legale rappresentante e che le operazioni sarebbero riconducibili alla La Tecnica Vigilanza; la ricorrente ha censurato la mancata attività del contraddittorio, la scarsa motivazione e la mancanza di prove gravi, precise e concordanti e ha prodotto documentazione e chiesto prova testimoniale.
La decisione
il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale (mancanza di necessità e di puntuale formulazione; divieto di provare fatti già attestati da atti fidefacienti), ha ritenuto legittimo l'utilizzo del PVC e l'esclusione del contraddittorio ex lege, e ha condiviso i rilievi dell'Agenzia: discrepanza tra importi fatturati e pagamenti registrati, mancato riscontro contabile di acconti e rettifiche, mancanza di prova di proprietà/utenze nella sede, mancata prova di pluralità di clienti (contrasto con i dati dichiarati), contratto di appalto non registrato e privo di riferimento nelle fatture, e assenza di prova che La Tecnica Vigilanza non abbia contabilizzato le fatture (condizione per l'efficacia fiscale delle note di credito). Condanna della ricorrente alle spese (€ 3.000,00).
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 54
consentita la rettifica della dichiarazione IVA da parte dell'Ufficio per includere l'imposta relativa ad operazioni ritenute inesistenti
D.P.R. 633/1972, art. 26
la portata fiscale delle note di credito è subordinata a condizioni rilevanti (in particolare va verificato se il destinatario abbia contabilizzato la fattura originaria); l'Ufficio ha rilevato l'assenza della prova che La Tecnica Vigilanza non abbia contabilizzato le fatture
D.L. 34/2019 (convertito), art. 4-octies
art. 4-octies D.L. n. 34/2019
prevede che, in presenza di rilievi contenuti in verbali (es. PVC) e loro consegna al contribuente, può essere escluso il contraddittorio preventivo
D.Lgs. 546/1992, art. 7, comma 4
art. 7, comma 4 D.Lgs. 546/1992
limita l'ammissione della prova testimoniale nel processo tributario: ammessa solo se necessaria, in forma scritta, e non può riguardare fatti già attestati da atti pubblici o verbali (atti fidefacienti)
Codice di procedura civile, art. 257-bis
riferimento formale alla modalità di assunzione della prova testimoniale in forma scritta, richiamata dal processo tributario per l'assunzione della prova
D.P.R. 633/1972, art. 21
richiamato dall'Ufficio per il recupero dell'imposta derivante dall'emissione delle note di credito (come indicato nell'avviso); nella pronuncia viene fatto riferimento al potere di recupero dell'imposta su operazioni ritenute inesistenti
Massime di principio
- Se l'Ufficio fiscale si fonda su un PVC della Guardia di Finanza che rileva discrepanze documentali (incassi non corrispondenti agli importi fatturati, mancata registrazione di acconti/rettifiche, assenza di riscontri sulle sedi e utenze), il contribuente deve fornire documentazione probatoria solida e specifica (estratti conto bancari, registrazioni contabili, contratti con data certa, documentazione di clienti multipli) per smentire l'accertamento.
- Le note di credito non liberano automaticamente dall'imposta: per valere ai fini fiscali occorre anche verificare l'atteggiamento contabile del destinatario (se ha o non ha contabilizzato le fatture originarie); l'onere di dimostrare l'efficacia delle note può ricadere su chi le invoca.
- La prova testimoniale nel processo tributario è fortemente limitata: va chiesta solo se strettamente necessaria, formulata in modo puntuale e non può riguardare fatti già attestati da verbali o atti pubblici. Pertanto, circostanze attestabili documentalmente vanno provate con documenti, non con testi.
- La consegna di copia del PVC può rendere inutile il contraddittorio preventivo ai sensi delle norme richiamate (es. art. 4-octies D.L. 34/2019), pertanto il contribuente deve porre in contraddittorio e nella sua difesa documenti che confutino i rilievi già contenuti nel PVC.
- Un contratto commerciale non registrato o privo di data certa e senza riferimento nelle fatture ha scarso valore probatorio contro un rilievo documentale: le fatture dovrebbero richiamare il contratto o comunque essere accompagnate da elementi che dimostrino la corrispondenza tra operazioni fatturate e attività effettivamente svolta.
- La discrepanza tra imponibili fatturati e ricavi dichiarati (o tra numerazione fatture e presunta pluralità di clienti) è un elemento probatorio fortemente sfavorevole per il contribuente se non spiegato con documentazione precisa.
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