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Sentenza

Sentenza del 30/05/2023 n. 77 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di avviso di accertamento IVA 2016: l'Ufficio, richiamando il PVC della Guardia di Finanza, ha considerato 7 fatture (tot. € 684.164,00) e 2 note di credito (tot. € 225.060,00) in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti e ha recuperato a tassazione l'IVA relativa, sostenendo l'assenza di riscontri contabili (pagamenti, registrazione degli acconti e delle rettifiche), la mancanza di attività effettiva nella sede legale, l'assenza di autonomia decisionale del legale rappresentante e che le operazioni sarebbero riconducibili alla La Tecnica Vigilanza; la ricorrente ha censurato la mancata attività del contraddittorio, la scarsa motivazione e la mancanza di prove gravi, precise e concordanti e ha prodotto documentazione e chiesto prova testimoniale.

La decisione

il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale (mancanza di necessità e di puntuale formulazione; divieto di provare fatti già attestati da atti fidefacienti), ha ritenuto legittimo l'utilizzo del PVC e l'esclusione del contraddittorio ex lege, e ha condiviso i rilievi dell'Agenzia: discrepanza tra importi fatturati e pagamenti registrati, mancato riscontro contabile di acconti e rettifiche, mancanza di prova di proprietà/utenze nella sede, mancata prova di pluralità di clienti (contrasto con i dati dichiarati), contratto di appalto non registrato e privo di riferimento nelle fatture, e assenza di prova che La Tecnica Vigilanza non abbia contabilizzato le fatture (condizione per l'efficacia fiscale delle note di credito). Condanna della ricorrente alle spese (€ 3.000,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972, art. 54

    consentita la rettifica della dichiarazione IVA da parte dell'Ufficio per includere l'imposta relativa ad operazioni ritenute inesistenti

  • D.P.R. 633/1972, art. 26

    la portata fiscale delle note di credito è subordinata a condizioni rilevanti (in particolare va verificato se il destinatario abbia contabilizzato la fattura originaria); l'Ufficio ha rilevato l'assenza della prova che La Tecnica Vigilanza non abbia contabilizzato le fatture

  • D.L. 34/2019 (convertito), art. 4-octies

    art. 4-octies D.L. n. 34/2019

    prevede che, in presenza di rilievi contenuti in verbali (es. PVC) e loro consegna al contribuente, può essere escluso il contraddittorio preventivo

  • D.Lgs. 546/1992, art. 7, comma 4

    art. 7, comma 4 D.Lgs. 546/1992

    limita l'ammissione della prova testimoniale nel processo tributario: ammessa solo se necessaria, in forma scritta, e non può riguardare fatti già attestati da atti pubblici o verbali (atti fidefacienti)

  • Codice di procedura civile, art. 257-bis

    riferimento formale alla modalità di assunzione della prova testimoniale in forma scritta, richiamata dal processo tributario per l'assunzione della prova

  • D.P.R. 633/1972, art. 21

    richiamato dall'Ufficio per il recupero dell'imposta derivante dall'emissione delle note di credito (come indicato nell'avviso); nella pronuncia viene fatto riferimento al potere di recupero dell'imposta su operazioni ritenute inesistenti

Massime di principio

  • Se l'Ufficio fiscale si fonda su un PVC della Guardia di Finanza che rileva discrepanze documentali (incassi non corrispondenti agli importi fatturati, mancata registrazione di acconti/rettifiche, assenza di riscontri sulle sedi e utenze), il contribuente deve fornire documentazione probatoria solida e specifica (estratti conto bancari, registrazioni contabili, contratti con data certa, documentazione di clienti multipli) per smentire l'accertamento.
  • Le note di credito non liberano automaticamente dall'imposta: per valere ai fini fiscali occorre anche verificare l'atteggiamento contabile del destinatario (se ha o non ha contabilizzato le fatture originarie); l'onere di dimostrare l'efficacia delle note può ricadere su chi le invoca.
  • La prova testimoniale nel processo tributario è fortemente limitata: va chiesta solo se strettamente necessaria, formulata in modo puntuale e non può riguardare fatti già attestati da verbali o atti pubblici. Pertanto, circostanze attestabili documentalmente vanno provate con documenti, non con testi.
  • La consegna di copia del PVC può rendere inutile il contraddittorio preventivo ai sensi delle norme richiamate (es. art. 4-octies D.L. 34/2019), pertanto il contribuente deve porre in contraddittorio e nella sua difesa documenti che confutino i rilievi già contenuti nel PVC.
  • Un contratto commerciale non registrato o privo di data certa e senza riferimento nelle fatture ha scarso valore probatorio contro un rilievo documentale: le fatture dovrebbero richiamare il contratto o comunque essere accompagnate da elementi che dimostrino la corrispondenza tra operazioni fatturate e attività effettivamente svolta.
  • La discrepanza tra imponibili fatturati e ricavi dichiarati (o tra numerazione fatture e presunta pluralità di clienti) è un elemento probatorio fortemente sfavorevole per il contribuente se non spiegato con documentazione precisa.

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