Cassazione Civile, Ordinanza n. 24057/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla scadenza di una concessione per la distribuzione del gas naturale stipulata con un comune, con prosecuzione del servizio nelle more del nuovo affidamento. La società concessionaria sosteneva che, cessato il contratto e operando solo l’obbligo di prosecuzione del servizio limitatamente all’ordinaria amministrazione previsto dalla disciplina di settore, non fosse più dovuto il canone concessorio originariamente pattuito. Chiedeva quindi, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza del diritto del comune a percepire il canone nel periodo di prosecuzione ex lege e la restituzione delle somme versate; in subordine, chiedeva la rideterminazione del corrispettivo su basi diverse e più contenute. Il comune resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il canone contrattuale maturato dalla scadenza del rapporto fino al saldo. In appello la società aveva anche dedotto la contrarietà allo ius superveniens del 2016 al diritto dell’Unione europea e alla Costituzione. In cassazione ha riproposto tre motivi: 1) violazione del diritto UE, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che l’obbligo di continuare a pagare il canone in assenza di proroga del contratto alterasse il regime concorrenziale, imponesse una prestazione patrimoniale non giustificata e lederebbe certezza del diritto e legittimo affidamento; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, l. n. 232/2016, per retroattività irragionevole e violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost.; 3) violazione dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la norma del 2016 non fosse interpretativa, che la prosecuzione riguardasse il solo servizio e non anche il rapporto contrattuale, e che il giudice dovesse rideterminare il canone alla luce della perdita di esercizio dedotta documentalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di contrasto con il diritto dell’Unione e con la Costituzione, valorizzando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 239/2021, che ha ricostruito il quadro normativo della distribuzione del gas e ha escluso che la norma interpretativa del 2016 abbia portata confiscatoria, irragionevole o incompatibile con i principi di concorrenza e tutela dell’affidamento. Secondo la Corte, la prosecuzione ex lege del rapporto con obbligo di pagamento del canone non impedisce alle parti di attivare gli strumenti di riequilibrio previsti dall’ordinamento, né esclude i poteri sostitutivi e le azioni contro l’inerzia della pubblica amministrazione, anche risarcitorie. Ha inoltre respinto la doglianza sulla natura non interpretativa della norma, ritenendo corretta la qualificazione legislativa come interpretazione autentica. È stata reputata inammissibile, infine, la censura relativa alla mancata rideterminazione giudiziale del canone e alla valutazione della documentazione prodotta, poiché la domanda subordinata non era impostata sullo strumento di riequilibrio contrattuale pertinente e la critica alla valutazione probatoria non risultava ammissibile nei termini dedotti. Le spese sono state compensate per la novità della questione, con obbligo per la ricorrente, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000
"il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"
La Corte, seguendo anche la lettura della Corte costituzionale, considera la disposizione come base della prosecuzione ex lege del rapporto di gestione fino al nuovo affidamento, con permanenza dell’obbligo del canone concessorio previsto dal contratto.
art. 46-bis, comma 4, d.l. n. 159/2007
È richiamato come indice della perdurante rilevanza del canone concessorio anche nella fase di proroga o prosecuzione del servizio.
È indicato come intervento che ha modificato la disciplina dell’affidamento del servizio, incidendo sul quadro delle proroghe e della gestione nelle more delle gare d’ambito.
art. 1, comma 453, l. n. 232/2016
"l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto"
È qualificato come norma di interpretazione autentica che conferma l’obbligo del gestore uscente di pagare il canone contrattuale anche nel periodo di prosecuzione ex lege del servizio.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché la Corte ha ritenuto non sussistenti dubbi rilevanti di compatibilità eurounitaria tali da imporre il rinvio.
art. 3, comma 1, direttiva 98/30/CE
La doglianza di violazione della direttiva è stata respinta in quanto la disciplina interna non è stata ritenuta discriminatoria né incompatibile con la concorrenza nel mercato del gas.
artt. 3, 41, 42, 97 e 117, comma 1, Cost.
Le censure di irragionevolezza, lesione dell’iniziativa economica, della proprietà privata, del buon andamento e dei vincoli internazionali sono state ritenute non fondate alla luce della ricostruzione sistematica della disciplina e dei rimedi predisposti dall’ordinamento.
La censura probatoria è stata ritenuta inammissibile nei termini in cui era proposta, poiché la domanda subordinata non si fondava sul corretto strumento di riequilibrio contrattuale.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
La Corte compensa integralmente le spese per la novità della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene disposto l’obbligo, se dovuto, del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle concessioni di servizi pubblici di distribuzione del gas, la prosecuzione ex lege del rapporto nelle more del nuovo affidamento può comportare la permanenza dell’obbligo del canone concessorio previsto dal contratto originario, se una norma di interpretazione autentica lo conferma espressamente.
- La legittimità costituzionale e unionale di una norma che imponga il pagamento del canone nella fase di proroga legale del rapporto va valutata anche alla luce del sistema complessivo dei rimedi contro l’inerzia della pubblica amministrazione e degli strumenti di riequilibrio del rapporto concessorio.
- La censura di contrasto con il diritto dell’Unione europea non è fondata quando la disciplina interna non introduce un vantaggio selettivo irragionevole per gli enti concedenti né un trattamento discriminatorio tra operatori, e quando l’ordinamento prevede strumenti idonei a contrastare l’inerzia amministrativa.
- La qualificazione di una disposizione come norma di interpretazione autentica è sostenibile quando essa si pone in continuità con il quadro normativo previgente e chiarisce il significato di una disciplina già suscettibile di quella lettura.
- La richiesta di rideterminazione giudiziale del canone o di riequilibrio economico-finanziario deve essere veicolata attraverso lo strumento normativo pertinente; in mancanza, la censura sulla valutazione delle prove o sulla perdita di esercizio non può essere accolta.
- In sede di legittimità, la contestazione della valutazione probatoria è inammissibile se non si confronta con la reale base giuridica della domanda proposta e con i limiti del controllo di cassazione.
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