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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

Normativa italiana011G0136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo di nuove infrastrutture energetiche, tutela dei consumatori del gas, piani di emergenza e regole di separazione/certificazione dei gestori di trasporto. Contiene termini e procedure connessi a scenari decennali, misure di salvaguardia e obblighi di conservazione dati. Molte disposizioni sono temporalmente legate al periodo 2012 e ai successivi aggiornamenti dei piani.

Sicurezza degli approvvigionamenti e assetto del mercato del gas e dell’energia elettrica

Sicurezza degli approvvigionamenti e assetto del mercato energetico

Il decreto definisce strumenti di programmazione, intervento e regolazione per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale ed energia elettrica, promuovendo al contempo concorrenza, efficienza e sviluppo infrastrutturale. Le norme incidono sia sulla pianificazione strategica sia sulla disciplina di trasporto, certificazione dei gestori e tutela dei clienti finali.

Programmazione degli scenari e indirizzi ministeriali

Il Ministero dello sviluppo economico è chiamato a emanare atti di indirizzo e adottare provvedimenti per mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta, tenendo conto della domanda attesa, della capacità in costruzione, della qualità delle reti e dei picchi di domanda. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, previa consultazione di Regioni e parti interessate, devono essere definiti scenari decennali per gas ed energia elettrica, articolati ove possibile per Regione, con previsioni di domanda e fabbisogni infrastrutturali. Gli scenari vanno aggiornati con cadenza biennale.

Nuova capacità di produzione e misure di efficienza nel sistema elettrico

Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto, con decreto ministeriale e previa consultazione della Conferenza Stato-Regioni, deve essere individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per realizzare nuova capacità di generazione elettrica oppure per introdurre misure di efficienza energetica o gestione della domanda. La procedura è attivabile se la capacità in costruzione o le altre misure disponibili non bastano a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche in specifiche zone di mercato. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è responsabile dell’organizzazione, sorveglianza e controllo della gara.

Infrastrutture prioritarie e autorizzazioni

Sulla base degli scenari energetici, con DPCM su proposta del Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza Unificata, vengono individuate le necessità minime di realizzazione o ampliamento di impianti e infrastrutture strategiche: produzione elettrica, rigassificazione di GNL, stoccaggio sotterraneo di gas, stoccaggio di prodotti petroliferi e GNL, nonché reti di trasmissione e trasporto, incluse le interconnessioni con l’estero. Il decreto deve essere aggiornato almeno ogni due anni.

Le amministrazioni coinvolte nelle autorizzazioni devono attribuire priorità e urgenza alle infrastrutture individuate. In caso di inerzia delle Regioni sui pareri o sugli atti di competenza, il Presidente del Consiglio assegna un termine non inferiore a due mesi; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri nomina un commissario che provvede in luogo della Regione. Gli impianti e le infrastrutture individuati sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. La corrispondenza agli obiettivi del comma 1 è anche criterio per l’esenzione dall’accesso dei terzi alle infrastrutture. Con ulteriori indirizzi possono essere mantenute priorità e misure agevolative per tali opere, mentre i costi di potenziamento o estensione delle reti per impianti non coerenti con gli obiettivi possono essere posti a carico degli stessi impianti.

Misure di salvaguardia in caso di crisi

In caso di crisi improvvisa del mercato dell’energia e quando sia minacciata l’integrità fisica o la sicurezza di persone, impianti o sistemi del gas ed elettrico, il Ministero può adottare temporaneamente misure di salvaguardia e, se del caso, dichiarare uno dei livelli di crisi previsti dal regolamento UE 2017/1938. Le misure devono avere il minimo impatto sul mercato interno ed essere strettamente necessarie. Devono essere notificate senza indugio agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. Per il gas, le misure sono inserite nel piano di emergenza; per l’elettricità sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi.

Conservazione dei dati sulle transazioni

Le imprese di fornitura di gas naturale o energia elettrica devono conservare per almeno cinque anni i dati pertinenti di tutte le transazioni relative a contratti di fornitura e strumenti derivati, stipulati con clienti grossisti, gestori dei trasporti e gestori di stoccaggio o rigassificazione. I dati devono includere durata, consegna, pagamento, quantità, data e ora di esecuzione, prezzi e identificazione del cliente grossista, oltre ai dettagli dei contratti e derivati non ancora estinti.

Definizioni e aggiornamento della disciplina del gas

Il decreto modifica in modo esteso le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2000, aggiornando nozioni come cliente finale, cliente grossista, fornitura, impianto di GNL, impianto di stoccaggio, impresa di gas naturale, impresa verticalmente integrata, rete di gasdotti upstream, sistema, trasporto e una serie di ulteriori definizioni tecniche (servizi ausiliari, impresa collegata, gestori di trasporto e distribuzione, programmazione a lungo termine, linepack, interconnettore, cliente civile e non civile, strumenti derivati sul gas naturale, contratto di fornitura e controllo).

Obblighi di servizio pubblico e tutela dei clienti

Tutti i clienti sono considerati idonei. Sono qualificati come clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze di servizio pubblico come ospedali, case di cura e riposo, carceri, scuole e altre strutture assistenziali, nonché clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per tali soggetti deve essere garantita la continuità delle forniture al più alto livello di sicurezza possibile, anche in situazioni critiche o di emergenza.

Per questi clienti l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento secondo la disciplina del decreto-legge n. 73 del 2007. Tutti i clienti hanno diritto a essere riforniti da un fornitore che li accetti, indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, nel rispetto delle regole di scambio, bilanciamento e sicurezza degli approvvigionamenti.

L’Autorità deve inoltre assicurare che il cambio fornitore avvenga entro tre settimane e che la fornitura inizi dal primo giorno del mese; che i clienti abbiano accesso ai dati di consumo; che, in assenza di fornitore e fuori dai casi di fornitore di ultima istanza, il distributore garantisca il bilanciamento della rete presso il punto interessato, con adeguata remunerazione e copertura costi. L’Autorità deve promuovere l’efficienza energetica tramite criteri che incentivino ottimizzazione dei consumi, servizi di gestione dell’energia, tariffe innovative, contatori intelligenti e, se del caso, reti intelligenti. Devono inoltre essere istituiti sportelli unici informativi per i clienti. Un decreto ministeriale definisce e aggiorna i criteri della fornitura di ultima istanza per i clienti civili, per i clienti non civili fino a 50.000 metri cubi annui, per le utenze di servizio pubblico e per le aree ancora prive di mercato concorrenziale.

Piani di emergenza, valutazione dei rischi e solidarietà nel gas

Il Ministero dello sviluppo economico effettua la valutazione dei rischi sul sistema nazionale del gas naturale e, con gli Stati appartenenti agli stessi gruppi di rischio, la valutazione comune. Definisce inoltre il piano di azione preventivo e il piano di emergenza di sicurezza degli approvvigionamenti, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio. I piani sono comunicati alla Commissione europea e agli Stati interconnessi.

Il Ministero definisce anche accordi di solidarietà con Stati membri direttamente connessi o interconnessi tramite Paese terzo, includendo modalità tecniche, amministrative e finanziarie per garantire la fornitura ai clienti protetti. La metodologia per calcolare le compensazioni dovute dagli Stati verso cui si attiva la solidarietà deve coprire almeno il valore del gas fornito, trasporto, stoccaggio, eventuali procedimenti giudiziari e danni economici da riduzione dell’attività industriale. L’operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale e il GME hanno compiti tecnici e di piattaforma negli accordi di solidarietà.

Il Ministero deve inoltre assicurare che, in caso di interruzione della maggiore infrastruttura di approvvigionamento dall’estero, le restanti infrastrutture possano coprire la domanda giornaliera massima di punta, considerando anche riduzione della domanda e stoccaggi. I gestori dei sistemi di trasporto devono realizzare capacità bidirezionale continua su tutte le interconnessioni transfrontaliere, incluso il Transitgas via Svizzera, salvo esenzioni. Devono inoltre eseguire i potenziamenti di rete necessari agli obiettivi di sicurezza.

Piano di preparazione ai rischi per l’energia elettrica

Il Ministero della transizione ecologica valuta i rischi sul sistema elettrico nazionale e, previa consultazione pubblica, definisce il Piano di preparazione ai rischi con il supporto del Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il piano deve contenere misure nazionali o regionali di prevenzione, preparazione o attenuazione delle crisi elettriche e può delegare al gestore compiti operativi di pianificazione e gestione dei rischi. Il Piano doveva essere adottato entro il 5 gennaio 2022 e va aggiornato ogni quattro anni, salvo esigenze di aggiornamento più frequente. È prevista la pubblicazione sul sito ministeriale, con tutela delle informazioni sensibili. Il Ministero trasmette inoltre una relazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del piano di attuazione delle misure di sviluppo del mercato elettrico. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico è individuato con decreto non regolamentare su proposta dell’ARERA.

Certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

I gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall’Autorità entro il 3 marzo 2012. La procedura riguarda la conformità ai requisiti di separazione previsti dalla normativa europea e precede l’approvazione e designazione come gestore di sistema di trasporto. L’Autorità avvia la certificazione delle imprese che alla data di entrata in vigore del decreto già operano come gestori; avvia inoltre le procedure su richiesta, d’ufficio in caso di possibili violazioni o su richiesta motivata della Commissione.

La decisione deve essere adottata entro quattro mesi dalla notifica o dalla richiesta della Commissione, altrimenti opera il silenzio-assenso. La decisione, però, acquista efficacia solo dopo il parere della Commissione europea, che deve pronunciarsi entro due mesi. Le imprese certificate sono autorizzate al trasporto e designate dal Ministero quali gestori, con notifica e pubblicazione a livello europeo. Sono previsti obblighi di notifica delle transazioni rilevanti e poteri di richiesta informazioni da parte dell’Autorità e della Commissione.

Per le ipotesi di acquisizione del controllo da parte di soggetti di Paesi terzi, un decreto ministeriale definisce i criteri di certificazione, che devono escludere rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale ed europeo e rispettare il diritto internazionale. Nei casi coinvolgenti Paesi terzi, ARERA notifica la Commissione, valuta un progetto di decisione entro cento giorni lavorativi e adotta la decisione finale entro cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del parere della Commissione, tenendo conto della sicurezza dell’approvvigionamento e della tutela degli interessi essenziali.

Separazione dell’attività di trasporto e obblighi del gestore

Entro il 3 marzo 2012 l’impresa maggiore di trasporto deve adeguarsi al modello del gestore di trasporto indipendente. Le altre imprese proprietarie di reti di trasporto esistenti al 3 settembre 2009 possono proporre un gestore di sistema indipendente; resta comunque possibile la separazione proprietaria. Le imprese che alla data del 3 settembre 2009 erano già in separazione proprietaria non possono adottare il modello del gestore di trasporto indipendente. Le imprese minori di trasporto regionale indicate in un decreto ministeriale del 2005 possono non applicare queste disposizioni.

Il gestore deve esercitare trasmissione e dispacciamento in modo unitario, garantire l’accesso non discriminatorio alla rete, fornire le informazioni necessarie agli utenti, motivare eventuali rifiuti di accesso, coordinarsi con reti estere interconnesse, costruire capacità transfrontaliera sufficiente, fornire informazioni agli altri sistemi interconnessi, gestire gli impianti in sicurezza ed efficienza, predisporre un programma annuale di manutenzione approvato dal Ministro e comunicato alle Regioni, e applicare tariffe trasparenti per connessione a stoccaggi, terminali GNL e clienti industriali, soggette ad approvazione dell’Autorità.

Il Ministero vigila sul rispetto dei tempi e delle disposizioni; l’Autorità irroga le sanzioni in caso di inadempienza.

Risorse del gestore indipendente

Il gestore della rete di trasporto deve disporre di risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie adeguate. I beni necessari, compresa la rete di trasporto, devono essere di sua proprietà; il personale necessario deve essere assunto dal gestore stesso. È vietato il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre componenti dell’impresa verticalmente integrata, salvo servizi forniti dal gestore all’impresa integrata a condizioni non discriminatorie e compatibili con la concorrenza. Il contenuto del testo fornito si interrompe su questo punto.

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