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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29116/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formato su un'istanza di rimborso di un credito Irpeg/Ires esposto in dichiarazione per un anno d'imposta risalente agli anni Ottanta, originariamente riferito a una cassa rurale poi fusa e, attraverso ulteriori operazioni societarie e cessione d'azienda bancaria, pervenuto all'odierna resistente. La società aveva chiesto il rimborso del credito ovvero, secondo la ricostruzione dell'Ufficio, l'estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato ai sensi della normativa speciale del 1994. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse errato nel non dichiarare inammissibile il ricorso originario per omessa impugnazione di un espresso provvedimento di diniego n. 4130 del 21/12/1996, che secondo l'Ufficio era definitivo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova sia ritenendo che il contratto del 2/12/1992 fosse una cessione d'azienda non soggetta agli adempimenti formali previsti per la cessione di crediti verso lo Stato, sia ritenendo provato il credito senza che la contribuente producesse la documentazione dei versamenti/ritenute e dei relativi certificati del sostituto d'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della CTR, la quale aveva escluso l'impugnabilità del provvedimento del 21/12/1996 perché non costituiva un diniego di rimborso, ma un rifiuto di una diversa modalità di estinzione del credito tramite titoli di Stato; la Corte ha inoltre richiamato un precedente già formato sul medesimo provvedimento, affermando che su tale punto si era formato giudicato esterno, rilevabile d'ufficio. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la parte relativa alla qualificazione del contratto e infondata la censura sull'onere della prova: ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta le prove in modo ritenuto errato; ha poi confermato che, in materia di ritenute e rimborsi, il contribuente può provare la ritenuta con mezzi equipollenti e non deve dimostrare l'effettivo versamento all'erario. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il provvedimento richiamato non era impugnabile perché non integrava un rifiuto espresso o tacito di rimborso, ma il diniego di una diversa modalità di estinzione del credito.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di impugnazione non rileva per un atto che non sia qualificabile come provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 19.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere probatorio viene posto a carico di una parte diversa da quella gravata per legge; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2559 c.c.

    Richiamato per la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda e per il trasferimento della titolarità del credito d'imposta.

  • artt. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Le formalità previste per la cessione di crediti verso lo Stato non si applicano alla cessione d'azienda qualificata come tale dal giudice di merito.

  • art. 26 d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione è richiamata quale mezzo idoneo agli effetti dell'art. 1264 c.c.

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Richiamato come disposizione successivamente trasfusa che disciplina la pubblicità delle cessioni di azienda bancaria.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione dell'operazione produce effetti di opponibilità nei confronti dei terzi secondo la disciplina della cessione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine per chiedere il rimborso decorre dall'effettuazione della ritenuta, non dal suo versamento all'erario, sicché il contribuente deve provare di aver subito la ritenuta ma non anche l'incasso da parte del Fisco.

  • art. 3 d.P.R. n. 600/1973

    Nel regime richiamato dalla Corte, la certificazione della ritenuta del sostituto d'imposta era prova tipica, successivamente non esclusiva, della ritenuta subita.

  • art. 1 d.l. n. 300/1994

    Ha attenuato la rilevanza formale della certificazione del sostituto d'imposta, ammettendo la prova della ritenuta anche con mezzi equipollenti.

  • art. 5, commi 1 e 1-bis, d.l. 23 maggio 1994, n. 307, conv. in L. 22 luglio 1994, n. 457

    La richiesta respinta riguardava l'assegnazione di titoli di Stato quale modalità alternativa di estinzione del credito, non un'istanza di rimborso in senso proprio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, un atto dell'Amministrazione è impugnabile solo se integra un vero diniego di rimborso; il rifiuto di una modalità alternativa di estinzione del credito non equivale a rigetto dell'istanza di rimborso.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; se la censura investe invece la valutazione delle risultanze istruttorie, il vizio deducibile è semmai quello motivazionale nei limiti consentiti.
  • Nel giudizio di rimborso, il contribuente che assume di aver subito una ritenuta deve provare tale circostanza, ma non deve dimostrare anche l'effettivo versamento della somma da parte del sostituto all'erario.
  • La certificazione del sostituto d'imposta è una prova tipica della ritenuta, ma non necessariamente esclusiva: la ritenuta può essere dimostrata anche con elementi documentali o mezzi equipollenti idonei a consentire il controllo del credito.
  • Se il credito è già indicato in dichiarazione ed è supportato da documentazione verificabile dall'Amministrazione tramite le proprie banche dati, il giudice può ritenere assolto l'onere probatorio del contribuente, salvo specifiche contestazioni dell'Ufficio.
  • Il giudicato esterno su una questione già decisa dalla Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado per prevenire decisioni contrastanti e assicurare stabilità alle situazioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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