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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17486/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2008 e 2009, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti da una società emittente ritenuta priva di adeguata struttura aziendale. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR, in appello, aveva invece annullato gli avvisi ritenendo generica la motivazione del primo giudice e reputando non provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni, osservando che dalle fatture emergevano servizi di sviluppo e stampa fotografica e collaborazione a servizi fotografici e che non era stato chiarito quali capacità aziendali e strutture sarebbero state necessarie alla società emittente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sulla detrazione IVA, sulla deducibilità dei costi, sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla sanzione, sostenendo che, una volta dimostrata anche per presunzioni la natura di cartiera della società emittente e l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spettava al contribuente provare il contrario; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni semplici, rilevando che la CTR non aveva considerato gli elementi presuntivi indicati negli avvisi, idonei a provare l'inesistenza delle operazioni e a far gravare sul contribuente l'onere della prova contraria. Il controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti. Ha affermato che, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e che, una volta forniti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni; non è sufficiente, a tal fine, la sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti. La CTR è stata censurata perché non aveva valutato gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio, limitandosi a osservazioni apodittiche sulla mancata specificazione delle capacità aziendali necessarie alla società emittente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari, purché idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva attendibile dell'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni fatturate.
  • La sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a provare la realtà dell'operazione, perché tali strumenti possono essere utilizzati anche per dare apparenza a operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito deve valutare prima tutti gli elementi presuntivi allegati dall'Amministrazione, singolarmente e complessivamente, e solo dopo può apprezzare l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente.
  • È viziata la decisione che, a fronte di un articolato quadro indiziario dell'Ufficio, si limiti a considerazioni apodittiche senza confrontarsi con gli elementi probatori specificamente dedotti nell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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